Il nuovo art 51 del Codice del Consumo ha dimenticato il cross-selling?

Codice del consumo
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Il nuovo art 51 del Codice del Consumo ha dimenticato il cross-selling?

 

In sede di conversione del decreto bollette 2026, il Legislatore è intervenuto sul Codice del consumo in particolare sull’art 51 (Requisiti formali per i contratti a distanza) introducendo i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater con l’obiettivo di limitare, nel settore dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, le sollecitazioni commerciali telefoniche  (cd. telemarketing/teleselling).

La modifica, introdotta dalla legge di conversione del decreto bollette, n. 49 del 10 aprile 2026, stabilisce infatti, per i soli contratti di luce e gas, il divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche verso i consumatori, salvo preventiva autorizzazione da parte degli stessi. I contratti stipulati in violazione delle nuove norme sul telemarketing saranno nulli e pertanto privi di effetto. Si tratta di una nullità speciale riconducibile alla categoria della c.d. nullità di protezione che non riguarda tuttavia singole clausole ma l’intero contratto. La nullità dei contratti energetici, stipulati in violazione delle norme sul teleselling, diventa così uno strumento che indirizza l’attività d’impresa ai valori di integrità ed efficienza del mercato.

 

Come cambia il codice del consumo

A partire dal prossimo 19 giugno 2026 (decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame) è vietato, pena la nullità dei contratti, effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.

Il consumatore  può continuare ad essere contattato in due sole ipotesi:

  • se ha rivolto direttamente una richiesta al professionista, anche tramite i canali web di quest'ultimo;
  • se è già cliente del professionista e ha espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali telefonicamente.

Il comma 8-bis del nuovo art 51 del codice del consumo, pone in capo al professionista l’onere di dimostrare la validità del contratto. Il professionista deve dimostrare quindi di aver ottenuto dal consumatore un valido consenso preventivo al contatto telefonico.

Il nuovo comma 8-ter dispone inoltre che i contatti telefonici debbano essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista stabilendo la nullità dei contratti stipulati in violazione delle prescrizioni introdotte nei nuovi commi.

Una nullità speciale che, in caso di controversia, deve essere fatta valere secondo le norme che prevedono l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Il comma 8-ter richiama, a tutela del consumatore, il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie già previsti nel Codice del consumo (Parte V, Titolo II-bis) richiamando specificatamente il servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Oltre alla specifiche competenze Arera richiamate per quanto attiene alla conciliazione, il nuovo comma 8-quater prevede che gli utenti possano segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamate effettuate in violazione della disciplina sopra citata. Nel caso in cui AGCOM accerti che la chiamata provenga da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina l’immediata sospensione dell’utilizzo delle linee.

Il fenomeno del teleselling aggressivo, già da tempo ha visto intensificare la collaborazione tra Autorità di settore; si pensi ad esempio alla campagna https://www.difenditicosi.it/ promossa da Antitrust ed Arera, ma anche ad iniziative più datate che hanno visto le Autorità  attive sul fronte dei fenomeni delle vendite abbinate,  c.d. cross-selling, in particolare nel settore assicurativo (indagine conoscitiva sulle polizze abbinate a prodotti e servizi di natura non assicurativa "Sei assicurato e forse non lo sai" www.ivass.it).

 

Il paradosso del cross-selling: la disparità tra Energia e Telco

È proprio sul fronte delle vendite abbinate che le nuove norme mostrano un pericoloso punto di caduta. Oggi i servizi offerti al telefono sono caratterizzati da offerte integrate: si vende una polizza assicurativa insieme alla fornitura di gas, oppure un servizio di telefonia dentro un contratto di luce.

Il nuovo articolo 51 del Codice del consumo introduce delle specificità per il solo settore elettrico e gas.  La convergenza dei mercati (energia e tlc in particolare) tuttavia oramai è un dato di fatto. L'attuale formulazione dell'articolo 51 cdc rischia di creare distorsioni competitive e incertezze applicative, fallendo l'obiettivo di una tutela effettiva.

Quali possono essere le distorsioni? Le chiamate in "outbound" sono telefonate effettuate da un operatore verso un cliente o un potenziale cliente, quindi le società del settore tlc che intendano contattare un potenziale cliente per sottoporre un contratto di energia hanno obiettivamente maggiori limitazione delle società energetiche che possono continuare a contattare i consumatori  per avanzare proposte di servizi di telecomunicazioni che al momento non ricadono nella nuova nullità speciale di cui all’art. 51 del codice del consumo. Le società del comparto energetico possono inoltre proporre ai clienti già acquisiti nuove proposte contrattuali contenenti servizi di tlc.

 

Il passo falso del DL Fiscale e il rinvio politico

Il legislatore non aveva pensato a quanto siano ormai compenetrati i due mercati? Evidentemente no. Tanto che, in occasione dei lavori di conversione del  DL fiscale[1], si è provato, sulla “spinta” del comparto delle Telco, ad inserire emendamenti correttivi per permettere agli operatori di “giocare ad armi pari”. L’intento, per ora non riuscito, era estendere ai contratti del settore delle telecomunicazioni i medesimi effetti di nullità previsti per il comparto energetico; una modifica che avrebbe garantito una maggiore omogeneità e certezza del diritto.

Questo tentativo di sanare la distorsione attraverso un emendamento al decreto fiscale "omnibus" si è scontrato con i limiti della tecnica legislativa e il probabile monito del Quirinale circa la necessità di rispettare l'omogeneità delle materie nei decreti fiscali. Escluso il telemarketing dal testo finale di conversione del dl fiscale, la norma mantiene intatte le sue criticità applicative, in attesa di futuri interventi organici capaci, si spera, di regolare il fenomeno del cross-selling nel suo insieme.

L’emendamento presentato è confluito in un ordine del giorno che impegna la maggioranza di Governo a risolvere con strumenti normativi idonei la questione.

 

I contratti eterogenei e la bolletta energetica

I contratti “eterogenei” caratterizzano già da tempo il mercato e provocano, soprattutto per le fasce più esposte a vulnerabilità sociali ed economiche, non pochi problemi in ordine alla trasparenza, ai costi e vessatorietà. La norma che ha modificato il codice del consumo, sulla spinta dell’emergenza e della pressione sociale dettata dai rincari del settore energetico, di fatto rincorre il mercato provocando anche evidenti distorsioni competitive.

La bolletta energetica è concepita oramai come “contenitore multi-servizio” attraverso cui è possibile riscuotere il canone Rai, pagare servizi di abbonamento di vario genere dalla telemedicina alle piattaforme tlc, servizi fonia, internet, abbonamenti a riviste.

Con quale consapevolezza da parte del consumatore? Con quali regole di trasparenza? Con quali meccanismi contrattuali e di sottoscrizione distinta e possibilità di recesso dai soli servizi accessori? Con quali costi?

Per molti cittadini questa compenetrazione di mercati e offerta di servizi integrati non rappresenta un vantaggio, soprattutto nell’attuale congiuntura storico-economica perché non facilita la comprensione e la gestione consapevole della propria spesa energetica. Nel contesto attuale di crescente povertà energetica sarebbe invece una priorità assoluta.

Il cross-selling diventa così una potenziale zona franca in cui le tutele del Codice del consumo (art. 51) e le normative tecniche di settore vengono di fatto eluse. Esiste il rischio concreto che la frammentazione normativa lasci le Autorità di vigilanza a presidiare confini ormai superati dal mercato.

 

[1]      Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica