Il processo penale verso un dibattimento meramente eventuale?

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Il processo penale verso un dibattimento meramente eventuale?

 

Inutile girarci attorno: il principio costituzionale secondo cui la prova si forma nel contradditorio, è una conquista di civiltà.

La possibilità alle parti, specie le parti private, di potervi partecipare attivamente è alla base di un qualsiasi procedimento penale orientato in senso liberale.

Fatte le dovute premesse, occorre muovere una riflessione su quelle che sono state le varie e significative riforme degli ultimi anni, per quel che riguarda il rapporto tra dibattimento e definizione “ristretta” (vale a dire, il giudizio abbreviato).

Se il Prof. Franco Cordero scriveva, parlando del giudizio abbreviato, “ovvio che lo chieda nei casi a prognosi disperata (omissis). Il dibattimento offre occasioni insostituibili dalle carte” (pag. 897, Procedura Penale, terza edizione, Giuffrè), il Prof. Gian Domenico Pisapia vedeva invece i lati positivi, in quanto “è da augurarsi che tale istituto – la cui finalità principale è quella di evitare lungaggini processuali non indispensabili e di decongestionare la fase dibattimentale - incontri il favore delle parti” (pag. 60. Lineamenti del nuovo processo penale, 1989, Cedam).

Le più recenti riforme in materia di abbreviato condizionato, ossia la riforma Cartabia e la successiva modifica del 2024, hanno di fatto spostato il baricentro per la decisione del Giudice non più dalla necessità di una integrazione probatoria (intesa come elemento di assoluta novità da introdurre ai fini del decidere) ma sulla prognosi della durata di una eventuale attività istruttoria dibattimentale rispetto a quella di un rito abbreviato condizionato così come formulato.

Se a questo si aggiunge la successiva riduzione di un sesto in caso di non presentazione di impugnazione e che tale riduzione, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (208/2024), può portare, se dalla riduzione ne deriva una pena non superiore ai limiti dell’art. 163 c.p., al beneficio della sospensione condizionale della pena, allora il rito in questione appare sempre più interessante ed accessibile.

La questione è ancora più evidente se si pensa ad un procedimento a citazione diretta, specie con la nuova udienza predibattimentale introdotta dalla Riforma Cartabia.

Se il nuovo dettato dell’art. 554 ter comma 1 c.p.p. prevede che il giudice della predibattimentale pronunci sentenza di non luogo a procedere qualora gli elementi di indagine non consentano una ragionevole previsione di condanna, allora, ragionando di conseguenza, sulla scrivania del giudice del dibattimento giungerà il fascicolo di un processo per il quale c’è previsione di condanna. Ovviamente, ferma l’assoluta indipendenza di valutazione del giudice del dibattimento, seguendo la logica in un’ottica di mera strategia difensiva, sarà necessario e doveroso per la difesa introdurre elementi di novità.

A ciò deve ulteriormente aggiungersi che la valutazione del giudice della predibattimentale, secondo il dettato normativo, sembra essere ancora più approfondita rispetto a quella dell’udienza preliminare, laddove invece, si è detto in giurisprudenza di legittimità, la valutazione deve soffermarsi sulla sola sostenibilità dell’accusa in ordine squisitamente processuale e non la sua plausibilità.

Ne consegue che, sempre in ottica di astratta strategia difensiva, il rischio di un dibattimento con un processo “viziato” dalla sola prosecuzione, impone un maggior onere sulla difesa per introdurre, sia con elementi probatori che in diritto, significative novità.

Infine, facendo un passo indietro, si è correttamente detto che l’esame di un testimone nelle forme ordinarie garantisce sicuramente un quadro più ampio, rispetto alla semplice trascrizione di Sit. Si pensi al tono della voce utilizzato, alle espressioni del volto, ecc…

Ebbene, è chiaro che il verbale di Sit perde tutto questo, ma va detto che l’introduzione dell’obbligo, quando materialmente possibile, di registrare o videoregistrare l’assunzione di informazioni, consente alle parti di percepire ogni altra valutazione utile, come quelle sopra elencate.

Da questo allora si capisce come la scelta di ricorre al rito abbreviato, al di là della riduzione di pena in caso di condanna, porti con sé anche altre ragioni particolarmente interessanti.