Reforming the taxation of non-UK domiciled individuals

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Reforming the taxation of non-UK domiciled individuals

 

Abstract

Dal 6 aprile 2025, il nuovo regime FIG [acronimo di foreign income & gains] sarà fruibile per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel Regno Unito dopo un periodo di 10 anni di residenza fiscale non nel Regno Unito: il regime FIG prevede l’esenzione da imposte, per i primi 4 anni di residenza in UK, sui redditi e utili di fonte estera a seguito di apposita opzione da effettuare di anno in anno.

 

Premessa

Attualmente, i residenti nel Regno Unito che non sono domiciliati o considerati domiciliati nel Regno Unito hanno attualmente la possibilità di pagare le tasse sulla base della rimessa: ciò significa che le imposte del Regno Unito vengono pagate solo sui redditi e guadagni esteri nella misura in cui gli stessi vengono “rimessi” nel Regno Unito nell'anno fiscale. Con il sistema attuale, i guadagni esteri sono tassati solo nell'anno in cui vengono rimessi nel Regno Unito: in alternativa, possono optare per la base di origine, in cui le imposte nel Regno Unito sono calcolate e versate sui redditi e guadagni mondiali derivanti nell'anno fiscale.

Panoramica del cambiamento 

L’attuale meccanismo sarà abrogato a partire dal prossimo 6 aprile 2025 e sostituito dal regime “Foreign Income and Gains (FIG)” in base al quale i Foreign Income and Gains potranno essere trattati come se fossero al di fuori dell'ambito della tassazione del Regno Unito per quattro anni fiscali.

In base al regime FIG, i redditi e i guadagni esteri delle persone non domiciliate possono essere considerati esenti dalle imposte del Regno Unito, a prescindere che tali redditi o i guadagni siano portati nel Regno Unito.

Questo regime sarà fruibile nei primi quattro anni di residenza fiscale nel Regno Unito, a condizione che l'individuo sia stato non residente nel Regno Unito per almeno i dieci anni precedenti.

Il regime fiscale agevolato basato sullo stato di domicilio sarà rimosso per tutti i nuovi soggetti FIG che opteranno a partire dal 6 aprile 2025 e sarà sostituito da un regime basato sul criterio della residenza: darà diritto a uno sgravio del 100% sui FIG esteri per i neo residenti nel Regno Unito nei primi quattro anni di residenza fiscale, a condizione che non siano stati residenti fiscali nel Regno Unito nei 10 anni fiscali immediatamente precedenti il loro arrivo (regime FIG di 4 anni).

A partire dal 6 aprile 2025, tutti gli ex contribuenti della base delle rimesse che non hanno diritto al regime FIG di 4 anni pagheranno le imposte alla stessa aliquota degli altri soggetti residenti nel Regno Unito su qualsiasi FIG di nuova nascita come qualsiasi altro contribuente. Gli ex contribuenti della base delle rimesse continueranno a pagare le imposte nel Regno Unito sui FIG sorti prima del 6 aprile 2025.

I contribuenti che al 6 aprile 2025 risulteranno residenti fiscali nel Regno Unito da meno di 4 anni (dopo un periodo di 10 anni di residenza fiscale non nel Regno Unito) potranno utilizzare questo nuovo regime per qualsiasi anno fiscale di residenza nel Regno Unito nei restanti 4 anni: con un esempio, un soggetto che è diventato residente nel Regno Unito nel 2022-23, dopo un periodo di 10 anni di non residenza, risulterà residente nel Regno Unito per un massimo di tre anni fiscali al 6 aprile 2025. Potranno presentare richiesta ai sensi del nuovo regime FIG di 4 anni per il 2025-26 perché questo è il loro quarto anno dopo un periodo di 10 anni di residenza fiscale non nel Regno Unito.

Le regole transitorie per coloro che tornano nel Regno Unito prima dell'inizio dell'esenzione FIG (ma che sono stati all’estero per 10 anni prima di tornare) saranno:

Ultimo
anno di residenza nel Regno Unito

Primo possibile anno di ritorno
per l'esenzione FIG dal 25/26

Agevolazione FIG

Anni di agevolazione

2011/12

2022/23

Solo 2025/26

1

2012/13

2023/24

2025/26 + 2026/27

2

2013/14

2024/25

2025/26 al 2027/28

3

Criteri di ammissibilità al regime FIG

Per l’applicazione del regime FIG il contribuente deve essere stato un residente fiscale non britannico per 10 anni prima di diventare residente fiscale nel Regno Unito. La verifica della residenza fiscale sarà fatta annualmente dallo Statutory Residence Test (SRT) le cui regole sono contenute nell’Allegato 45 del Finance Act 2013 e prevedono un test dettagliato in tre step:

  • test automatico per l’estero (noto anche come test automatico per i non residenti);
  • test automatico per il Regno Unito (noto anche come test automatico per i residenti); e
  • test dei legami sufficienti.

Il regime FIG si applicherà alle persone che:

  • sono nate nel Regno Unito, o coloro che considerano il Regno Unito come la loro residenza permanente ma sono stati assenti dal Regno Unito per dieci anni fiscali o più,
  • arriveranno nel Regno Unito per la prima volta

I contribuenti che scelgono di essere tassati secondo il regime FIG quadriennale perderanno il diritto alla detrazione personale e l'importo esente annuale dell'imposta sulle plusvalenze (CGT) per quegli anni.

I soggetti che non hanno diritto al nuovo regime FIG quadriennale riceveranno una riduzione di un anno del reddito estero imponibile quando passeranno dalla base di rimessa alla base di origine a partire dal 6 aprile 2025: tali soggetti pagheranno le imposte solo sul 50% dei redditi esteri (e non anche sui guadagni esteri imponibili) generati nel 2025-26 mentre negli anni successivi la riduzione non si applicherà.

L'introduzione del regime Foreign Income and Gains (FIG) segna un cambiamento significativo nel panorama fiscale del Regno Unito per gli individui non domiciliati. Sebbene offra alcuni vantaggi, come un'esenzione fiscale di quattro anni su redditi e guadagni esteri, comporta anche delle limitazioni, tra cui la perdita del diritto alla Personal Allowance e l'importo esente annuale dell'imposta sulle plusvalenze per quegli anni.

Inoltre, le modifiche all'Overseas Workdays Relief (OWR) e le norme transitorie per gli individui che non hanno i requisiti per il regime FIG aggiungono complessità al processo di pianificazione fiscale. Nel complesso, la gestione di queste modifiche richiederà un'attenta considerazione e una pianificazione fiscale proattiva per garantire la conformità e massimizzare l'efficienza fiscale.

Base di rimessa e non UK individuals

Nel mondo della tassazione del Regno Unito, le persone fisiche non domiciliate (Non-Dom) e residenti nel Regno Unito si trovano ad affrontare una decisione cruciale in merito alla base sulla quale tassare i loro redditi e guadagni.

La base imponibile di origine e la base imponibile di rimessa rappresentano due approcci distinti alla tassazione nel Regno Unito, ciascuno con le proprie implicazioni e considerazioni: in sostanza, la scelta tra la base di origine e la base di rimessa implica un'attenta valutazione dello stato di residenza, delle fonti di reddito e della strategia finanziaria a lungo termine di un individuo.

In base all'Arising Basis (di origine), gli individui sono tenuti a pagare le imposte del Regno Unito sul loro reddito e guadagni globali per l'anno fiscale specifico: questo metodo comporta una tassazione diretta sulla totalità del reddito e dei guadagni, indipendentemente dalla fonte. La determinazione dell'imposta in base alla base di origine è un processo relativamente semplice, che comporta la tassazione del reddito globale e degli utili per l'anno fiscale.

Al contrario, la Remittance Basis (di rimessa) introduce un trattamento fiscale diverso: i soggetti che optano per la Remittance Basis pagano le imposte sui redditi provenienti da fonti britanniche e sul reddito e i guadagni esteri rimessi nel Regno Unito: nella sostanza, i redditi e i guadagni esteri sono esclusi dalla tassazione del Regno Unito se sono tenuti “offshore”.

Per optare per la Remittance Basis nel Regno Unito è necessario soddisfare condizioni e criteri specifici, tra cui la residenza fiscale nel Regno Unito, lo status di non domiciliato e il possesso di redditi o guadagni esteri:

  • Criteri di residenza fiscale: per soddisfare i criteri di residenza fiscale nel Regno Unito, gli individui devono trascorrere 183 giorni o più nel Regno Unito durante l'anno fiscale. Inoltre, i legami e le connessioni con il Regno Unito vengono presi in considerazione quando si determina la residenza fiscale.
  • Status di non domiciliato: gli individui nati al di fuori del Regno Unito che considerano la loro residenza permanente all'estero sono considerati non domiciliati.
  • Requisito di reddito estero: un prerequisito fondamentale per utilizzare la Remittance Basis è il possesso di reddito estero. Gli individui devono avere un reddito proveniente da fuori del Regno Unito per qualificarsi per questo trattamento fiscale alternativo.

Tuttavia, l’opzione per la Remittance Basis comporta alcuni svantaggi che possiamo così sintetizzare:

  • Perdita di detrazioni: l'opzione per la base di rimessa può comportare la perdita di detrazioni per l'imposta sul reddito e l'esenzione annuale sulle plusvalenze.
  • Commissione sulla base di rimessa: i contribuenti che utilizzano la base di rimessa potrebbero essere soggetti a una commissione sulla base di rimessa, di ammontare pari a £ 30.000 o £ 60.000, a seconda della durata della loro residenza nel Regno Unito.
  • Tenuta complessa dei registri: utilizzare la Remittance Basis richiede spesso una tenuta dei registri per tracciare i redditi e i guadagni esteri aggiungendo una maggior complessità alla gestione finanziaria.
  • Potenziale perdita di crediti d'imposta esteri: esiste un potenziale rischio di perdere i foreign tax credit quando si opta per la Remittance Basis, il che influisce sulla capacità di compensare le imposte pagate in giurisdizioni estere.

L’opzione per la Remittance Basis viene presentata tramite la dichiarazione dei redditi del Regno Unito ed è esercitabile solo se i redditi e i guadagni esteri non rimessi superano le £ 2.000: il contribuente può scegliere la Remittance Basis per un anno e passare alla emerging basis l'anno successivo.

È importante sottolineare che, se i redditi e i guadagni esteri vengono mantenuti offshore, non è necessario divulgarli, semplificando così il processo per coloro che utilizzano il sistema Remittance Basis.

In conclusione, la decisione tra la base di origine e la base di rimessa è fondamentale per le persone non domiciliate nel Regno Unito e richiede un'attenta valutazione dello stato di residenza, delle fonti di reddito e della strategia finanziaria a lungo termine: la Arising Basis prevede una tassazione diretta sul reddito mondiale, mentre la Remittance Basis offre un approccio diverso, tassando il reddito britannico e quello estero rimesso, escludendo i guadagni offshore.

Opzione per il regime FIG

La richiesta per il regime agevolativo FIG è per 4 anni e dovrà essere fatta nella dichiarazione dei redditi entro il 31 gennaio del secondo anno fiscale successivo a quello a cui si riferisce. Ad esempio, una richiesta per il regime FIG di 4 anni per l'anno fiscale 2025-2026 dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2028.

Per richiedere il regime FIG di 4 anni, i contribuenti dovranno quantificare l'importo del reddito e dei guadagni per i quali viene richiesto lo sgravio ai sensi del regime: tuttavia, nelle ipotesi in cui gli importi di FIG non sono quantificati né indicati nella dichiarazione dei redditi, le persone fisiche rimarranno soggette a tassazione secondo le aliquote ordinarie. Coloro che intendono aderire al regime FIG dovranno presentare una richiesta per ogni anno del periodo di 4 anni e, quindi, un individuo che presenta una richiesta nell'anno 1 ma sceglie di non presentare una richiesta per l'anno 2, può comunque presentare una richiesta per gli anni 3 e 4. Se un individuo non presenta una richiesta per un anno fiscale dei 4 previsti dal regime agevolato perde il diritto all’agevolazione solamente per quell’anno poiché il regime FIG è disponibile per un periodo massimo di 4 anni fiscali consecutivi corrispondenti ai primi 4 anni di residenza fiscale nel Regno Unito.

Rimpatrio temporaneo dei redditi e degli utili esteri

Sarà disponibile un nuovo strumento di rimpatrio temporaneo (TRF) per le persone che hanno già richiesto la Remittance Basis (prima del 6 aprile 2025) e sono residenti nel Regno Unito dal 6 aprile 2025.

Gli ex contribuenti non domiciliati nel Regno Unito potranno decidere di rimpatriare nel Regno Unito i redditi esteri maturati prima del 6 aprile 2025 tassandoli con un’aliquota ridotta per un periodo limitato di 3 anni fiscali, a partire dal 6 aprile 2025 secondo questa sequenza:

  • 6 aprile 2025 – 5 aprile 2026: imposta del 12%
  • 6 aprile 2026 – 5 aprile 2027: imposta del 12%
  • 6 aprile 2027 – 5 aprile 2028: imposta del 15%

Il TRF sarà tassato al momento del rimpatrio del reddito e dei guadagni esteri e una volta effettuato non saranno più dovute ulteriori imposte nel Regno Unito, indipendentemente dall'anno fiscale della rimessa.