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Workers relocating to Italy: il regime agevolativo degli impatriati del futuro

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Workers relocating to Italy: il regime agevolativo degli impatriati del futuro


Abstract

Viene ristretto l’ambito applicativo della norma agevolativa sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo, escluso il titolare di reddito d’impresa, limitato l’agevolazione solo per i primi 600.000 euro di reddito e ridotto la misura dell’agevolazione che passa al 50% dell’ammontare del reddito in luogo del precedente 70%..

Premessa

Il regime fiscale dei lavoratori impatriati contenuto nello schema di DLgs di riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale prevede la detassazione Irpef del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui l’alta qualificazione dei lavoratori impatriati. Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi: la tax relief è limitata ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all’estero. Il nuovo regime si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Questo in sintesi il mutato regime dei “workers relocating to Italy” dal 2024.

Current Tax relief

Il vigente regime agevolato degli impatriati prevede una tassazione agevolata riconosciuta ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia in presenza dei seguenti requisiti:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni del Mezzogiorno, ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Il regime agevolato si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai predetti soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia dal 2020. Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico: la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione è stata estesa a chi ha trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime “impatriati”. La misura non si applica agli sportivi professionisti. 

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. 

Future Tax relief

Il futuro regime agevolato prevede la concorrenza alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni:

  1. i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento, impegnandosi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
  2. l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo;
  3. l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  4. i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 (recante l’attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati) e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (recante l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

Il requisito dell’alta specializzazione di cui al punto d) ricorre nelle ipotesi di:

  • conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
  • possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.

I destinatari dell’agevolazione sono i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) per il triennio antecedente al trasferimento ovvero che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

La future tax relief si applicherà nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi e non viene riproposto l’allungamento dell’agevolazione previsto per specifiche situazioni relative alla composizione del nucleo familiare, né legate al possesso di immobili sul territorio.

Qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno cinque anni consecutivi al trasferimento il lavoratore decade dai benefici si decade dall’agevolazione e l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Decorrenza del nuovo regime

Lo sgravio fiscale si applica a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024 e da tale data verrà abrogata la vigente disciplina dei lavoratori impatriati mentre continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, a beneficio di coloro che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. Analoga abrogazione si avrà per la maggiorazione dell’agevolazione per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno.

Impatriati: le differenze tra regimi presente e futuro

Di immediata percezione sono le sostanziali modifiche introdotte rispetto al vigente regime:

  • l’ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50 per cento;
  • il regime agevolato si applica solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo;
  • viene introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni.

Rispetto al vigente regime sono stabilite condizioni più stringenti per l’accesso all’agevolazione, tra cui:

  • l’elevata qualificazione dei lavoratori:
  • un periodo più lungo di residenza fiscale all’estero:
  • un periodo più lungo di permanenza in Italia dopo il rientro;
  • non è previsto il prolungamento dell’agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali e non viene riproposta la maggiorazione dell’agevolazione (detassazione del 90% del reddito) per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno.