San Marino: residenza e vantaggi fiscali
San Marino: residenza e vantaggi fiscali
La Serenissima Repubblica di San Marino è uno degli Stati più piccoli del mondo, indipendente (dall’Impero Romano) dal 301 d.c., è caratterizzato dalla presenza di un sistema giuridico di diritto comune.
A San Marino, la funzione di Capo di Stato è svolta da due Capitan Reggenti che vengono eletti ogni sei mesi dall’organo legislativo, il Consiglio Grande e Generale (composto da 60 consiglieri) che nell’ultimo decennio è stato particolarmente coinvolto in una serie importanti di riforme.
Gli ultimi anni, infatti, sono stati caratterizzati da una intensa produzione normativa che ha modificato il sistema economico finanziario e quello legislativo tributario di San Marino, facendo della Repubblica del Titano uno Stato molto competitivo e attrattivo per gli investitori di altri Paesi. Si pensi alle disposizioni in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e alle nuove agevolazioni offerte alle imprese atte ad attirare sempre più capitali stranieri.
Numerosi sono anche i provvedimenti in materia di cooperazione fiscale, frutto degli impegni di trasparenza assunti a livello internazionale. Attualmente sono in vigore:
23 accordi contro le doppie imposizioni fiscali (DTA),
30 accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA),
8 accordi per la promozione e la protezione degli investimenti (PPI).
Per questo la Repubblica di San Marino è considerata oggi uno Stato estremamente performante in termini di cooperazione fiscale internazionale. La stessa Ocse l’ha definita come ”largely compliant” agli standard internazionali in materia di scambio di informazioni e trasparenza fiscale.
Si può dire che è iniziata una nuova era per la Repubblica del Titano. L’antica terra della libertà è ora entrata sia nella “white list” fiscale italiana che nella “white list” antiriciclaggio; San Marino è uno dei migliori partner dell’Italia in questo settore grazie all’interazione tra le autorità italiane e l’Ufficio centrale di collegamento di San Marino per mezzo delle quali viene garantito un efficiente scambio di informazioni fiscali ora trasparenti tra i due Stati.
Nell’ambito societario l’appeal di San Marino è dato da un livello di tassazione dei redditi d’impresa al 17% con significative agevolazioni rispetto all’Italia per quanto riguarda il calcolo della base imponibile.
Esistono regimi speciali di tassazione per le società con determinate caratteristiche (legate all’aumento della occupazione sul territorio) che consentono la riduzione delle aliquote per i primi cinque anni di produzione di utile all’8,5%.
Se considero, ad esempio, un utile di euro 100.000,00, questo subirà in San Marino una tassazione di euro 17.000,00 (aliquota 17%) a fronte di una tassazione italiana pari a euro 27.500,00. E, come dicevamo, la base imponibile in San Marino non è oggetto di variazioni “in aumento” come in Italia.
In virtù della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e San Marino gli utili conseguiti dalla società di San Marino potranno essere distribuiti da soggetti residenti in Italia con le regole ordinarie (per le persone fisiche il 26% per le società, a certe condizioni l’1,2%).
È possibile ottenere ulteriori vantaggi qualora si decidesse di chiedere la residenza come persona fisica nella Repubblica di San Marino, sia per le imposte delle persone fisiche che si fermano ad una aliquota massima del 35%, sia per le interessanti regole di tassazione dei dividendi per i soci residenti. Ma è il regime delle start up innovative che davvero merita attenzione e analisi.
Se una società di capitali in San Marino è “innovativa” e chiede tale riconoscimento dall’ente “San Marino Innovation” potrà godere di una serie importante di vantaggi per sé ed i propri soci (esenzione dalle imposte del reddito d’impresa, no capital gain tax per i soci, possibilità di ottenere la residenza ed il permesso di soggiorno per soci della società).
C’è da dire che sono ormai molti gli Stati che offrono condizioni vantaggiose a cittadini residenti all’estero che desiderano cambiare la propria residenza per scelta di vita, di opportunità professionale o imprenditoriale. La Serenissima Repubblica di San Marino si è mossa con decisione per attrarre sul proprio piccolo e bel territorio cittadini stranieri desiderosi di impiantare attività di lavoro o semplicemente godere della propria pensione ai piedi del monte Titano.
Diverse sono le ipotesi di residenza che il legislatore sammarinese ha destinato a imprenditori, lavoratori o pensionati provenienti dall’estero.
San Marino residenza per motivi economici - Legge 115/2017
L’investitore straniero che a San Marino sottoscrive il 51% del capitale sociale di una società di diritto sammarinese può chiedere la residenza per motivi economici. In primis l’investitore è tenuto ad assumere da 1 a 3 dipendenti a seconda del tipo di attività svolta. È inoltre previsto il versamento di un deposito a garanzia degli impegni assunti di euro 75.000,00 aumentato a euro 150.000,00 dal secondo anno. Dopo il terzo anno può essere convertito in acquisto immobiliare di pari valore sul quale sarà iscritta una garanzia a favore dello Stato per il rispetto degli impegni assunti dall’investitore.
La residenza si estende al coniuge/convivente e ai figli minori di anni 25 a carico o disabili. Le società di persone non sono soggette passive di imposta in quanto i redditi sono imputati ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche si calcola sommando i redditi che rientrano nelle seguenti categorie:
redditi di capitale,
redditi fondiari,
redditi da lavoro dipendente e di pensione,
redditi d’impresa e redditi diversi.
San Marino: la residenza semplificata - Legge 71/2013
La residenza con regime semplificato è concessa al cittadino straniero che realizzi uno o più investimenti nel territorio della Repubblica di San Marino, atti ad avviare una nuova attività economica e/o a rilevarne una esistente al fine di rilanciarne e/o consolidarne lo sviluppo.
La richiesta può essere avanzata:
a. per l’imprenditore o gli imprenditori;
b. per un determinato numero di figure dirigenziali e/o ad alto grado di competenza tecnica e professionale;
c. per un determinato numero di ricercatori necessari all’avvio di specifici progetti aziendali in materia di ricerca e sviluppo;
d. per i famigliari conviventi dei soggetti risultanti dallo stato di famiglia, di cui alle precedenti lettere a., b. e c..
I requisiti da soddisfare sono:
- assunzione dalle liste di avviamento al lavoro di almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato e ad orario contrattuale pieno;
- acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione del valore minimo di 300.000 €, oppure fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese;
- stipula di una polizza di copertura sanitaria per ogni richiedente la residenza del valore di 30.000 € per i primi 24 mesi.
San Marino: la residenza Ordinaria - Legge 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni
La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri su proposta del Governo e previo parere obbligatorio della Gendarmeria ha la facoltà di concedere la residenza anagrafica in favore di stranieri che investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate, in attività produttive con garanzia di impegni occupazionali.
La domanda deve, quindi, essere collegata allo svolgimento di un’attività economica in San Marino ed è richiesta la presentazione di un business plan. Il soggetto investitore si deve impegnare a investire 2-300.000 euro per l’acquisto di un immobile, nonché ad assumere 2-4 dipendenti, secondo una tempistica scandita dallo stesso business plan.
Ottenuta l’autorizzazione il soggetto si potrà iscrivere nella popolazione residente e successivamente potrà richiedere il ricongiungimento familiare.
San Marino: la residenza elettiva - Legge 94/2017
Può essere concessa ai cittadini stranieri che:
a. hanno acquistato un fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare per un prezzo non inferiore a euro 500.000; in alternativa un fabbricato grezzo ad un prezzo di almeno euro 350.000, che comporti successive spese di ultimazione, ristrutturazione o demolizione per un importo non superiore a 150.000 euro;
b. hanno effettuato un deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore a euro 600.000 in titoli emessi dallo Stato sammarinese.
La residenza elettiva comporta
- il pagamento di una tassa di prima richiesta pari a euro 1.000;
- il pagamento di una tassa una tantum per il richiedente di euro 10.000 in caso di deposito infruttifero;
- il pagamento di una tassa una tantum per ogni familiare (figlio convivente entro i 25 anni o disabile), coniuge o convivente pari a euro 20.000;
- che i richiedenti sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell’assistenza sanitaria, mediante assicurazione privata a copertura di ogni rischio.
San Marino: la residenza startup
Gli amministratori e soci che sono dipendenti di imprese qualificabili a norma del Decreto 73/2019 e successive modifiche “Start Up ad alta tecnologia” possono ottenerla residenza per sé stessi e i propri familiari.
San Marino: la residenza a regime fiscale agevolato - Legge 223/2020
Chi produce redditi fuori dal territorio della Repubblica di San Marino e non sia stato mai qui fiscalmente residente, può richiedere la residenza e avvantaggiarsi di un buon regime fiscale.
Relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 7% sul “netto frontiera” con un importo minimo di 10.000,00 euro e un massimo di 100.000,00 euro per ogni esercizio fiscale del periodo di validità della residenza.
Il diritto erariale per avanzare la richiesta è di euro 1.000,00 e il richiedente ha l’onere di dimostrare di essere economicamente autosufficiente, anche nei riguardi dei familiari conviventi, nonché di poter godere di una abitazione nel territorio di San Marino in locazione o in proprietà.
La domanda di residenza verrà valutata entro 60 giorni dalla presentazione. Chi beneficia di tale residenza non può essere assunto come dipendente nel settore pubblico e deve munirsi di assicurazione sanitaria.
San Marino: a residenza per atipica per pensionati - Legge 223/2020
Coloro che godono di un trattamento pensionistico e non producono redditi sul territorio sammarinese, possono richiedere la residenza nella Repubblica di San Marino a condizione che:
a. godano di redditi annui superiori a 50.000,00 euro o posseggano un patrimonio mobiliare non inferiore ad 300.000,00 euro;
b. non abbiano mai risieduto in San Marino precedentemente.
Relativamente ai redditi da pensione è dovuta un’imposta pari al 6% sia nel caso esista, tra il paese
d’origine e San Marino, un trattato contro le doppie imposizioni, sia in quello per cui il paese d’origine operi una ritenuta alla fonte.
Il diritto erariale per avanzare la richiesta è di euro 1.000,00 e il richiedente ha l’onere di dimostrare di essere economicamente autosufficiente, anche nei riguardi dei familiari conviventi, nonché di poter godere di una abitazione nel territorio di San Marino in locazione o in proprietà.
La domanda di residenza verrà valutata entro 60 giorni dalla presentazione. Chi beneficia di tale residenza non può essere assunto come dipendente nel settore pubblico e deve munirsi di assicurazione sanitaria.