Questioni di civiltà condominiale: strizzare o non strizzare i panni?

Questioni di civiltà condominiale: strizzare o non strizzare i panni?
Abstract:
Stendere il bucato in maniera che copra la visuale del vicino, che non faccia entrare la giusta luce ed aria, o ancora che goccioli acqua sul suo balcone ovvero sulla sua proprietà può essere considerato come violazione delle regole di buon vicinato sino ad arrivare alla turbativa sottoposta a sanzioni.
Hanging out laundry in such a way that it blocks the neighbor’s view. That it doesn’t let in the right amount of light and air. Or that it drips water on his balcony or on his property can be considered a violation of the rules of good neighborliness up o the point of disturbante subjected to sanctions.
Introduzione
Chi almeno una volta non ha vicende di molestie condominiali ovvero di “mal vicinato” che portano rischi verbali e a volte reazioni fisiche?
Proponiamo quanto di più usuale accade nella stesura del bucato con le più ovvie considerazioni.
Entriamo nel nocciolo della questione civilistica. Stendere il bucato in modo che copra la visuale del vicino o che goccioli acqua e detersivo sul suo balcone o comunque sulla sua proprietà, può essere considerato come violazione delle regole di buon vicinato. In alcuni casi la suddetta condotta può anche essere considerata una reale turbativa, ovvero un disturbo che può dare luogo a sanzioni.
Ecco cosa può accadere in concreto:
Violazione del decoro architettonico
Stendere il bucato in modo visibile sulla facciata principale dell’edificio può essere considerato un pregiudizio/danno al decoro architettonico.
Turbativa
Stendere il bucato in modo che goccioli acqua sul balcone del vicino o sulla sua proprietà può essere considerato una turbativa, ovvero un concreto disturbo che causa almeno disagio.
In alcuni casi, chi mantiene un atteggiamento scorretto come detto supra, può essere sanzionato con multe o, nei casi più gravi, essere condannato a risarcire i danni.
Vediamo in cosa consiste questa guerra di bucati.
La Cassazione ha stabilito, in diverse sentenze che stendere i panni del bucato in condominio è consentito, a condizione che non si crei stillicidio e/o turbamento per i vicini. Ciò sta a significare che i panni devono essere strizzati ben bene al fine di evitare gocciolamento sul balcone sottostante.
Chi subisce uno stillicidio di acqua (acqua che gocciola dai panni stesi) può denunciare il vicino per disturbo e richiedere l’immediata cessazione dello stillicidio. Per la precisione, la Cassazione (Sentenza n. 14547/2012), nell’ambito di una lite tra due casalinghe bresciane, ha affermato che è lecito stendere il bucato, ma solo se ben strizzato per evitare gocciolamento.
Peraltro, la semplice presenza di supporti metallici infissi dall’originario unico proprietario nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non lasciava chiaramente intendere che si volesse assoggettare l’immobile inferiore allo sgocciolamento del bucato bagnato e pertanto il cessionario della proprietà sottostante non aveva ragione di ritenere che l’immobile fosse gravato di servitù di stillicidio.
Al riguardo, in tema di servitù, la Cassazione (Sentenza n. 7576/2007) ha chiarito che non si può imporre una servitù di stillicidio per il bucato, a meno che non vi sia un accordo specifico.
Si ricordi inoltre che alcuni regolamenti condominiali possono vietare o limitare lo stenditoio in base al decoro dell’edificio, ma ciò non esclude il diritto al bucato, purché non goccioli.
Naturalmente la prima cosa utile sarà provare a parlarne in modo distensivo con il vicino, e cercare di trovare un accordo. In alternativa ci si può rivolgere all’amministratore, il quale ha facoltà di intervenire per far rispettare le regole di buon vicinato.