Processo penale e deposito telematico: il dies ad quem

Processo penale e deposito telematico: il dies ad quem
Con una recente sentenza, la Suprema Corte ha chiarito una problematica di assoluta attualità e che può comportare conseguenze di rilievo: in caso di deposito tramite portale telematico, quale data deve essere considerarsi affinché il deposito possa essere ritenuto tempestivo? La data di invio tramite deposito telematico o la data di accettazione da parte dell’ufficio giudiziario?
La dichiarazione di inammissibilità per tardività del deposito secondo il criterio del giorno dell’accettazione
Nell’ambito di un procedimento penale in fase di appello, veniva presentata istanza di rescissione del giudicato nei termini di legge (30 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione). Essa veniva tuttavia ritenuta tardiva poiché il riferimento era il giorno dell’avvenuta accettazione del deposito da parte dell’ufficio giudiziario destinatario. Conseguentemente, la Corte d’Appello emetteva ordinanza di inammissibilità dell’istanza stessa.
L’esame della questione: l’art. 1 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (e successiva integrazione del 4 luglio 2023)
La Corte d’Appello ha ritenuto che l’attestazione di accettazione della cancelleria fosse il dato incontestabile attraverso il quale valutare la tempestività del deposito e, dunque, il rispetto del termine corrispondente al dies ad quem entro cui doveva essere depositata l’istanza di rescissione del giudicato.
Tuttavia, l'art. 1 del decreto stabilisce che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento, e che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza. Di talché, il numero di identificativo unico nazionale che immediatamente, al momento del deposito, ogni difensore può consultare sul portale, è di per sé sufficiente per dare certezza giuridica alla ricezione dell’atto non solo da parte del portale quale struttura informatica di supporto all’ufficio giudiziario, ma anche dall’ufficio giudiziario stesso.
L’intervento della Corte EDU ed il diritto di accesso ad un organo giurisdizionale
La stessa Corte EDU si è recentemente pronunciata affermando che in un’ottica di certezza del diritto, il rispetto della normativa ed anche l’attenzione alla valutazione dei requisiti formali del deposito nella delicata fase di transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico è essenziale per garantire il diritto di difesa (Corte EDU, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024).
Conclusioni
Con la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione penale sez. II, 10/12/2024, (ud. 10/12/2024, dep. 31/12/2024), n.47737, si è affermato il principio secondo il quale la data da ritenersi valida ai fini di un deposito tramite portale telematico è quella risultante dal numero identificativo unico nazionale e non dall’attestazione di ricezione rilasciata dall’ufficio giudiziario.