L’illegittimità costituzionale dell’art. 34 c. 2 c.p.p.

Marina di Ravenna
Ph. Enrico Gusella / Marina di Ravenna

L’illegittimità costituzionale dell’art. 34 c. 2 c.p.p.

 

Con la sentenza n. 179 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 2 del Codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che è incompatibile a celebrare il giudizio dibattimentale di primo grado il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale.

Il giudizio di legittimità costituzionale sottoposto alla Corte è stato promosso dal Tribunale ordinario di Siena in composizione monocratica, con un’ordinanza datata 14 febbraio 2024.

Il giudice rimettente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, c. 2 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, in riferimento agli articoli: 3, 24 c. 2, 101, 111 c. 2, e, infine, 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU e all’art. 14, par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

La mancata previsione sarebbe foriera di disparità di trattamento, e quindi violativa dell’art. 3 della Costituzione, dal momento che nello stesso art. 34, c. 2 cod. proc. pen. per il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare è espressamente prevista l’incompatibilità a partecipare al giudizio.

Sul punto, il rimettente ha segnalato che i compiti decisori del giudice dell’udienza preliminare e del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale sono identici, secondo le disposizioni di cui agli artt. 425 c. 3 e 554-ter c. 1 cod. proc. pen.: entrambi, infatti, sono chiamati a decidere se pronunciare «sentenza di non luogo a procedere» quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare «una ragionevole previsione di condanna».

Il legislatore riformatore del D.lgs. 150/2022 ha infatti previsto, per l’udienza di comparizione dibattimentale, la stessa regola di giudizio, ex art. 554-ter c. 1, dell’udienza preliminare, come disciplinata dall’art. 425 c. 3.

In proposito, il giudice rimettente ha rilevato che il comma 3 dell’art. 554-ter prevede che il giudice del dibattimento deve essere «diverso» dal giudice dell’udienza predibattimentale, tuttavia, questa previsione non costituisce un’incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. penale. Pertanto, tra le situazioni di incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio non figura l’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 554-ter.

La mancata previsione, quindi, risulta essere violativa altresì dell’art. 111, c. 2 della Costituzione, che postula i principi della terzietà e dell’imparzialità del giudice, i quali, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, si declinano nell’escludere che il giudice possa pronunciarsi su questioni su cui abbia già assunto delle determinazioni – per evitare l’umana tendenza a mantenere un atteggiamento di giudizio già assunto.

La garanzia della terzietà del giudice, di cui all’art. 111 c. 2 Cost., è presupposto per l’effettività della tutela giurisdizionale come consacrata negli artt. 24 c. 2 e 101 della Costituzione.

Sul punto si deve considerare che la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che non giudica il rapporto astratto tra le norme ma la concreta imparzialità del giudice in ordine a un caso specifico, ha sviluppato due ipotesi a cui fa corrispondere la mancanza di imparzialità giudiziaria.

La prima è di tipo «funzionale», la seconda è invece «personale». L’incompatibilità funzionale dipende dai rapporti gerarchici dei magistrati o dall’aver svolto medesime funzioni per lo stesso procedimento.

L’incompatibilità personale dipende invece dal comportamento personale del giudice.

 

Il caso senese

La questione si era presentata perché il giudice rimettente aveva celebrato un’udienza predibattimentale nei confronti di un imputato, aveva disposto la prosecuzione del giudizio a un giudice diverso, e fissato la data per la celebrazione dell’udienza dibattimentale, ma si era poi trovato a essere designato anche per lo svolgimento dell’udienza dibattimentale, per via dell’applicazione del giudice diverso presso un altro ufficio giudiziario.

Il rimettente allora segnalava che la valutazione del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale ha ad oggetto una valutazione non formale ma contenutistica della consistenza dell’ipotesi accusatoria, con il conseguente venir meno dell’imparzialità e della terzietà nel caso in cui fosse chiamato a esercitare anche la funzione di giudice del dibattimento.

 

L’accoglimento della Consulta e i dubbi ancora aperti

La Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità sollevate, ma, a ben vedere, se il giudice dell’udienza predibattimentale, come motivato dal rimettente, esprime un giudizio di tipo «contenutistico», non si può escludere che venga compromessa l’imparzialità e la terzietà del giudice del dibattimento. A maggior ragione se è «la ragionevole previsione di condanna» a portare il giudice dell’udienza predibattimentale o preliminare a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere o a fissare per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale.