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Trust autodestinato: una soluzione risolutiva 

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Ph. Simona Loprete / Trust

Trust autodestinato: una soluzione risolutiva 

 

Indice

1. Che cos’è il trust autodestinato? Una nuova soluzione risolutiva 

2. Trust autodestinato e aspetti fiscali 

3. Approfondimento tecnico fiscale 

4. Conclusioni 

 

1. Che cos’è il trust autodestinato? Una nuova soluzione risolutiva 

Negli ultimi anni va diffondendosi sempre più l’utilizzo del trust per nuove e interessanti finalità di previdenza e assistenza personale, per soggetti fragili, portatori di patologie, persone in una fascia di età avanzata.

Si tratta di quello che tecnicamente è definito il trust autodestinato, quello in cui il soggetto che istituisce il trust, il disponente è (almeno per un periodo) l’unico beneficiario. In questo senso “autodestinazione” è appunto l’utilizzo dei beni in trust a vantaggio dello stesso soggetto che lo istituisce.  

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui Bianca (ex donna in carriera classe 56), desideri mettere in trust i beni accumulati durante la sua vita affinché vengano gestiti, amministrati, fino alla sua morte da un trustee, professionista di fiducia, a suo vantaggio per i bisogni personali e assistenziali.  

Bianca è unica beneficiaria, alla sua morte i beni potranno essere mantenuti in trust a favore dei soggetti da lei individuati oppure trasferiti a questi liberamente. 

Qual è il vantaggio per Bianca nel realizzare questa operazione? 

Il trust è configurato come uno strumento di gestione e valorizzazione del patrimonio esistente

Il Trustee ha un ruolo di gestore e “welfare officer, egli infatti esegue ogni investimento secondo le indicazioni date da Bianca nell’atto istitutivo, con la possibilità se necessario di ottenere consigli da parte di un advisory board, e utilizza redditi e patrimonio nell’interesse di Bianca. 

Bianca in questo modo si trova in una situazione in cui il suo patrimonio è protetto in trust, non è aggredibile ed è gestito secondo le regole che ella ha fissato, a suo vantaggio fino a quando è in vita

Bianca potrà godere della sicurezza di avere un trustee cui affida l’incarico di gestire i beni, sotto il controllo di persone di sua fiducia che potranno avere il ruolo di guardiani del trust. Un trustee che assume anche il ruolo del “welfare officer” per supportarla nell’affrontare le questioni economiche, finanziarie, di gestione di immobili, problemi economici o di assistenza personali.  

Una persona o una società che professionalmente svolge l’attività di trustee che ella nomina e potrà essere sostituita qualora Bianca o il guardiano lo decidano liberamente.    

L’atto istitutivo di trust contiene un programma di protezione: per esempio, standard qualitativi minimi di cura e assistenza; tutte le prestazioni, comprese terapie e cure sperimentali, da garantire, e la modalità di erogazione delle prestazioni, presso il domicilio o in cliniche, compatibilmente con il suo stato di salute; una serie di preferenze relative all’assistenza domiciliare ed in particolare al personale non medico che dovrà prendersi cura. 

Il trust potrebbe anche prevedere che Bianca non sia l’unico beneficiario. Ciò si verifica quando il disponente disponga che a partire dalla sua morte, beneficiari siano, per esempio, i figli o qualsiasi altro soggetto si desidera beneficiare. In tal caso il trust persiste per il tempo e alle condizioni che Bianca avrà deciso (per esempio, raggiungimento di una determinata età da parte degli stessi beneficiari). 

L’atto istitutivo di trust contiene un programma destinatorio che individua i presupposti per l’impiego e la distribuzione del fondo in trust in favore dei figli (per esempio, in caso di esigenze solidaristiche funzionali al mantenimento del tenore di vita e le spese di natura sanitaria; esigenze di sostenere il percorso formativo, universitario, postuniversitario e di inserimento nel mondo del lavoro; esigenze di supportare l’attività imprenditoriale o professionale di ciascuno). 

Il Trustee può anche distribuire, in più occasioni, reddito o capitale incluse nel fondo in trust direttamente a ciascun figlio.  

Il trust autodestinato rompe con lo schema tradizionale di trust di cui si è parlato in Italia nel primo decennio di questo secolo, ma a ben vedere ci sono ipotesi nel nostro ordinamento che lo ammettono indirettamente. Un esempio di destinazioni patrimoniali caratterizzate dalla coincidenza fra disponente e unico beneficiario è dato dal fondo patrimoniale costituito da coniugi privi di figli ovvero dal patrimonio destinato di S.p.A. non prevedente soggetti terzi muniti di diritti di partecipazione ai risultati dell’affare.  

In conclusione, il disponente può essere l’unico beneficiario (a condizione che non sia anche trustee).                                                                                  

2. Trust autodestinato e aspetti fiscali

Il trasferimento dei beni di Bianca al trustee non è soggetto a imposta alcuna (diretta e indiretta), stessa cosa riguarda il trasferimento di reddito o capitale da parte del trustee a Bianca oppure nel caso in cui il trustee sostenga delle spese nell’interesse di Bianca. 

Ove il trust avesse anche altri Beneficiari oltre Bianca oppure alla sua morte, i beneficiari non dovranno pagare le tasse per il reddito che il trust loro eroga, ma solo le imposte di donazione sui beni o le somme loro accreditate.  

Possiamo dire, quindi, che l’impatto fiscale del trust autodestinato è pressoché nullo.  
 

3. Approfondimento tecnico fiscale

La coincidenza della persona del disponente con quella del beneficiario configura realmente un trasferimento di ricchezza che legittimi l’applicazione dell’imposta sulle donazioni e successioni?  

La questione è stata sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione, la quale si è espressa con pronuncia n. 10254/2020. 

La questione posta all’esame del Collegio attiene a quale fatto sia fiscalmente rilevante in materia di trust e, in particolare se, ai fini dell’imposizione dell’imposta sulle successioni e donazioni, sia sufficiente la mera costituzione del vincolo sui beni o occorra l’effettivo trasferimento di essi ai beneficiari e se questi ultimi debbano essere diversi dal disponente

Il trust trova la sua disciplina, quanto alla materia dell’imposizione indiretta, nell’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 296 del 2006, che per gli atti di costituzione di vincoli di destinazione richiama il d.lgs. n. 346 del 1990 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). In particolare, l’art. 2, comma 47, cit. prevede che “è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione […]”. 

La Corte, con precedente pronuncia (Cass. n. 1131 del 2019, n. 19167 del 2019), aveva già affermato che “non si può trarre dallo scarno disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un’autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato deficit di costituzionalità”. 

Ha osservato (Cass. n. 16699/19) che: "poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla I. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 10 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del "trust", né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trustee" in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario". 

Non può negarsi che l’apposizione del vincolo, in quanto tale, determini per il disponente l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; ma non concretizzando tale utilità, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, incremento che si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale, ne consegue che la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità.  

In conclusione, la Corte di Cassazione ha chiarito che «solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza». 

La recente giurisprudenza della Corte è stata avallata dall’Agenzia delle Entrate, dove nella risposta (n.106) a un interpello vertente sulla medesima questione, si legge che “l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo […], mancando un trasferimento di ricchezza”. 
 

4. Conclusioni sul trust autodestinato

Le opportunità del trust autodestinato sono tante, seppur debba essere affrontato con una attenta analisi di quali sono gli scopi di assistenza e gestione del trust e del trustee. È anche molto importante che il ruolo di trustee sia affidato a una società di professionisti che possa garantire il raggiungimento degli scopi del trust e a Bianca l’assistenza che lei ha stabilito con il trustee.  

La figura del guardiano, osservatore e garante del corretto compimento del trust, può invece essere affidata a una persona di cui Bianca si fida oppure a un gruppo di persone o un’associazione di volontariato se necessario.