Designazione anticipata dell’amministratore di sostegno, DAT e trust: strumenti giuridici per la tutela della persona e del suo patrimonio in caso di futura incapacità

Pianificare l’incapacità: una scelta di libertà e protezione
trust e amministratore di sostegno
trust e amministratore di sostegno

Designazione anticipata dell’amministratore di sostegno, DAT e trust: strumenti giuridici per la tutela della persona e del suo patrimonio in caso di futura incapacità


Abstract: La perdita della capacità di agire può cogliere chiunque, in qualunque momento. Questo contributo illustra gli strumenti giuridici a disposizione per pianificare per tempo la propria protezione: dalla designazione anticipata dell’amministratore di sostegno alle disposizioni anticipate di trattamento, fino all’uso del trust come soluzione integrata di tutela personale e patrimoniale.

The loss of legal capacity can affect anyone, at any time. This article outlines the legal tools available to plan ahead: from the advance appointment of a support administrator to advance healthcare directives, and the use of trusts as integrated solutions for the protection of both the person and their assets in the event of future incapacity.

 

  1. Introduzione

La pianificazione dell'incapacità rappresenta una delle sfide più delicate del diritto contemporaneo, spesso trascurata nella gestione patrimoniale e negli affari personali. Pianificare le risorse necessarie per affrontare l'incapacità - sia essa originaria o sopravvenuta - non è solo una questione di prudenza giuridica, ma una vera necessità per garantire una vita più serena e una gestione oculata del patrimonio.

  1. L’amministrazione di sostegno come strumento di pianificazione

Il nostro ordinamento consente a ciascuno, quando è ancora pienamente capace, di pianificare la propria protezione futura. In particolare, l’articolo 408, co. 1, c.c. prevede la possibilità di designare in anticipo – tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata – la persona che si desidera venga nominata come proprio amministratore di sostegno, nel caso in cui sopraggiunga un’incapacità.

  1. In cosa consiste l’amministrazione di sostegno?

È uno strumento giuridico che consente di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione psichica o fisica, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

  1. Le condizioni per accedere alla misura

L’amministrazione di sostegno viene disposta dal giudice tutelare con decreto motivato, anche su ricorso dello stesso beneficiario; a tal fine, non è richiesta l’abitualità delle cause da cui deriva la situazione di bisogno della persona, mentre si discute della possibilità di procedere in tal senso in presenza di menomazioni fisiche o psichiche che, tuttavia, non integrino un’ipotesi di infermità vera e propria.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe necessario che il soggetto beneficiario versi in una “condizione attuale di menomata capacità che lo ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi”, escludendo, così, che il sostegno possa esser disposto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di determinarsi, anche se in condizioni di menomazione fisica (così Cass. 31 dicembre 2020, n. 29981).

Di diverso avviso parte della dottrina, la quale ritiene che anche i soggetti colpiti da menomazione esclusivamente fisica possano essere assistiti da un amministratore di sostegno, allorquando ciò si mostri necessario in ragione della incapacità degli stessi a provvedere alla cura dei propri interessi (Bonilini, sub. art. 404 c.c., Dell’amministrazione di sostegno, 2008, 66 ss.).

  1. Tutela del beneficiario

A tutela della persona del beneficiario, nonché della sua autonomia e dignità, il codice civile prescrive il dovere del giudice tutelare di sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, tenendo conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa (art. 407, co. 2, c.c.).

A tal fine, il giudice tutelare dispone, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Al giudice è attribuito, altresì, il delicato compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di modificarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (Cass. del 17 settembre 2024, n. 24878; Cass. sez. un. 30 luglio 2021, n. 21985; Cass. 27 settembre 2017, n.  22602; Cass. 11 maggio 2017, n. 11536; Cass. 11 settembre 2015, n. 17962).

  1. L’amministratore di sostegno

Il giudice tutelare individua la persona idonea a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno e ne definisce i compiti, avendo esclusivo riguardo alla tutela degli interessi e alla cura della persona del beneficiario (art. 408, co. 1, c.c.).

L’amministratore di sostegno è tenuto a esercitare il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere annotati a margine all'atto di nascita del beneficiario della misura (art. 405 c.c.).

  1. Capacità e limiti del beneficiario

Il beneficiario, dal canto suo, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria da parte dell’amministratore.

L’eventuale limitazione della capacità di agire riguarda, infatti, esclusivamente gli atti espressamente indicati nel decreto di nomina emesso dal giudice tutelare. Al di fuori di tali ipotesi, il beneficiario rimane pienamente capace di compiere validamente ogni altro atto giuridico.

L’amministrazione di sostegno è, infatti, uno strumento volto a proteggere la persona in tutto o in parte priva di autonomia, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non – e nella misura in cui – è strettamente indispensabile (Cass. del 17 settembre 2024, n. 24878; Cass. sez. un. 30 luglio 2021, n. 21985).

  1. Chi può essere nominato amministratore di sostegno?
  • Il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, la parte dell’unione civile, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • Il giudice può nominare anche un professionista o un ente, se necessario.
  • L'amministratore di sostegno – come sopra accennato - può essere anche designato dallo stesso beneficiario.
  1. La designazione anticipata del proprio amministratore di sostegno

Al beneficiario è, dunque, riconosciuta anche la facoltà di designare anticipatamente il proprio amministratore di sostegno mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In tal caso, il giudice tutelare potrà discostarsi dalla designazione e nominare un soggetto diverso esclusivamente in presenza di gravi motivi, da esplicitare con decreto motivato (art. 408, co. 1, c.c.) e, segnatamente, qualora la persona designata sia inadatta a realizzare la cura del beneficiario e dei suoi interessi, che rappresenta l'esclusivo parametro di scelta dato dall'art. 408 c.c. (Cass., 14 settembre 2024, n. 24732).

La volontà del beneficiario, se espressa in condizioni di piena capacità di intendere e di volere, ha un valore preminente e deve essere rispettata.

Nella designazione del proprio eventuale futuro amministratore di sostegno, il beneficiario può anche inserire delle indicazioni relative alle modalità di gestione del proprio patrimonio e di cura dei suoi interessi personali. Tali indicazioni andranno tenute in debito conto dal giudice tutelare allorquando provvederà ad emettere il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno (art. 407, co. 2, c.c.).

Tale previsione normativa rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dell’autonomia e della libertà individuale, soprattutto per quanto riguarda la gestione futura della propria persona e del proprio patrimonio in ipotesi di sopravvenuta incapacità.

Parte della dottrina e della giurisprudenza ha interpretato tale possibilità come una forma embrionale di testamento biologico (living will), in quanto consente al soggetto, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, non solo di individuare la persona di fiducia che potrà essere nominata dal giudice tutelare quale amministratore di sostegno, ma anche di impartire indicazioni circa le modalità di cura della propria persona, la gestione dei propri beni e, più in generale, la tutela dei propri interessi personali.

La giurisprudenza risulta, invece, divisa in ordine alla possibilità di inserire, nell’atto di designazione, dichiarazioni di volontà relative a trattamenti sanitari, alla prosecuzione o interruzione delle cure, nonché a decisioni attinenti alla stessa sopravvivenza del beneficiario.

La successiva legge 22 dicembre 2017, n. 219, ha poi riconosciuto espressamente il diritto all’autodeterminazione terapeutica e ha disciplinato le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), dichiarazioni con cui una persona maggiorenne e capace può esprimere in anticipo le proprie volontà sui trattamenti sanitari per il caso di futura incapacità, indicando eventualmente un fiduciario; le DAT devono essere redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata o consegnate all’anagrafe del comune e sono sempre modificabili o revocabili.

  1. Pubblicità della designazione

Dal 1° gennaio 2018, le designazioni redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata sono inserite in un registro dedicato, accessibile ai notai e, in prospettiva, anche ai giudici, garantendo maggiore tutela della volontà espressa.

  1. Revoca
    La designazione dell’amministratore di sostegno da parte del beneficiario può essere revocata in qualsiasi momento, purché il designante sia ancora capace di intendere e di volere, e la revoca avvenga con le medesime forme previste per la designazione (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
  2. Amministrazione di sostegno e Trust

Un'altra possibile soluzione di pianificazione patrimoniale consiste nella combinazione tra amministrazione di sostegno e trust, attuabile in diverse modalità.

In primo luogo, si potrebbe designare un amministratore di sostegno, prevedendo che, in caso di futura incapacità, questi possa chiedere al giudice tutelare l'autorizzazione a trasferire determinati beni in un trust. Contestualmente, si potrebbe già istituire un trust "dormiente" (cioè, privo di beni al momento della costituzione), che entrerà in funzione solo al momento del conferimento dei beni e servirà ad amministrare il patrimonio dell'incapace secondo le istruzioni da lui stesso impartite.

In tal modo, il trust viene istituito dal disponente quando è ancora pienamente capace, con l'obiettivo di tutelarsi in caso di futura incapacità. L'amministrazione del patrimonio rimane nella titolarità del disponente fintanto che conserva la capacità e il trustee riceve indicazioni precise su come gestire i beni quando e se sarà chiamato a farlo.

 Il trasferimento effettivo dei beni avviene solo dopo l'avvio della procedura per la dichiarazione di incapacità. L'Amministratore di sostegno designato promuove questo trasferimento presentando istanza al Giudice Tutelare, che supervisiona l'intero processo.

È possibile anche nominare un Guardiano, figura incaricata di sorvegliare l'operato del trustee.

In alternativa, si potrebbe istituire un trust, cui conferire immediatamente determinati beni e, al contempo, designare di un amministratore di sostegno per il caso di futura incapacità a cui affidare il compito di amministrare i beni che non saranno trasferiti nel trust, garantendo così una gestione completa del patrimonio del disponente.

La dotazione del trust può essere anche condizionata sospensivamente al verificarsi dello stato di incapacità. In questa variante, il fatto che genera gli effetti del trust è subordinato a una condizione futura e incerta. Le modalità per accertare lo stato di incapacità dovranno essere adeguatamente definite e circostanziate nell'atto costitutivo del trust.

Questa struttura condizionata presenta un vantaggio significativo: permette al disponente di evitare di perdere immediatamente la titolarità dei propri beni, mantenendo il pieno controllo del patrimonio finché conserva la capacità di gestirlo autonomamente. Solo al verificarsi della condizione sospensiva, cioè dell'accertata incapacità, il trust diventerà pienamente operativo e i beni passeranno sotto la gestione del trustee secondo le disposizioni prestabilite.

  1. Conclusioni

La pianificazione dell’incapacità costituisce oggi un’esigenza concreta, ma troppo spesso sottovalutata. Sebbene l’ordinamento metta a disposizione strumenti giuridici adeguati, il loro utilizzo nella pratica resta limitato.

L'amministrazione di sostegno, attraverso la designazione anticipata, permette di preservare la propria autodeterminazione e garantire una gestione patrimoniale conforme alle proprie volontà. L'integrazione con strumenti complementari come le DAT e il trust offre soluzioni complete e personalizzate per affrontare con serenità il futuro.

È auspicabile, quindi, una maggiore diffusione della cultura della pianificazione, per affrontare l’incapacità con strumenti adeguati e nel rispetto della volontà della persona.
Promuovere questi strumenti significa tutelare il proprio futuro, riducendo l’incertezza e garantendo continuità nella cura e nella gestione del patrimonio.