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Il nuovo Registro dei titolari effettivi di trust, spunti comparatistici all’alba della sua implementazione in Italia

The new register beneficial owners of trust, comparative insights at the dawn of its implementation in Italy
Maurizio Tangerini – Visuale orizzontale in rosso, olio su tavola, 35x17 cm, 2020
Maurizio Tangerini – Visuale orizzontale in rosso, olio su tavola, 35x17 cm, 2020

Abstract

La Direttiva (EU) 2015/849 (“IV Direttiva antiriciclaggio”) e la successiva Direttiva (UE) 2018/843 (“V Direttiva antiriciclaggio”) hanno individuato nell’identificazione del titolare effettivo uno strumento nevralgico per contrastare e prevenire i fenomeni di riciclaggio, evasione fiscale e finanziamento del terrorismo. Le citate direttive hanno conseguentemente imposto agli Stati Membri l’istituzione e l’aggiornamento di un registro dei titolari effettivi che oltre alle imprese e alle persone giuridiche private include i trust.

Benché quasi tutti gli Stati Membri abbiano formalmente recepito le disposizioni comunitarie, nella maggior parte di essi, Italia inclusa, i registri dei titolari effettivi dei trust non sono ancora operativi per lo più a causa dei ritardi dei legislatori nazionali o dell’assenza di sistemi informatici necessari a supportare tali registri e i relativi adempimenti.

Con il Decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, entrato in vigore 9 giugno, l’Italia ha compiuto un importante passo verso l’operatività del Registro dei titolari effettivi in quanto sono state finalmente dettate le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione del Registro dei titolari effettivi dei trust il cui iter implementativo in Italia ha subito numerosi ritardi.

L’operatività del predetto Registro non è ancora completa, in quanto, l’adempimento delle comunicazioni sulla titolarità effettiva è subordinato alla pubblicazione di ulteriori provvedimenti attuativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’analisi del decreto offre tuttavia interessanti spunti comparatistici con le scelte operate da altri paesi ed in particolare con Il Regno Unito, ove il registro è già operativo dal 2017 ed il quale      nonostante l’uscita dall’Unione Europea ha deciso di implementare la V Direttiva.

 

The Directive (EU) 2015/849 (“Fourth Anti-Money Laundering Directive”) and the subsequent Directive (EU) 2018/843 (“Fifth Anti-Money Laundering Directive”) acknowledged the identification of the beneficial owner as a key tool to counter and prevent money laundering, tax evasion and terrorist financing. The aforementioned directives have consequently required Member States to establish and update a register of beneficial owners, which in addition to companies and private legal persons includes trusts.

Although almost all the Member States have formally transposed the Community provisions, in most of them, including Italy, the registers of beneficial owners of trusts are not yet operational, mostly due to the delays of national legislators or the absence of computer systems necessary to support such registers and the related requirements.

With Inter-Ministerial Decree No. 55 of 11 March 2022, which entered into force on 9 June, Italy has taken an important step towards making the register of beneficial owners of trust operational, as provisions have finally been laid down on the disclosure, access and consultation of the Register whose implementation process in Italy has been subject to numerous delays.

The operation of the aforementioned Register is not yet complete, as the fulfilment of beneficial ownership reporting is subject to the publication of further implementing measures by the Ministry of Economic Development.

However, the analysis of the decree offers interesting comparative insights with the choices made by other countries and in particular with the United Kingdom, where a register of beneficial owner of trust has already been operational since 2017 and which, despite its exit from the European Union, has decided to implement the Fifth Directive.

 

Sommario

1. Premessa

2. Il Registro dei titolari effettivi dei trust: iter attuativo

3. Obblighi di comunicazione e nozione di titolare effettivo di trust

4. Dati oggetto di comunicazione e loro aggiornamento

5. Accesso al Registro

6. Conclusioni

 

1. Foreword

2. The Register of Beneficial owners of trusts: implementation Process

3. Reporting requirements and concept of beneficial ownership of trust

4. Data to be disclosed and their updating

5. Access to the Register

6. Conclusions

 

1. Premessa

L’evoluzione del quadro giuridico europeo degli ultimi decenni ha individuato nell’identificazione del titolare effettivo uno strumento decisivo per contrastare e prevenire i fenomeni di riciclaggio, evasione fiscale e finanziamento del terrorismo.

Tale strumento appare di particolare importanza in relazione ai trust in ragione:

                         i.   della tradizionale assenza nei singoli ordinamenti domestici di registri nazionali dei trust,

                       ii.   della difficoltà di individuare i soggetti che in ultima istanza esercitano il controllo sui trust anche alla luce dei poteri attribuiti dai rispettivi atti istitutivi,

                      iii.   della segretezza degli atti istitutivi di trust, generalmente esenti da obblighi di registrazione.

In quest’ottica, la Direttiva (EU) 2015/849 (“IV Direttiva antiriciclaggio”) e la successiva Direttiva (UE) 2018/843 (“V Direttiva antiriciclaggio”) sono intervenute sotto un duplice profilo: (i) adottando un’uniforme ed ampia definizione di titolare effettivo di trust e (ii) imponendo agli Stati Membri di creare e mantenere un registro dei trust contenente un set minimo di informazioni circa i trust stessi ed i loro titolari effettivi.

Sotto quest’ultimo profilo, le citate direttive costituiscono ad oggi l’unico quadro normativo che a livello sovranazionale, impone l’istituzione e l’aggiornamento di un registro dei titolari effettivi dei trust e ne richiede l’interconnessione tra gli Stati Membri.

Le direttive lasciano tuttavia un margine discrezionale ai singoli Stati in relazione a diversi importanti profili di dettaglio quali: la scelta dei soggetti tenuti alla gestione del registro dei titolari effettivi dei trust, le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e i soggetti tenuti alla comminazione delle stesse, nonché la definizione dei casi in cui i privati hanno diritto ad accedere al registro e alle informazioni in esso contenute.

 

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