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La Corte di Cassazione conferma che il trust non ha soggettività

(Cass., 20 gennaio 2022, n. 1862)
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La Corte di Cassazione conferma che il trust non ha soggettività. (Cass., 20 gennaio 2022, n. 1862)

The Supreme Court upholds trust has no subjectivity (cass., 20 January 2022, no 1862)


ABSTRACT

Un commento critico su una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di ingiunzione di pagamento emessa contro un trust invece che contro un trustee. L’autore osserva che la Corte risolve il problema sulla base delle categorie giuridiche tradizionali, non considerando i cambiamenti del sistema indotti dai trust.

A critical comment about a recent judgment of the Italian Supreme Court in matter of injunction of payment issued against a trust instead of a trustee. The author argues that the Court basically solves the problem on the basis of traditional legal categories, not considering the changes in the system triggered by trusts.

 

Il tema della soggettività del trust torna nuovamente all’attenzione della Corte di cassazione, questa volta in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte si era già pronunciata in argomento, tutte le volte negando la soggettività del trust [1].

Non fa eccezione la pronuncia in commento, che conformandosi all’orientamento pregresso rigetta il ricorso di una banca che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del “Trust R” [2].

Il decreto ingiuntivo era stato opposto da parte del trustee sul rilievo del difetto di legittimazione passiva del trust posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il trustee e non il trust, carente di “personalità giuridica” [3].

L’opposizione è accolta sia in primo grado sia in grado di appello e il decreto ingiuntivo revocato.

I giudici di merito avevano ritenuto pregiudiziale la mancanza di soggettività del trust, che assorbiva tutti gli altri motivi di opposizione, tra cui, curiosamente, quello – se non abbiamo inteso male – fondato sulla “inefficacia” del trust per mancanza di indicazione della legge regolatrice del medesimo [4].

A sostegno della tesi della mancanza di soggettività del trust la Corte d’appello aveva richiamato il principio di diritto fissato da Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043, affermando che la soggettività attribuita al trust in ambito tributario dall’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi non potesse essere estesa ad altri ambiti normativi.

Il ricorso per decreto ingiuntivo, pertanto, avrebbe dovuto essere richiesto contro il trustee e non contro il trust, privo di legittimazione passiva.

In Cassazione la banca, oltre a richiamare nuovamente la disposizione normativa dell’art. 73 del Tuir, adduce a sostegno anche l’art. 19, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio, che assimilerebbe il trust ad altri «soggetti giuridici analoghi». Aggiunge inoltre che sarebbe la stessa Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sul riconoscimento dei trust a non chiarire univocamente chi sia il proprietario dei beni in trust e che nel nostro ordinamento la capacità processuale è unitaria, non potendo concepirsi una divaricazione tra rapporti di natura fiscale, in cui il trust avrebbe tale capacità e rapporti di natura civilista, in cui tale capacità apparterebbe al solo trustee.

La Corte rigetta li motivo, con una pronuncia resa secondo la tecnica del copia&incolla.

Riproduce testualmente, infatti, la motivazione di Cass., 16 febbraio 2021, n. 3986, che in estrema sintesi aveva affermato che:

  • la soggettività attribuita al trust dall’art. 73 ai fini dell’applicazione dell’Ires non può essere estesa automaticamente ad altri ambiti tributari;
  • la disposizione dell’art. 73 è eccezionale perché riconosce soggettività giuridica ai fini tributari a un’organizzazione che è priva di personalità giuridica e ne è vietata l’applicazione analogica (art. 14 preleggi);
  • l’attribuzione della soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore e non si può desumere in via interpretativa;
  • il trust, come risulta dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja, è un insieme di beni e rapporti e l’istituzione di un trust non dà vita a un nuovo soggetto di diritto ma a un patrimonio separato.

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[1] Cass., 22 dicembre 2011, n. 28363; Cass., 27 gennaio 2017, n. 2043; Cass., 19 maggio 2017, n. 12718; Cass., 16 febbraio 2021, n. 3986.

[2] Dall’ordinanza non risulta, però, chi fosse il destinatario della notificazione del decreto, se il trustee del Trust R o lo stesso Trust R “in persona del trustee”, come talvolta è capitato di leggere. Anticipando le conclusioni, la questione del destinatario della notifica dovrebbe essere, a nostro avviso, irrilevante.

[3] Il richiamo fatto nell’ordinanza (che i riporta passi della sentenza della Corte d’appello di Trieste) a un’ipotetica “personalità giuridica” del trust è inesatto. La personalità giuridica implica la soggettività giuridica ma non è vero il contrario. I due concetti non sono intercambiabili.

[4] Il primo giudice, dice l’ordinanza, aveva aggiunto che l’atto istitutivo del trust era inidoneo «in ogni caso a fondare la pretesa creditoria dell’istituto che logicamente lo presuppone»: in sostanza, poiché non c’è alcun trust non può esserci alcun credito della banca nei confronti del trust, comunque la si pensi, aggiungiamo noi, in merito alla soggettività del trust. La banca, in Cassazione, impugna la sentenza d’appello anche sotto questo profilo, ma il motivo non viene esaminato in quanto assorbito dal rigetto del motivo relativo alla (pretesa) soggettività del trust.