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I “mille usi” del contratto di mandato

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I “mille usi” del contratto di mandato
 

SOMMARIO: Abstract; 1. Premessa: il contratto di mandato. Profili generali tra atti di trasferimento isolati e causa produttiva di effetti reali; 2. Segue: star del credere e mandato in rem propriam; 3. Il contratto di mandato ed i rapporti fiduciari; 4. Il contratto di mandato ed il Trust; 5. Il contratto di mandato e la procura; 6. Il contratto di mandato e la figura dell’amministratore di condominio; 7. Il contratto di mandato ed il leasing finanziario; 8. Conclusioni. Bibliografia essenziale e letture consigliate.

 

Abstract

Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di riepilogare brevemente i principali e più conosciuti “usi” del contratto di mandato nel diritto civile.

 

1. Premessa: il contratto di mandato. Profili generali tra atti di trasferimento isolati e causa produttiva di effetti reali

Il codice civile disciplina il contratto di mandato attraverso un nucleo di norme che va dall’art. 1705 cc. all’art. 1730 cc. Ai sensi dell’art. 1705 cc. il contratto di mandato viene definito come il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Sin dalla primaria definizione offerta dalla norma è possibile chiarire che si è di fronte ad un contratto consensuale ad effetti, principalmente, ma la definizione richiede alcuni chiarimenti, che saranno a breve offerti, obbligatori. Anche al fine di dirimere la questione può essere utile ricordare la differenza sussistente tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza, consistente, nel primo caso, nella spendita del nome del mandante; nel secondo caso, nella spendita del proprio nome in luogo di quello del mandante. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1704 cc. e 1705 cc.: la prima dispone che “se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro”; a mente della disposizione successiva, invece, “il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia, il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono”. Tale ultimo inciso, che sarà oggetto di attenzione anche nell’ambito del rapporto tra contratto e leasing finanziario, rende evidente la peculiarità dell’ipotesi di cui all’art. 1706 cc. Quest’ultima disposizione chiarisce che “il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per il suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. (Comma secondo) Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre”. Ebbene, dal combinato disposto dell’ultimo comma dell’art. 1705 cc. e dell’art. 1706 cc. comma secondo, si evince, da un lato, la possibilità per il mandante di sostituirsi al mandatario in ipotesi di diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato; dall’altro il diritto del mandante di vedersi ritrasferita la proprietà dei beni che il mandatario senza rappresentanza, in esecuzione del mandato, ha acquistato in nome proprio; circostanza questa che, nella classica e tormentata ipotesi del mandato ad acquistare beni immobili (volendo, dunque, in questa sede tralasciare ogni questione discendente dal primo comma dell’art. 1706 cc. inerente ai beni mobili), ha dato vita ad acceso dibattito, i cui estremi possono essere così espressi:

 1. escludendo perché contraria alla necessaria causalità richiesta dall’ordinamento giuridico la tesi del negozio astratto, la norma consente di parlare di ritrasferimento che avviene solvendi causa e, che rappresenta, dunque, un negozio di attribuzione avente funzione liberatoria dal rapporto obbligatorio;

2.  secondo una ulteriore ricostruzione, le problematiche inerenti all’obbligo di ritrasferimento potrebbero essere risolte in due modi: a. secondo un seguito pensiero dottrinale la questione, coerentemente con la prima soluzione offerta, va inquadrata nell’ambito degli atti traslativi isolati che trovano giustificazione (esterna) nel contratto di mandato, il quale, dunque, costituisce causa giustificatrice a monte dell’effetto reale, il quale a sua volta e conseguentemente nasce dallo scopo del negozio e dunque, dalla stessa esecuzione del rapporto gestorio; b. molto più semplicemente rispetto a quanto appena evidenziato, l’atto di trasferimento della proprietà è un atto solutorio, produttivo di effetto reale, che trova causa esterna e giustificazione nella corretta esecuzione del contratto di cooperazione, e, dunque, nel mandato stesso.

A ben vedere, le tre tesi non sono altro che tre modi, più o meno articolati, di esprimere il medesimo concetto; mutano le parole, ma non, fortunatamente per chi è chiamato ad approfondire la questione, la sostanza. Appare chiaro, pertanto, che l’obbligo di ritrasferimento dei beni oggetto di acquisto da parte del mandatario in nome proprio sorge in ragione della corretta esecuzione del contratto di mandato e trova titolo essenziale ed indispensabile, in un ordinamento che ammette solo spostamenti causali, in esso; pertanto, pur essendo vero che il contratto in questione rientra nel genus di quelli che si vedranno essere dei semplici contratti destinati a disciplinare i rapporti gestori tra le parti, l’inciso evidenziato ed il ricorso alla tecnica della individuazione delle cause giustificatrici “a monte” degli atti produttivi di effetti reali (tecnica con cui hanno trovato cittadinanza le prestazioni isolate) si inserisce nell’elenco di ragioni per le quali la giurisprudenza e la dottrina hanno aperto un dibattito, analogo a quello qui esposto per giustificare a livello interpretativo ed in modo coerente con l’ordinamento l’inciso di cui all’art. 1706 cc. comma secondo, al fine di risolvere il problema della più corretta qualificazione della causa del mandato in ipotesi di trasferimento dal mandante al mandatario di un bene strumentale all’esecuzione del mandato (profilo questo che, come si vedrà, consente di operare non pochi parallelismi con il Trust), con trasferimento sospensivamente condizionato al corretto esercizio del potere gestorio. Ebbene, la giurisprudenza più recente ha riconosciuto l’esistenza di una causa del mandato idonea a produrre, in queste circostanze, anche un effetto reale. Dunque, ricapitolando: sia nelle ipotesi di mandato ad acquistare beni immobili ex art. 1706 cc. a mezzo dell’atto di trasferimento produttivo di effetto reale con funzione solutoria dell’obbligo di esecuzione del mandato giustificato causalmente dal contratto di mandato stesso, sia nel caso di trasferimento dal mandante al mandatario di beni necessari all’espletamento del mandato stesso e sospensivamente condizionati alla sua corretta esecuzione, la causa del contratto è in grado di “reggere” anche un effetto reale.

 

2. Segue: star del credere e mandato in rem propriam

Tratti singolari del contratto di mandato sono il cosiddetto star del credere, espressione con la quale si riconosce la possibilità di far scaturire in capo al mandatario obblighi ulteriori rispetto a quelli normalmente previsti a mezzo dell’inserimento di alcune clausole (es. art. 1715 cc.) ed il mandato in rem propriam, il quale consiste nella possibilità, riconosciuta al mandatario, di agire non solo nell’interesse del mandante, bensì anche nell’interesse proprio o di un terzo.

 

3. Il contratto di mandato ed i rapporti fiduciari

Delineati, seppur succintamente, i tratti essenziali del contratto di mandato, appare certamente più semplice individuare le affinità esistenti tra esso ed i cd. rapporti fiduciari. Più precisamente, il nostro ordinamento giuridico tende a distinguere tra fiducia dinamica, in cui sussiste un trasferimento di un diritto, e fiducia statica, in cui il fiduciario è già titolare del diritto ed è chiamato ad esercitarlo nel modo pattuito, con trasferimento dello stesso successivamente al fiduciante o ad un terzo. La situazione appena delineata, come è facile osservare, non è poi così lontana da quella delineata dall’art. 1706 cc. comma secondo, e, precisamente, nel caso di mandato ad acquistare immobili, dove il mandatario si obbliga ad acquistare il bene da un terzo ed a ritrasferirlo al mandante.

 

4. Il contratto di mandato ed il Trust

I rapporti fiduciari poc’anzi esaminati aprono facilmente la strada ad un istituto di common law: il Trust. Quali sono i punti di contatto tra Trust e mandato? Certamente come nel mandato, anche nel Trust si è di fronte ad un soggetto (“settlor”) che conferisce al trustee il potere di amministrare i beni, realizzando così un effetto traslativo che, almeno in ottima parte, è funzionale all’esercizio di tali poteri gestori e che giustifica la circostanza secondo la quale i beni conferiti al trustee non si confondono con i beni personali di quest’ultimo. La differenza, probabilmente, sussiste nel momento in cui si acquisisce il potere di rappresentanza: nel Trust è contestuale al trasferimento della proprietà (benché, si è detto, si tratti di un trasferimento peculiare).

 

5. Il contratto di mandato e la procura

Poc’anzi si è parlato di rapporti gestori. Ebbene, l’esigenza di disciplinare il rapporto gestorio tra soggetto che conferisce una procura e soggetto cui la stessa procura viene conferita fa scaturire proprio l’utilizzo del contratto di mandato. Il contratto di mandato, infatti, è proprio il contratto utilizzato per far sorgere in capo al soggetto destinatario della procura l’obbligo di dare esecuzione alle richieste di chi l’ha conferita.

 

6. Il contratto di mandato e la figura dell’amministratore di condominio

Specie se letto nei termini poc’anzi prospettati, è facile affermare che il contratto di mandato (con rappresentanza) è proprio il contratto che, di fatto, giustifica i poteri attribuiti all’amministratore di condominio. Egli infatti, a mezzo di tale contratto, agisce nell’interesse dei condomini nei rapporti con i terzi.

 

7. Il contratto di mandato ed il leasing finanziario

L’utilizzo dello schema negoziale per relazionarsi con soggetti definibili “terzi” rispetto ad uno specifico contratto giustificava, prima della legge n. 124 del 2017, l’utilizzo dell’art. 1705 cc. comma secondo da parte della giurisprudenza al fine di legittimare le pretese dirette (in questo caso, adempimento o risarcimento del danno da inesatto adempimento) dell’utilizzatore nei confronti del fornitore. L’invocazione della norma era dettata dall’esigenza di superare i limiti apposti al principio di relatività sussistenti nel caso di specie in ragione della circostanza secondo la quale l’operazione complessa di leasing dava vita ad un collegamento negoziale tra due contratti uno di compravendita tra la società di leasing ed il fornitore del bene richiesto dall’utilizzatore ed uno di leasing tra la società di leasing e l’utilizzatore del bene effettivamente acquistato, figura quest’ultima che, pur non potendo determinare la risoluzione del contratto in assenza di clausole espresse in tal senso, poteva comunque, atteggiandosi essa a mandante, la società di leasing a mandatario senza rappresentanza ed il fornitore a soggetto terzo,  invocare l’art. 1705 cc. comma secondo per imporre direttamente l’adempimento o risarcimento del danno da inesatto adempimento al fornitore, superando le criticità derivanti dall’assenza di uno schema negoziale plurilaterale, schema negoziale poi concretamente ed ufficialmente riconosciuto esistente dopo la legge n. 124 del 2017, su impulso di una giurisprudenza risalente che, effettivamente, si era mostrata contraria alla tesi del collegamento negoziale, in favore della tesi del contratto plurilaterale.

 

8. Conclusioni

In conclusione, appare evidente, sin dal semplice e volutamente rapido excursus qui offerto, la polifunzionalità dello schema del mandato, il quale è capace di adattarsi alle più disparate situazioni giuridiche ed in grado di risolvere le questioni più complesse che di volta in volta si vengono a creare nella prassi applicativa. Non stupisce, pertanto, la veste di “coordinatore” o “cooperatore” attribuita dalla dottrina al mandatario, dal momento che il suo primario compito si traduce nella creazione di una connessione, senza sconfinare in altre figure negoziali affini come la mediazione, tra la sfera giuridica del mandante e la sfera giuridica del terzo.

Bibliografia essenziale e letture consigliate

U. GIACOMELLI, Brevi osservazioni sul negozio fiduciario, full text disponibile al seguente indirizzo:https://avvocatobertaggia.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/Il-negozio-fiduciario.pdf, (ultima consultazione avvenuta in data 12 Novembre 2021);

CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE, n. 19785 del 5 Ottobre 2015;

Sugli effetti reali discendenti dal mandato: R. CALVO, La proprietà del mandatario, Cedam, Padova, 1996, (scheda con i riferimenti bibliografici: http://hdl.handle.net/2318/16097);

P. SIRENA (con contributi di G. di Rosa, V. di Gregorio, D. Maffeis, R. Calvo, R. Amagliani, F. Gugliotti, A. Barba, E. Giacobbe, L. F. del Moral Domiguez, M. Rabitti, A. Ciatti, A. Fici), I contratti di collaborazione, Utet Giuridica – Wolters Kluwer, 2011;

M. C. BIANCA, Il contratto, Giuffrè, 2000;

V. ROPPO, Il contratto, II Ed., Giuffrè, 2011;

F. GALGANO, Trattato di diritto civile, II Vol., III Ed., Cedam, 2015;

Il presente scritto era stato già reso pubblico come “bozza” sul sito Academia.edu il 12 Novembre 2021.