Separazioni e divorzi: cosa cambia con il nuovo regime fiscale

Separazioni e divorzi: cosa cambia con il nuovo regime fiscale
L’entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 e, successivamente, del correttivo n. 164/2024 ha modificato in modo sostanziale l’impianto normativo del processo civile, incidendo in particolare sui procedimenti di separazione, divorzio e crisi familiare in generale. Uno degli aspetti centrali riguarda il regime fiscale applicabile, con nuove regole sul contributo unificato, sulla cumulabilità delle domande e sulle esenzioni, anche alla luce della circolare interpretativa del Ministero della Giustizia diramata il 19 dicembre 2024.
Un rito unico per la crisi familiare
La riforma ha introdotto il titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile, accorpando sotto un’unica cornice normativa tutti i procedimenti relativi a separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, affidamento e mantenimento dei figli, nonché modifica delle condizioni. Questa unificazione ha richiesto anche un riordino delle norme fiscali, in particolare del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia). Chi si occupa di queste procedure, come un esperto avvocato divorzista Roma, è oggi chiamato ad affrontare un quadro normativo completamente rinnovato.
Contributo unificato: importi e criteri applicativi
Il nuovo art. 13 del d.P.R. 115/2002, modificato dal correttivo del 2024, prevede che:
- per i procedimenti su domanda congiunta (art. 473-bis.51 c.p.c.), il contributo sia pari a 43 euro;
- per i procedimenti contenziosi (art. 473-bis.47 c.p.c.), il contributo sia di 98 euro.
Queste somme si applicano anche alle modifiche delle condizioni di separazione o divorzio, a seconda che siano promosse congiuntamente o in via contenziosa.
Cumulo di separazione e divorzio: doppio contributo
Una delle novità più rilevanti chiarite dalla circolare riguarda la possibilità di cumulare nello stesso giudizio le domande di separazione e divorzio. In tal caso, il contributo unificato va pagato per ciascuna domanda: 43+43 euro per i ricorsi congiunti, 98+98 per i procedimenti contenziosi. Questo vale anche se la domanda è subordinata (il divorzio dopo il passaggio in giudicato della separazione), come già ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28727/2023).
Domande riconvenzionali: stesso contributo della principale
Anche le domande riconvenzionali (come la richiesta di addebito della separazione o l’assegno a favore del coniuge convenuto) sono soggette al contributo unificato nella misura fissa prevista per la materia (98 euro nei giudizi contenziosi), e non in base al valore della domanda. La circolare chiarisce infatti che nei procedimenti in materia familiare prevale la disciplina speciale rispetto a quella generale.
Esenzioni: figli e assegni non sempre trattati allo stesso modo
Due norme restano centrali:
- l’art. 10, comma 2, del d.P.R. 115/2002, che esenta dal contributo unificato i procedimenti “comunque riguardanti la prole”;
- l’art. 19 della legge 74/1987, che esenta da ogni imposta e tassa gli atti e provvedimenti nei procedimenti di separazione, divorzio e scioglimento dell’unione civile, comprese le modifiche relative agli assegni di mantenimento.
Attenzione, però: per i figli nati fuori dal matrimonio, resta l’esenzione del contributo unificato, ma sono dovute le anticipazioni forfettarie e altre spese non coperte da esonero specifico.
Modifiche delle condizioni: importi diversi a seconda dell’oggetto
Anche i procedimenti di modifica delle condizioni seguono logiche distinte. Se la modifica riguarda solo gli aspetti economici tra i coniugi, il contributo è dovuto (43 o 98 euro). Se riguarda solo la prole, il procedimento è completamente esente dal contributo unificato, dalle anticipazioni forfettarie e da ogni altra spesa.
Garanzie patrimoniali e violenza: disciplina fiscale differenziata
Le procedure a tutela del credito, come il pagamento diretto da parte di terzi o le garanzie patrimoniali (artt. 473-bis.36 e 37 c.p.c.), sono esenti da imposte se derivano da separazioni o divorzi. Se invece riguardano figli nati fuori dal matrimonio, valgono solo le esenzioni parziali.
Infine, nei casi di violenza domestica o di genere, la normativa introdotta mira a ridurre i tempi processuali ma non modifica il regime fiscale del procedimento. Non sono quindi previsti ulteriori contributi oltre quelli già dovuti per il tipo di causa intrapresa.