Indebita destinazione di denaro e cose mobili e abuso di ufficio: sussiste un rapporto di specialità ex art. 15 c.p.

il dono del giorno
Ph. Ermes Galli / il dono del giorno

Indebita destinazione di denaro e cose mobili e abuso di ufficio: sussiste un rapporto di specialità ex art. 15 c.p.

        

La Cass. pen., Sez. I, con la sentenza n. 19806/2025 si è nuovamente pronunciata sul delitto di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”, fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 314-bis C.p., introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024 n. 112.

Il reato in oggetto sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio di cui all'articolo 323 del Cp.

Secondo la Corte, tra l’abrogato reato di abuso di ufficio e la fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili” non sussiste un rapporto di eterogeneità, ma di specialità ai sensi dell’art. 15 C.p., al punto da configurarsi un’ipotesi di successione di norme.   

Il Collegio ha in primo luogo evidenziato i tratti comuni delle due disposizioni, rilevando che esse condividono il soggetto attivo, l’evento di ingiusto vantaggio patrimoniale o di danno ingiusto, l’elemento soggettivo individuato nel dolo intenzionale e la violazione di norme di legge da cui non residuano margini di discrezionalità.

Tuttavia, l’indebita destinazione di denaro o cose mobili è fattispecie speciale rispetto all’abuso d’ufficio poiché il reato deve essere perpetrato nello svolgimento di funzioni o di servizio, in cui sia compreso il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui. Nell’abuso di ufficio, invece, l’atto del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio doveva essere compiuto, secondo la Corte più genericamente, “nello svolgimento delle funzioni pubbliche”.

In definitiva, quindi, il giudizio di disvalore astratto relativamente alle condotte sussunte nell’abrogato abuso di ufficio si sono parzialmente riversate nel nuovo delitto di cui all’art. 314-bis.  

Il legislatore, pertanto, abrogando l’abuso di ufficio, ha inteso realizzare un’abrogatio sine abolitione parziale, provocando comunque una riduzione della rilevanza penale delle condotte di indebita destinazione.