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Riorganizzazione di patrimoni cross border: il caso della donazione di immobile estero da parte di persona fisica residente in Italia

Cross border assets restructuring: a hypothesis concerning an Italian tax resident willing to gift a property abroad
perso nel bosco
Ph. Marco Rigamonti / perso nel bosco

Riorganizzazione di patrimoni cross border: il caso della donazione di immobile estero da parte di persona fisica residente in Italia

Abstract

La Brexit ha comportato un inasprimento della disciplina tributaria applicabile ai contribuenti italiani che possiedono beni immobili in Regno Unito.

Tale circostanza ha indotto molte famiglie a riorganizzare il proprio patrimonio donando l’immobile d’oltremanica ai propri figli residenti all’estero.

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Abstract

Brexit has had a potentially expensive impact for Italian tax residents owning real estate in the UK.

For that reason many families decided to reorganize their assets abroad e.g. by giving UK’s properties to their non resident children.

 

Sommario

1. L’internazionalità del patrimonio degli (U)HNWI italiani

2. La disciplina dell’IVIE: cenni

3.  La contromossa

4. Conclusioni 

 

Summary

1. The cross border nature of the Italian UHNWIs fortune

2. Brief notes on IVIE regulations

3. An eligible counter-measure

4. Conclusions

 

L’internazionalità del patrimonio degli (U)HNWI italiani

Obbiettivo del presente contributo è rappresentare una ipotesi di riorganizzazione di una porzione del patrimonio di una Famiglia italiana consistente in un trophy asset localizzato in una giurisdizione divenuta extra UE e SEE.

Questa analisi intende anche stimolare alcune riflessioni sul precipitato fiscale derivante da una donazione di un bene estero posta in essere da un donante residente in favore di un donatario non residente, oltre ad enfatizzare il comportamento prudente che – secondo lo scrivente – un Family Office, e in particolare un wealth planner, dovrebbero sempre applicare.

Avendo l’opportunità di analizzare la composizione della ricchezza delle famiglie (U)HNWI italiane emerge plasticamente come l’internazionalità sia la cifra distintiva che maggiormente ha caratterizzato il loro patrimonio negli ultimi decenni.

Sempre più i membri di queste famiglie, infatti, hanno deciso di risiedere all’estero (a volte anche acquisendo un ulteriore passaporto), sia per ragioni di studio che lavorative e/o affettive.

Di riflesso, buona parte degli investimenti – concetto che per gli italiani molto spesso coincide con il comparto immobiliare – sono andati coagulandosi fuori dai confini domestici.

All’interno di tale dinamica Londra si è sempre dimostrata particolarmente una location attrattiva ed ambita.

Le statistiche evidenziano come negli ultimi anni i nostri connazionali abbiano raggiunto – da soli – quasi il 7% del totale degli acquisti degli investimenti sull’edilizia nel Regno Unito, focalizzandosi in particolare nei quartieri di lusso della City londinese, con una spesa media di 4,4 milioni di sterline (poco più di 5 milioni di euro).

Come vedremo nel prosieguo l’inasprimento della variabile fiscale ha prima smorzato e poi invertito questa tendenza mettendo le famiglie italiane nella condizione di dover rivedere l’architettura del loro patrimonio e, in particolare, ripensare le modalità di detenzione di immobili localizzati in giurisdizioni divenute extra UE o SEE.

 

La disciplina dell’IVIE: cenni

Propedeutico per una piena comprensione delle considerazioni che seguiranno un richiamo, seppur sommario, alla disciplina dell’IVIE.

Tale acronimo si riferisce all’Imposta sul Valore degli Immobili detenuti all’Estero ed identifica un tributo introdotto nel 2012 la cui ratio fu quella, in prima istanza, di monitorare gli immobili esteri detenuti da soggetti fiscalmente residenti italiani e, coerentemente con quanto già accade con l’IMU in relazione ad immobili sul suolo italiano, creare gettito addizionale per le casse dello Stato. 

Più nel dettaglio, in ragione della disciplina in parola, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che risultino titolari di diritti reali su beni immobili localizzati al di fuori dei confini nazionali sono tenuti a compilare il quadro RW e assolvere l’IVIE (introdotta dall’art. 19, c. 13 e ss. del DL 201/2011) in misura pari allo 0,76% del valore dell’immobile.

Proprio intorno al valore dell’immobile, recte sulla base imponibile, ruota il perno della criticità nodale che ha interessato gli immobili del Regno Unito.

Entrando maggiormente nel dettaglio della disciplina, infatti, si osserva come il dettato normativo preveda che per gli immobili localizzati in Paesi dell’Unione europea (UE) o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (leggasi: Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la base imponibile per il calcolo dell’IVIE sia costituita dal valore catastale come determinato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale nel Paese in cui l’immobile è situato.

Nel caso di non appartenenza alla UE o SEE, si deve applicare il costo di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato.

Proprio la fuoriuscita del Regno Unito dai confini della UE, con il conseguente cambio di criterio da adottare ai fini della determinazione della base imponibile IVIE, ha ingenerato l’inasprimento fiscale oggetto di riflessione.

Tratteggiamo brevemente l’evoluzione di quanto accaduto.

Ante Brexit, il valore catastale a cui si faceva riferimento ai fini del calcolo l’IVIE consisteva nel valore utilizzato per l’assolvimento della imposta municipale sulle abitazioni inglesi (nota come Council tax).

La struttura di quest’ultima prevede il ricorso ad un valore medio ricompreso all’interno di fasce di valore (non esistendo un valore puntuale); tale meccanismo risultava particolarmente favorevole per i contribuenti, dal momento che la fascia più alta è pari a 320mila sterline, valore assai lontano dai valori venali transati nella City.  

Dal 1° gennaio 2021, termine del periodo transitorio a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea, la base imponibile non è più stata identificata dal valore catastale, bensì – come già anticipato – calcolata applicando il coefficiente dello 0,76% al prezzo di acquisto, che deve necessariamente essere documentato, o tramite il valore di mercato, che deve risultare da idonea stima peritale.

Ulteriore tegola per il carico fiscale degli immobili siti oltre manica consiste nell’impossibilità, sin dall’introduzione dell’imposta, di scomputare l’imposta pagata nel Regno Unito.

La Council tax, infatti, non può essere portata in detrazione dell’IVIE, trattandosi di un tributo dovuto per il godimento di servizi locali forniti dal consiglio comunale “Borough council” e non presentando, invece, natura patrimoniale.

 

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[Si ringraziano Carlo Bertoncello e Roberto Bonomi per aver ispirato il presente contributo attraverso l’articolo “Profili fiscali connessi alla donazione di immobile estero da parte di persona fisica residente” apparso sulla Newsletter Aprile 2022 di STEP Italy.]