Usufrutto e nuda proprietà: strumenti giuridici per la pianificazione patrimoniale ed il passaggio generazionale

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Usufrutto e nuda proprietà: strumenti giuridici per la pianificazione patrimoniale ed il passaggio generazionale
 

Abstract: Il presente testo analizza la separazione tra nuda proprietà e usufrutto come strumento giuridico e patrimoniale. Dopo aver descritto natura e modalità di costituzione dell’usufrutto, vengono approfondite la riserva a favore del disponente o di terzi, la circolazione della nuda proprietà, nonché l’usufrutto su crediti e partecipazioni societarie. Particolare attenzione è riservata all’utilizzo dell’usufrutto nella pianificazione patrimoniale e nel passaggio generazionale d’impresa, anche attraverso strumenti fiduciari come il trust.

 

Separazione tra nuda proprietà ed usufrutto

L’usufrutto è, tra i diritti reali minori, quello avente la maggiore espansione. Esso attribuisce al titolare, denominato usufruttuario, la facoltà di godere di un bene altrui, percependone i frutti e traendone le utilità, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica.

L'usufruttuario acquisisce pertanto il diritto di utilizzare la cosa e di percepire i redditi che essa produce, mentre il proprietario rimane titolare della nuda proprietà, conservando cioè la titolarità del diritto dominicale, ma rimanendo temporaneamente privato delle facoltà di godimento.
 

La costituzione dell’usufrutto

L’usufrutto si costituisce per legge (come quello dei genitori sui beni dei figli minori) o per volontà delle parti (contratto o testamento). È, inoltre, possibile acquisire l’usufrutto per usucapione (art. 978 c.c.), oppure in seguito a un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Una delle modalità più ricorrenti nella pratica è la costituzione dell’usufrutto mediante contratto di donazione (oltre che, come vedremo, la donazione con riserva di usufrutto).

In tale prospettiva, l'usufrutto sorge per separazione dalla proprietà piena: è la donazione dell'usufrutto che determina la permanenza in capo al donante della nuda proprietà.

Analogamente, è possibile procedere alla donazione dell'usufrutto in favore di un soggetto e della nuda proprietà in favore di un altro beneficiario.
 

La riserva di usufrutto

È possibile che si verifichi anche l’inverso di quanto sopra descritto, ovvero che il donante trasferisca la piena proprietà del bene, riservando per sé il diritto di usufrutto.

Tale ipotesi, definita come riserva di usufrutto, è espressamente prevista dall’articolo 796 c.c. in materia di donazione. Tuttavia, secondo l’opinione largamente dominante, non è limitata ai soli atti a titolo gratuito, ma è ammessa anche per gli atti di alienazione a titolo oneroso della nuda proprietà.

Secondo l’opinione dominante, l’operazione descritta si realizza mediante un unico negozio giuridico, con il quale il proprietario, scomponendo gli elementi costitutivi del diritto di proprietà, si riserva per sé l’usufrutto e si spoglia della nuda proprietà.
La riserva dell’usufrutto può avvenire non solo a favore del donante stesso, ma anche di un terzo. In tal caso, per il perfezionamento del trasferimento dell’usufrutto in capo al terzo, sarà necessaria la sua accettazione, da esprimersi nelle forme prescritte dalla legge.

 

 Usufrutto su diritti di credito

Oggetto di usufrutto possono essere anche i diritti di credito, come dimostrato dall’art. 1000 c.c., che, nel discorrere di “un capitale gravato da usufrutto”, sottintende l’esistenza di una somma capitale, di cui un terzo ha il godimento, ma rispetto alla quale l’usufruttuario ha il diritto di esigere i frutti (derivanti dal capitale medesimo) o gli interessi.

Rispetto a questi l’usufruttuario si configura come un normale creditore, mentre non potrà mai agire da solo per la riscossione del capitale, essendo richiesto dalla legge il concorso di tale soggetto con il titolare del credito. Quest’ultimo, parimenti non può agire da solo, perché il capitale riscosso andrà reinvestito e su di esso si ritrasferirà il diritto di usufrutto (art. 1000, co. 2, c.c.).
 

Usufrutto su azioni o partecipazioni societarie

 L’usufrutto può senz’altro avere ad oggetto azioni (art. 2352 c.c.) e partecipazioni societarie (art. 2471-bis c.c.)

Il nudo proprietario riveste la qualifica di socio, ma il diritto di voto sulle azioni o partecipazioni, salvo diversa pattuizione, spetta all’usufruttuario.

 Si tratta di un diritto personale dell’usufruttuario, che non è obbligato a seguire indicazioni o vincoli imposti dall’azionista o dal titolare della partecipazione. Tuttavia, a tutela di quest’ultimo, l’usufruttuario deve astenersi dall’esercitare il voto in modo tale da compromettere la conservazione del valore economico della partecipazione: la violazione di questo obbligo comporta l’obbligo di risarcire eventuali danni subiti.

Il diritto agli utili compete anch’esso all’usufruttuario, trattandosi di frutti civili del bene, mentre i diritti amministrativi spettano congiuntamente a quest’ultimo ed al socio, salva diversa previsione dell’atto costitutivo.
 

Uno strumento per il passaggio generazionale

L’usufrutto su quote o azioni può costituire un efficace strumento per agevolare il passaggio generazionale all'interno dell’impresa.

 I genitori, ad esempio, possono riservarsi l’usufrutto delle partecipazioni societarie, trasferendo contestualmente la nuda proprietà ai figli o ai nipoti. In questo modo, mantengono il controllo gestionale e amministrativo della società, pur individuando sin da subito i futuri titolari delle partecipazioni. I successori, consapevoli del loro ruolo futuro, saranno naturalmente incentivati a contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo dell’impresa, favorendo così un ricambio generazionale graduale, ordinato e strategicamente pianificato.

In tali ipotesi, può trovare applicazione l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. 346/1990, a condizione che:

  • gli aventi causa acquisiscano il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.;
  • si impegnino a mantenerlo per almeno cinque anni, rendendo apposita dichiarazione nell’atto di trasferimento.

L’esenzione opera, quindi, anche quando viene trasferita la sola nuda proprietà delle partecipazioni di controllo, purché al nudo proprietario siano attribuiti i diritti di voto (pari almeno al 50% + 1), mentre l’usufruttuario può legittimamente trattenere per sé i diritti patrimoniali, come quello agli utili.
 

La separazione tra nuda proprietà e usufrutto nel wealth planning

Nell’ambito della pianificazione patrimoniale (wealth planning), la separazione tra usufrutto e nuda proprietà può essere utilizzata in combinazione con altri strumenti giuridici che consentono di coniugare esigenze di gestione, protezione e trasmissione dei beni. Tra questi, oltre ai negozi fiduciari, assumono particolare rilievo i trust, che permettono di programmare nel tempo la titolarità e i diritti connessi ai beni conferiti.

In tale prospettiva, il disponente può, ad esempio, trasferire in trust la nuda proprietà di una partecipazione societaria, riservandosi contestualmente il diritto di usufrutto sulle relative quote. Questa scissione del diritto di proprietà consente di mantenere il pieno godimento economico del bene, continuando a percepire i frutti prodotti (come i dividendi), pur avendo trasferito la nuda proprietà al trust.

Alla morte del disponente, l’usufrutto si estingue automaticamente e si riunisce alla nuda proprietà, che confluisce così in capo al trustee. Da quel momento il trustee diviene titolare della piena proprietà delle quote conferite, da amministrare o trasferire secondo le istruzioni contenute nell’atto istitutivo del trust.

Questa struttura giuridica si rivela quindi particolarmente utile per realizzare una pianificazione patrimoniale e successoria efficiente e flessibile: il disponente conserva il controllo economico e la disponibilità dei proventi durante la propria vita, mentre garantisce un passaggio ordinato della proprietà alle generazioni future. Inoltre, grazie alla possibilità di definire in modo puntuale le regole di gestione e destinazione dei redditi, il trust assicura una protezione personalizzata e duratura a favore dei beneficiari, anche su più generazioni.
 

Conclusioni

La scissione tra usufrutto e nuda proprietà rappresenta uno strumento estremamente versatile nella pianificazione patrimoniale e successoria, capace di conciliare esigenze diverse: da un lato, la continuità gestionale ed economica in capo al disponente; dall’altro, la programmazione ordinata del trasferimento dei beni alle generazioni future.

In ambito familiare e imprenditoriale, tale tecnica consente di anticipare il passaggio generazionale senza compromettere l’operatività e la stabilità dell’impresa, garantendo al contempo ai successori un graduale inserimento nella titolarità dei beni. L’integrazione con istituti fiduciari come il trust amplifica ulteriormente le potenzialità dello strumento, rendendolo idoneo a governare anche patrimoni complessi e partecipazioni societarie.

Dal punto di vista fiscale, l’esenzione prevista dall’art. 3, co. 4-ter, D.lgs. n. 346/1990 per i trasferimenti di partecipazioni di controllo offre una significativa opportunità di ottimizzazione, purché vengano rispettate con rigore le condizioni di legge, sia in termini di acquisizione effettiva del controllo sia di mantenimento per il quinquennio richiesto.

In definitiva, usufrutto e nuda proprietà, soprattutto se combinati con strumenti fiduciari e con un’attenta valutazione dei profili fiscali, si rivelano strumenti preziosi per realizzare un passaggio generazionale ordinato, efficiente e sostenibile, in grado di tutelare sia gli interessi del disponente sia quelli dei beneficiari, favorendo al contempo la continuità e lo sviluppo del patrimonio familiare e aziendale.