Bancarotta fraudolenta: configurabile anche per la dissipazione di un bene pervenuto con un contratto di leasing

Bancarotta fraudolenta: configurabile anche per la dissipazione di un bene pervenuto con un contratto di leasing
La Cass. pen., Sez. V, con la sentenza n. 20221/2025 si è pronunciata sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, fattispecie prevista e punita dall’art 216 della legge fallimentare R.D. n. 267/1942.
L’imputato ha articolato nove motivi e ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza della corte territoriale.
In particolare, con il primo motivo, l’imputato ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta distrazione di beni aziendali detenuti a titolo di leasing operativo. Tenuto conto delle caratteristiche del contratto di leasing, infatti, i beni che ne erano oggetto erano rimasti nella proprietà della società concedente, senza entrare nel patrimonio della società fallita. In più, secondo l’imputato i beni erano privi di ogni rilevanza economica, perché tecnologicamente obsoleti, e il loro mancato rinvenimento non ha quindi causato alcun pregiudizio concreto per la massa dei creditori.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato e ha affermato che l’orientamento giurisprudenziale costante in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prevede che qualsiasi manomissione di un bene pervenuto all’impresa a seguito di un contratto di leasing che ne impedisca l’acquisizione alla massa o che comporti per quest’ultima un onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione integra il reato, poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell’inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente.
Secondo la Corte, infatti, il «distacco» del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito «può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela».
Pertanto, tutte le operazioni economiche che determinano un effettivo depauperamento del patrimonio sociale in danno ai creditori integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Infine, la Corte ha precisato che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo, per cui l’assenza di un danno per i creditori è irrilevante ai fini della configurabilità del reato sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo.