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Le modalità di approvazione delle tabelle millesimali nel condominio

Condominio
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Le modalità di approvazione delle tabelle millesimali nel condominio

 

La Corte di Cassazione sez. II civile ha avuto modo di occuparsi nei giorni scorsi, attraverso la sentenza del 30 gennaio 2023 n. 2712, della questione delle modalità di approvazione delle tabelle millesimali negli edifici in condominio.

Richiamando una recente pronuncia delle Sezioni Unite  sull’argomento (la  n.9839 del 14.04.2021), la Corte ribadisce il principio in base al quale, in tema di condominio, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al parti di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale e di conseguenza il medesimo non necessita per essere approvato del consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente e necessaria la maggioranza qualificata di cui all’ art. 1136 secondo comma c.c..

Emerge qui la distinzione - già nota in tema di regolamento di condominio- , tra atti di natura negoziale, di cui all’art. 1123 comma 1 codice civile, che rinviano ad una disciplina di tipo convenzionale e postulano dunque per ogni modificazione del consenso unanime dei condomini, ed atti di natura non negoziale per le quali è sufficiente una delibera assembleare , per la quale sui richiede una maggioranza “qualificata” ex art. 1136 secondo comma ( “Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.”).

La ricorrente in buona sostanza sostenne nei tre gradi di giudizio la contrattualità delle tabelle millesimali e quindi la necessità del suo consenso alla loro modificazione. Consenso che nella fattispecie non avrebbe avuto luogo..

La Suprema Corte ha tuttavia respinto il ricorso, affermando il principio secondo il quale è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 del codice civile ogni qual volta l’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri già stabiliti dalla legge, come nel caso in esame.

Viceversa, afferma sempre la Cassazione, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella “diversa convenzione” di cui all’ articolo 1123 comma 1 codice civile, rivelando la sua natura contrattuale, necessita invece dell’approvazione unanime dei condòmini.