x

x

Divorzio in Tunisia: come si fa?

fusione
Ph. Ermes Galli / fusione

Sei sposato con un tunisino o con una tunisina? Hai deciso di chiudere la tua relazione matrimoniale e non sai come fare? Non preoccuparti, in poche righe cerco di darti le informazioni più importanti per scegliere se divorziare in Tunisia o in Italia.

Prima di tutto devi sapere che in Tunisia non esiste la separazione, si può direttamente divorziare.

Le cose sono molto cambiate dal 1957, con l’entrata in vigore dello Statuto personale, che equipara l’uomo e la donna nel diritto di chiedere il divorzio, ed all’articolo 32 stabilisce le procedure di divorzio che i giudici devono applicare a tutti i matrimoni, sia a quelli tra tunisini che a quelli tra tunisini e stranieri.

 

1. Tipi di divorzio

In Tunisia esistono tre tipi di divorzio: quello consensuale, quello con addebito e quello unilaterale.

1.1 Il divorzio consensuale

Quando i due coniugi sono d’accordo per porre fine al matrimonio, possono rivolgersi ad un unico avvocato per presentare il ricorso per il divorzio.

Questo tipo di procedimento è molto veloce perché dura dai 2 ai 4 mesi.

I coniugi devono indicare già nel ricorso tutte le condizioni del divorzio, è possibile rivedere qualche condizione dell’accordo durante il procedimento solo se c’è il consenso di tutti due coniugi.

1.2 Il divorzio con l’addebito

Quando uno dei due coniugi sceglie unilateralmente di rivolgersi al giudice per chiedere il divorzio, pensando che la fine del matrimonio sia colpa di un comportamento dell’altro, si attiva la procedura del divorzio con addebito.

I motivi per cui si può chiedere l’addebito del divorzio nei confronti dell’altro coniuge sono comportamenti che costituiscono violazione degli obblighi matrimoniali. Ad esempio la violenza coniugale, il tradimento, l’abbondono della casa coniugale.

Senza la prova concreta di questi comportamenti, è difficile che il giudice pronunci l’addebito.

Se pronuncia sentenza di addebito, il giudice decide l’ammontare del danno morale e materiale da liquidare.

Questo procedimento può durare anche più di un anno.

1.4 Il divorzio unilaterale

Quando c’è disaccordo tra i coniugi sulla fine del matrimonio, sia il marito che la moglie possono individualmente rivolgersi al tribunale per chiedere il divorzio.

Per proporre ricorso non serve il consenso dell’altro coniuge, e non serve neanche dover indicare il motivo per cui si chiede il divorzio.

Il coniuge convenuto però può chiedere nel corso del giudizio un risarcimento economico, attribuendo al coniuge ricorrente la colpa della fine del matrimonio.

A seconda della complessità dell’istruttoria, il procedimento può durare al massimo fino ad un anno.

 

2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione

L’articolo 32 del codice dello statuto personale prevede che il giudice debba tentare la conciliazione tra i coniugi, che devono essere obbligatoriamente presenti di persona.

È obbligatoria la presenza personale del ricorrente all’udienza di conciliazione e non sono ammesse eccezioni anche in caso di residenza all’estero.

Se la coppia ha dei figli, il giudice deve effettuare almeno 3 tentativi di conciliazione a distanza di 30 giorni l’uno dall’altro.

 

3. Le decisioni provvisorie

Se fallisce il tentativo di conciliazione, il giudice può prendere delle decisioni temporanee relative all’alloggio dei coniugi e alle spese di mantenimento della moglie e dei figli, ma anche relative all’affidamento dei minori e all’esercizio del diritto di visita.

I due coniugi possono rinunciare alle decisioni provvisorie in attesa della sentenza definitiva, ma non possono mai rinunciare alle misure relativi ai diritti dei figli minorenni.

È evidente che in caso di fallimento del tentativo di riconciliazione, il giudice di famiglia de jure si fa carico, anche senza richiesta di uno dei coniugi, di prendere tutte le decisioni immediate riguardanti l’alloggio dei coniugi, le spese della moglie e dei figli, l’affidamento e la visita del minore in affidamento.

Tuttavia, le due parti possono concordare esplicitamente di abbandonare tutte o alcune di queste questioni, a meno che non siano contrarie all’interesse dei figli minori. Non è consentito rinunciare ai diritti dei figli minori, come ad esempio il loro mantenimento.

 

4. La sentenza di divorzio

Dopo la fase istruttoria il giudice emette la sentenza.

Con la sentenza il giudice:

  • Dichiara il divorzio;
  • Stabilisce le condizioni di affidamento dei figli e di esercizio del diritto di visita;
  • Stabilisce la somma del mantenimento per i figli;
  • Stabilisce l’eventuale risarcimento;
  • A seconda della scelta della moglie, stabilisce l’importo di unica somma da liquidarle a titolo di mantenimento o di una somma mensile;
  • Decide sulle spese di giudizio.

La sentenza di divorzio può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello.

 

5. L’affidamento e il diritto di visita

In Tunisia il concetto di potestà genitoriale non esiste, c’è da un lato la tutela legale, il più delle volte esercitata dal padre (articolo 154 CSPT), e l’affidamento, che è esercitato da entrambi i genitori finché sono coniugati (articolo 57 CSPT).

Per quanto riguarda il figlio, la madre può, tuttavia, “avere il diritto di sorvegliare i suoi affari, provvedere alla sua istruzione e mandarlo a scuola” (Articolo 60 CSPT).

In caso di divorzio, l’affidamento è affidato a uno dei genitori o a un terzo secondo il superiore interesse del minore (articolo 67 CSPT).

Le condizioni per ottenere l’affidamento sono indicate nell’articolo 58 CSPT.

Si decade dall’affidamento del minore in caso di accertati maltrattamenti o di abbandono del minore a rischio, ma anche in caso di nuovo matrimonio della madre, salvo che il padre non lo rivendichi entro un anno. Anche il trasferimento della madre può comportare la decadenza dell’affidamento se il giudice ritiene che il suo luogo di residenza è troppo lontano perché il padre possa adempiere ai suoi doveri verso il bambino (articolo 61 CSPT).

Il genitore non affidatario beneficia del diritto di visita che deve essere rispettato (articolo 66 CSPT). Non può portare il bambino fuori dal suo luogo di residenza abituale senza il consenso del genitore che ne ha l’affidamento, a meno che non sia nell’interesse superiore del minore (articolo 62 CSPT).

La madre che ha ottenuto l’affidamento ha la possibilità di portare il figlio all’estero, per un soggiorno temporaneo, senza il consenso del padre (tutore legale) (articolo 67 CSPT).

Il padre, in qualità di tutore, può lasciare il territorio tunisino con suo figlio, che lui sia titolare o no del diritto di affidamento.

In caso di accertato rischio di sequestro o di sottrazione di persona, il giudice può tuttavia pronunciare il divieto di lasciare il territorio tunisino per il minore sulla base degli articoli 61 e 62 del CSPT e delle disposizioni del codice tunisino della protezione del bambino. Il giudice può prendere questa decisione come integrativa della decisione tribunale che concede l’affidamento, o in occasione di una decisione successiva.

 

6. Il diritto del minore al mantenimento e all’alloggio

Il padre che non ha l’affidamento deve pagare gli alimenti al figlio (articolo 46 e 52 del CSPT). Il giudice stabilisce l’ammontare degli alimenti in base alle risorse del genitore.

Il mantenimento è dovuto fino al raggiungimento della maggiore età del bambino o fino all’età di 25 anni se sta studiando. Invece se maggiorenne si sposa o ha risorse proprie perde i diritti agli alimenti (articolo 46 CSPT).

Gli alimenti sono dovuti al bambino anche se sua madre si risposa.

Chiunque non abbia pagato volontariamente gli alimenti per almeno un mese è responsabile penalmente e sarà punito con la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da cento a mille dinari. Esiste un fondo statale di garanzia per i beneficiari degli assegni alimentari nel caso di non esecuzione di sentenze di pagamento (articolo 53 bis CSPT).

Il padre non affidatario deve provvedere all’alloggio per il figlio e la madre affidataria, se quest’ultima non lo possiede (articolo 56 CSPT) o al pagamento del canone di locazione in suo favore.