Verso il declino della Pubblica amministrazione? Sull’operato emblematico dell’Agenzia delle Entrate in materia di concorsi

Pubblica amministrazione
Pubblica amministrazione

Verso il declino della Pubblica amministrazione? Sull’operato emblematico dell’Agenzia delle Entrate in materia di concorsi

 

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 Cost.).

Nel mese di marzo 2024, l'opposizione rivolgeva un'interrogazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze circa la volontà di adottare iniziative volte a consentire in tempi rapidi il potenziamento dell’organico dell’Agenzia delle Entrate puntando sullo scorrimento integrale delle graduatorie in corso di validità per il profilo professionale Funzionari tributari, la Sottosegreteria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze asseriva la presenza di nuovi bandi di concorso previsti dal PIAO 2025 – 2027, dettati dalla necessità di coinvolgere risorse umane aventi potenziali punteggi superiori rispetto agli idonei collocati nelle graduatorie di merito regionali del concorso in esame.  Stando alle dichiarazioni rese dalla stessa Agenzia delle Entrate, la strutturazione delle nuove selezioni coinvolgenti tutto il territorio nazionale rappresenterebbe di per sé un elemento di discontinuità e di differenziazione rispetto alla  procedura concorsuale del 2023.

In realtà, la scelta di bandire nuovi concorsi per lo stesso profilo o simili, data la sussistenza di una graduatoria da cui poter attingere, si pone in radicale contrasto con il principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., oltre che richiedere un immediato intervento della Corte dei Conti per il maneggio improprio di denaro pubblico.

Quanto riportato chiama in causa la recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Sez. V, sentenza n. 4275 del 2021; C.D.S. Roma, Sez. IV, sentenza n. 04560 del 2024). A ciò si accosta il dato normativo, in quanto il decreto PA del 14 marzo 2025, n. 25 - atto ad introdurre misure essenziali per garantire il corretto funzionamento di specifici settori della pubblica amministrazione – sospende l'applicazione della "norma taglia idonei" per le graduatorie pubblicate nell'arco temporale 2024/2025, misura venuta meno per lo stesso concorso su spinta giurisprudenziale.

Da tale quadro emerge una grave forma di discriminazione di cui all'art. 3 Cost. tra i funzionari assunti nelle Regioni settentrionali con punteggi al limite e gli idonei presenti nelle graduatorie del Centro-Italia con punteggi ben superiori. In aggiunta, la scelta del “colosso fiscale” sembra entrare in collisione con lo stesso bando da concorso, il quale prevede la possibilità di predisporre una graduatoria nazionale per colmare le carenze radicate in determinate aree geografiche, opzione adottata per il profilo “gemello” dello stesso concorso. Una valida soluzione che consentirebbe all'ente di occupare i profondi vuoti organici,  notevolmente aggravati per effetto della procedura di mobilità.

È evidente che l'operato attuale della Pubblica Amministrazione offra l'immagine di un Paese meno “attraente” per le giovani generazioni, oggi ritenuti scomodi.

Rimane da chiedersi: c'è un giudice a Roma?