Azione giudiziale del consumatore ex Regolamento UE 1215/2012: legittimazione ad adire il Giudice del luogo in cui si è verificato l'inadempimento della controparte

Consumatore
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Azione giudiziale del consumatore ex Regolamento UE 1215/2012: legittimazione ad adire il Giudice del luogo in cui si è verificato l'inadempimento della controparte
 

Abstract: In merito alla possibilità per il consumatore di adire il Giudice del luogo in cui la prestazione è stata eseguita (anziché, come previsto dall'art. 18 comma 1 del Regolamento UE 1215/2012, davanti al Giudice del luogo del suo domicilio o del domicilio della controparte), tale possibilità da un lato deve ritenersi preclusa ex artt. 19 delle Premesse e 14 e 16 del Regolamento, dall'altro deve ritenersi invece ammessa in base al combinato disposto degli artt. 12 e 31 dello stesso Regolamento.

Regarding the possibility for the consumer to bring proceedings before the court of the place where the service was performed (rather than, as provided for by Article 18, paragraph 1 of EU Regulation 1215/2012, before the court of the place of his domicile or the domicile of the other party), this possibility must be considered precluded on the one hand pursuant to Articles 19 of the Recitals and 14 and 16 of the Regulation, while on the other hand it must be considered permitted on the basis of the combined provisions of Articles 12 and 31 of the same Regulation.

La questione: possibilità per il consumatore di scegliere, come foro giurisidizionale, quello del Giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata eseguita

Il Regolamento UE 1215 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 – "concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale" (di seguito "Regolamento") – all'art. 18 comma 1 così dispone: "l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore".

Le Sezioni unite civili - nell’ambito di un giudizio promosso, dinanzi al giudice italiano, dagli acquirenti (residenti in Irlanda) di un pacchetto turistico, al fine di ottenere, dalla società venditrice ed organizzatrice dello stesso (avente sede in Inghilterra), il risarcimento dei danni subiti nel corso di una crociera, iniziata e terminata nel medesimo porto italiano – con ordinanza interlocutoria n. 261 del 05.01.2026 hanno sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, sulla questione:

«se il consumatore - al quale l’art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l’altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore - possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012)».

 

Motivi per i quali si deve ritenere che il consumatore non possa esercitare la facoltà di scelta

 

L'art. 18 delle Premesse prevede che, in materia di "contratti di consumo", "è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali". In  questo genere di contratti il soggetto più debole è normalmente proprio il consumatore, e lo si ricava dall'art. 18 comma 2 del Regolamento, il quale stabilisce che "l’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore", mentre, in base al comma 1 della stessa norma, come abbiamo visto, il consumatore può agire, in alternativa, o davanti al Giudice del luogo in cui è domiciliata la controparte oppure davanti al Giudice del luogo in cui egli stesso è domiciliato. Ora, se il consumatore, a differenza del professionista, ha la facoltà di scegliere tra due diverse Autorità giurisidizonali, ciò è perché, evidentemente, egli è considerato come il soggetto "più debole", che quindi deve essere tutelato anche per quel che riguarda la competenza giurisdizionale.

Pertanto, dall'art. 18 delle Premesse sembrerebbe potersi affemare un principio di "libertà di scelta" da parte del consumatore, che, di conseguenza, dovrebbe considerarsi legittimato a scegliere di adire il Giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata eseguita, anziché il Giudice del luogo in cui egli ha il domicilio.

Tuttavia, l'art. 19 delle Premesse così dispone: "fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata". In base a tale norma, la possibilità di scegliere un foro alternativo a quello previsto dal Regolamento è riconosciuta solo ai contratti diversi da quelli stipulati dal consumatore, in quanto, in relazione a questi ultimi, l'autonomia delle parti "è limitata".

Vi è quindi un contrasto tra le norme contenute negli artt. 18 e 19 delle Premesse: dalla prima si ricava che il consumatore ("parte più debole") può optare per la competenza giurisdizionale che egli ritiene maggiormente tutelante (e quindi, ipoteticamente, il Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione); la seconda, invece, prevede che la scelta di un foro alternativo è consentita solo per i contratti "non rientranti" nella categoria dei contratti di consumo. Come si compone questo contrasto?

Nel Regolamento la possibilità di scegliere un foro alternativo rispetto a quello stabilito, è prevista dall'art. 16 delle Premesse, a norma del quale "il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia". L'art. 16, nello stabilire il principio della "alternatività", non distingue tra "i contratti dei consumatori" e gli "altri contratti", e pertanto a tale disposizione, proprio perché essa contiene un principio che sembra essere "di carattere generale", potrebbe essere attribuita la natura di "norma di chiusura".

La domanda quindi è la seguente: qual è il criterio più rispondente al principio del "collegamento tra autorità giurisidizionale e controversia" cosa vuol dire? Quello del "luogo del domicilio del consumatore" oppure quello del "luogo di esecuzione dell'obbligazione"? La domanda giudiziale viene proposta dal consumatore a seguito di una mancata (o difettosa) esecuzione della prestazione da parte del professionista, e quindi "la controversia" è legata alla fase esecutiva del rapporto, la quale ha ben poca attinenza con il luogo del domicilio del consumatore.

Il problema, tuttavia, è che il criterio del collegamento tra l'Autorità giurisdizionale e la controversia, deve considerarsi previsto dall'art. 16 a favore del consumatore solo quando questi è il "convenuto", mentre, nel caso dell'ordinanza in commento, egli è "l'attore".

Pertanto, non sembra che in questo secondo caso i consumatori, ricorrenti, possano invocare il suddetto criterio.

Riguardo a tale aspetto, occorre richiamare anche le disposizioni dettate dal Regolamento in merito al riconoscimento automatico della sentenza in un altro Stato membro. Riguardo a tale riconoscimento (previsto dall'art. 39), l'art. 45 stabilisce che questo viene negato quando la decisione è in contrasto, tra l'altro, con le disposizioni del Capo II Sezione 4 (ossia quella relativa ai contratti dei consumatori) "nella misura in cui … il consumatore sia il convenuto". Quando il consumatore, anziché essere attore, è il "convenuto", e la sentenza, che lo ha visto soccombere, è stata emessa non, come prevede l'art. 18 comma 2, dal Giudice del luogo del domicilio del consumatore, ma dal Giudice del luogo del domicilio della controparte, tale sentenza non potrà essere riconosciuta negli altri Stati membri, per cui il consumatore, proponendo ricorso dinanzi al Giudice del proprio domicilio, potrà ottenere da quest'ultimo una pronuncia di diniego di riconoscimento della suddetta sentenza, con conseguente inefficacia della stessa. Ma, anche in tal caso, quindi, il consumatore viene tutelato solo in quanto "convenuto", ossia citato a comparire dinanzi ad un Giudice diverso da quello che le norme regolamentari sui contratti del consumatore designano come Giudice competente.

Pertanto sembra che il Regolamento appresti al consumatore una certa tutela dal punto di vista della competenza giurisidizionale solo quando egli è, appunto, "convenuto" (e non anche quando rivesta la parte di "attore").

Uno "spiraglio" alla possibilità, per il consumatore, di adire il Giudice del luogo in cui la prestazione del professionista è stata eseguita, potrebbe essere rappresentato dall'art. 14 delle Premesse, che così dispone: "al fine di provvedere alla protezione dei consumatori … nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l’autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto." Il principio, pertanto, è quello in base al quale la tutela giurisdizionale del consumatore non passa necessariamente attraverso il Giudice del domicilio di quest'ultimo, in quanto essa potrebbe rendere necessaria l'individuazione di una competenza giurisidizionale diversa, oggettivamente più rispondente allo scopo, e tale competenza potrebbe essere ravvisata in capo al Giudice del luogo di esecuzione del contratto (nella fattispecie, il Giudice italiano).

Tuttavia, a ben vedere, l'art. 14, quando prevede che, ai fini della protezione del consumatore, è possibile derogare al criterio del domicilio del convenuto, precisa che tale deroga, pur se ammessa, deve comunque comportare l'applicazione di norme sulla competenza giurisidizionale le quali siano comunque previste "nel presente regolamento". Quindi, poiché è stato accertato – a seguito delle motivazioni sopra illustrate – che il Regolamento non parrebbe attribuire al consumatore ("attore") la facoltà di scegliere il Giudice del luogo in cui la prestazione del professionista è stata eseguita, anche l'art. 14 sembrerebbe essere di ostacolo alla possibilità, per il consumatore, di proporre domanda dinanzi al Giudice del luogo di esecuzione della prestazione.

• Una tesi intermedia: il consumatore può adire il Giudice del luogo in cui la prestazione è stata eseguita, ma soltanto in base ad una previa "convenzione" sottoscritta con il professionista

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, le norme della sezione 4, ossia quelle riguardanti il consumatore, possono essere derogate da una convenzione "che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione". Pertanto, in materia di contratti del consumatore, si può anche derogare ai criteri di competenza giurisdizionale che il Regolamento prevede per tali contratti, ma lo si può fare soltanto in presenza di una convenzione sottoscritta preventivamente tra il consumatore e la controparte. Sembrerebbe quindi che, in mancanza di siffatta convenzione, il consumatore non possa, "di propria iniziativa", adire il Giudice del luogo di esecuzione del contratto, e cioè un Giudice diverso da quello previsto dal Regolamento (Giudice del domicilio del consumatore o Giudice del domicilio della controparte).

• La tesi opposta: il consumatore può adire il Giudice del luogo in cui la prestazione è stata eseguita, anche a prescindere dalla previa stipula di una "convenzione" sottoscritta con la controparte

L'art. 7 del Regolamento, che è inserito nel Capo II Sezione II ("Competenze speciali"), prevede, in materia contrattuale, che " una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio". Il problema è che lo stesso art. 7, nell'elencare i casi in cui la suddetta Autorità può essere adìta, non contempla i contratti del consumatore.

Lo stesso art. 7, tuttavia, nel precisare cosa debba intendersi per "luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio", stabilisce, per quanto riguarda gli illeciti civili (e tale è anche quello commesso dal professionista nei confronti del consumatore), che tale luogo è quello "in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire".

La domanda è questa: la norma relativa agli illeciti civili può essere applicata anche ai contratti dei consumatori? In caso affermativo, si deve ritenere che anche il consumatore possa adire il Giudice del luogo di esecuzione della prestazione.

L'art. 12 prevede che "l’assicuratore può essere altresì convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso".

Ebbene, in alcune norme del Regolamento l'assicurato – ossia colui che, in base alla norma sopra richiamata, è legittimato a citare l'assicuratore dinanzi al Giudice del luogo in cui si è verificato l'inadempimento ed in cui quindi lo stesso assicurato ha subìto un dannoviene menzionato unitamente al "consumatore".

L'art. 18 delle Premesse, quando stabilisce che in materia di contratti di consumo occorre tutelare, dal punto di vista della competenza giurisdizionale, la parte più debole, fa riferimento anche ai contratti di assicurazione, nei quali la posizione di contraente debole è quella dell'assicurato.

E' vero che, a norma dell'art. 19 delle Premesse, sia per i contratti di assicurazione che per quelli di consumo, l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente è limitata. Ma, nel caso dei contratti di assicurazione, malgrado tale limitazione, permane comunque una norma del Regolamento, appunto l'art. 12, la quale stabilisce che l'assicurato può citare l'assicuratore dinanzi al Giudice del luogo in cui si è verificato il danno (ossia il Giudice del luogo in cui si è verificato l'inadempimento dell'assicuratore). L'art. 12, attribuendo all'assicurato tale facoltà, costituisce una deroga rispetto al principio della limitazione dell'autonomia delle parti di cui all'art. 19. E quindi ci si chiede il perché tale deroga sia stabilita espressamente solo a favore dell'assicurato e non anche a vantaggio del consumatore. Una risposta a tale domanda potrebbe consistere nel fatto che l'art. 12 è stato concepito come norma "speciale", in quanto la ratio è quella di riconoscere alla posizione dell'assicurato una tutela, per l'appunto, particolare.

L'attenzione deve essere concentrata sull'art. 31 del Regolamento, riguardante la seguente fattispecie: quando le parti abbiano individuato, tramite un accordo, una determinata competenza giurisdizionale, e tale Giudice abbia accettato questa designazione, "qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima" (comma 3). Il comma 4 dell'art. 31 precisa che quest'obbligo, da parte del Giudice di un altro Stato membro, di dichiarare la propria incompetenza, non si applica nei casi in cui l'accordo sulla competenza abbia riguardato l'assicurato od il consumatore e venga dichiarato invalido. Il principio, quindi, è quello per cui l'invalidità dell'accordo sulla competenza giurisdizionale colpisce il consumatore allo stesso modo dell'assicurato.

Allora l'osservazione è la seguente: se il consumatore è equiparato all'assicurato nel caso in cui quest'ultimo abbia sottoscritto un illecito accordo sulla competenza giurisdizionale, lo stesso consumatore dovrebbe essere equiparato all'assicurato anche per il caso in cui quest'ultimo non abbia sottoscritto nessun accordo illecito. La equiparazione tra le due tipologie di contraenti, se opera nel caso in cui entrambi abbiano stipulato un accordo illecito, dovrebbe valere, per par condicio, anche nel caso in cui tale illiceità non vi sia stata. Pertanto, se, a norma dell'art. 12 del Regolamento, l'assicurato, in mancanza di qualsiasi accordo illecito sulla competenza, è legittimato ad adire il Giudice del luogo in cui si è verificato l'inadempimento della controparte ed in cui quindi egli ha riportato un danno, allo stesso modo il consumatore, in mancanza di qualsiasi accordo illecito sulla competenza, dovrebbe considerarsi legittimato ad esercitare la medesima facoltà.

Di conseguenza, in base al combinato disposto degli artt. 12 e 31 del Regolamento, anche il consumatore, esattamente come l'assicurato, deve considerarsi legittimato ad adire il Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (nel caso di specie, il Giudice italiano).