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Tutela minorenni, Corte costituzionale federale e matrimoni celebrati all’estero

Disegno di legge – RFT
matrimonio tra minorenni
matrimonio tra minorenni

Tutela minorenni, Corte costituzionale federale e matrimoni celebrati all’estero – Disegno di legge – RFT

 

Abstract: “Kinderehen” (matrimoni con almeno un partner inferiore a 18 anni), sono molto frequenti in certe zone; ogni anno, secondo stime, sono milioni. Povertà, tradizioni e ignoranza, vengono annoverate tra le cause principali di questi matrimoni. Nell’Africa centrale, la percentuale varia tra il 75% e il 60%.

 

La Corte costituzionale federale era stata chiamata a pronunziarsi sulla costituzionalità dell’art. 13, Abs. 3, Nr. 1, dell’EGBGB (“Einführungsgesetz zum Bürgerlichen  Gesetzbuch”).

Questa norma era stata introdotta – nel 2017 – per effetto del “Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen” (Legge per la repressione di matrimoni di persone minorenni). In particolare, era stato posto il quesito, se la norma di cui sopra, che prevede l’inefficacia (“Unwirksamkeit”) ex lege, nella RFT, di matrimoni celebrati all’estero secondo la legislazione ivi vigente, tra persone, di cui almeno una, ha un’età inferiore a 16 anni. Altresí, se matrimoni del genere, alla luce di quanto previsto dall’art. 6. Abs.1, Costituzione federale (“GG”), potevano eventualmente essere riconosciuti nella RFT.

Nel caso sottoposto al vaglio del “Bundesverfassungsgericht”, nel 2015, era stato celebrato, in Siria, dinanzi a uno “Sharia-Gericht” e in conformità alle leggi ivi vigenti, matrimonio tra lo sposo, nato nel gennaio 1994 e la sposa nata nel 2001. Entrambi avevano la cittadinanza della Siria. Eventi bellici e fuga nella RFT nell’agosto 2015.

Il competente “Jugendamt” nominava curatore alla “moglie”, che veniva considerata “eine weibliche unbegleitete, minderjährige Person” e aveva trovato sistemazione abitativa della stessa in un’istituzione per minorenni.

Il marito si era rivolto al “Familiengericht”, chiedendo che la “moglie” ritornasse a convivere con lui. Leggiamo nei “Saggi” di M. de Montaigne la seguente citazione: “Usus efficacissimus rerum omnium magister.”

 

Percorsi vari gradi di giudizio, la Corte suprema federale, disponeva la sospensione del procedimento dinanzi ad essa pendente, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale federale per la pronunzia sulla conformità dell’art. 13, Abs. 3, Nr. 1, EGBGB ai dettami della Costituzione federale.

Doveva essere esaminata la conformità di questa norma dell’EGBGB, agli artt. 1, Abs. 2, 3, Abs. 1 e 6, Abs. 1, della Costituzione federale; in particolare, la legittimità costituzionale del disposto, secondo il quale, il matrimonio de quo poteva essere considerato inefficace, ”ohne einzelfallbezogene Prüfung”. Inoltre, la Corte remittente osservava, che l’attuale normativa di cui all’art. 13, Abs. 3, Nr. 1, EGBGB, non prevedeva disposizione circa le conseguenze del matrimonio inefficace e non conteneva alcuna disposizione circa la possibilità di contrarre valido matrimonio, nella RFT, una volta che il partner minorenne, avesse conseguito la maggiore età. Una disciplina del genere, secondo la Corte remittente, era da ritenere “unangemessen und unverhältnismäßig” (inadeguata e sproporzionata).

Il matrimonio, nella RFT, deve basarsi sulla libera volontà di entrambi i partners; libera volontà, che non può, di certo, essere presupposta, se uno dei partners, è di età inferiore a 16 anni. Persone di quest’età, non sono in grado di valutare la portata del loro “consenso” al matrimonio. Nella Grecia antica si diceva: “È bello, obbedire alle leggi del proprio Paese” (“Nómos……….kalón”). I tempi, però, ora sono cambiati, specie se si tratta di salvaguardare diritti fondamentali delle persone.

 

Con il disegno di legge sul “Minderjährigenschutzgesetz” (legge di tutela dei minorenni), il legislatore della RFT persegue la salvaguardia delle persone di minore età, sancita dalla Costituzione federale. Una persona, che non ha ancora compiuto i 16 anni, non ha la capacità, “eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen”, tra le quali rientra indubbiamente il matrimonio.

 I matrimoni tra minorenni o con almeno un partner minorenne, sono particolarmente frequenti (e quasi “usuali”), specie lá dove imperano, più o meno scopertamente, parentele, clans, clientelismi e familismi, con un potere presso chè assoluto, anche in ambito familiare. Sono espressione di una società, non soltanto arretrata (atavica), ma anche dominata da chi (capozona), con ogni mezzo, intende tirare le fila, ossequiato e venerato, fino a quando non passerà a miglior vita.

Anche accordi internazionali, ratificati dalla RFT, intesi a contrastare la “prassi” delle “Kinderehen”, contengono tutele in proposito. La normativa attuale, secondo la quale, un matrimonio celebrato all’estero tra persone, di cui almeno una, non ha compiuto i 16 anni, nella RFT, è inefficace ex lege e da questo matrimonio “können keine Rechtsfolgen abgeleitet werden”. La predetta inefficacia discende “unmittelbar” ("direttamente”) dal disposto dell’art. 13, Abs. 3, Nr. 1, EGBGB.

Inoltre, nella RFT, non è previsto, che, nel caso di matrimoni di cui sopra, la persona, una volta diventata maggiorenne, possa chiedere, in base ad un’”eigenverantwortlichen Entscheidung”, che il matrimonio venga riconosciuto. Da un matrimonio del genere, non possono conseguire neppure effetti patrimoniali (per esempio, in punto mantenimento).

La normativa attualmente vigente nella RFT, contrasta con le esigenze di tutela dei minorenni (desumibile dall’art. 2,  Abs. 1 e  6, Abs. 1, Costituzione federale); tutela, che compete specificamente allo Stato.

 I matrimoni tra minorenni o con un partner ancora minorenne, contratti all’estero, avvengono, in grande prevalenza, in ambienti culturali e sociali, caratterizzati da arretratezza e da degrado; lá dove è la famiglia o il clan, a dominare sulle persone (giovani). Ci troviamo di fronte a realtà mostruose, impenetrabili, non meno degli esseri umani, che ne sono gli artefici e che reputano, che il corso della storia obbedisca a “leggi” ben precise e immodificabili, a tradizioni ancestrali, la cui violazione può sfociare in tragedia.

La dichiarazione di inefficacia, come prevista dall’art. 13, Abs. 3, Nr. 1, EGBGB, “pecca”, secondo la Corte cost. feder., di “Unverhältinsmäßigkeit”, non avendo il legislatore previsto le conseguenze dell’”Unwirksamkeit”, anche sotto il profilo economico (cosiddetti “nachehelichen Ansprüche”). Il legislatore avrebbe dovuto prevedere, norme per “inländisch unwirksame Ehen” (matrimoni inefficaci nella RFT). Nel marzo 2023, dall’”Ausländerzentralregister” risultavano 295 matrimoni di stranieri, con almeno un partner minorenne.

 

Ciò premesso, la Corte costituzionale federale, con ordinanza di data 1.2.23, aveva dichiarato che l’art. 13, Abs. 3, Nr. 1, EGBGB, come modificato per effetto della legge sul contrasto di “Kinderehen” di data 17.7.17, era “unvereinbar” (incompatibile) con l’art. 6, Abs. 1, della Costituzione federale. L’art. 13, Abs. 3, Nr. 1, EGBGB, resta in vigore fino a quando il legislatore non avrà provveduto a una “Neuregelung”, che dovrà intervenire, il più tardi, entro il 30.6. 24.

In conseguenza della predetta ordinanza della Corte costituzionale federale, il ministero della Giustizia della RFT, ha elaborato un disegno di legge intitolato: ”Schutz Minderjähriger bei Auslandsehen” (tutela di minorenni da matrimoni celebrati all’estero).

Matrimoni tra minorenni oppure se un partener, al momento della celebrazione del matrimonio, è minorenne, sono “incompatibili” con la “Werteordnung” della RFT, ha dichiarato il ministro della Giustizia, che ha aggiunto, che il Governo della RFT, nel 2017, aveva emanato una legge in contrasto con i dettami costituzionali.  A quest’“errore”, il Governo attualmente in carica, deve ovviare. I diritti fondamentali delle persone devono essere salvaguardati, anche se un matrimonio è stato celebrato all’estero secondo i canoni della legislazione ivi vigente. I “verfassungsrechtlichen Mängel” dell’art. 13, Abs. 3, Nr. 1, EGBGB, devono essere “behoben”.

In aggiunta all’inefficacia del matrimonio celebrato all’estero, qualora almeno uno dei partners, non avesse compiuto 16 anni, la persona minorenne all’epoca della celebrazione del matrimonio, se entrerà in vigore il disegno di legge de quo, avrà diritto al mantenimento. È prevista altresí la possibilità, di una “sanatoria”, anche con effetti retroattivi, una volta che la già minorenne, abbia conseguito la maggiore età.

Alle persone minorenni all’epoca della celebrazione del matrimonio all’estero, saranno riconosciuti “typisch eheliche und nichteheliche Ansprüche”.

Persone con cittadinanza, sia estera, che della RFT, avranno lo stesso “trattamento” di cittadini della RFT.
 

In favore delle persone, che, all’atto di celebrazione del matrimonio, non avranno ancora compiuto 16 anni, saranno, “aus Gründen des Minderheitenschutzes” (per motivi di tutela di persone minorenni), riconosciuti “Unterhaltsansprüche” (diritti al mantenimento), mentre un analogo “Unterhaltsanspruch”, ora è escluso per chi aveva un’età di 16 anni o superiore, all’atto di celebrazione del matrimonio.

Se la convivenza tra persone, che hanno contratto matrimonio inefficace per i motivi sopra esposti, è cessata da non più di 3 anni, alla persona di età inferiore a 16 anni al momento della celebrazione del matrimonio, verrà riconosciuto “Unterhaltsanspruch” ai sensi del § 1361 BGB (Cod. civ.).

ll richiamo al predetto § 1361 BGB, contenuto nel disegno di legge, se approvato, comporterà, che troverà applicazione, anche la vigente normativa sull’”Altersversorgungsunterhalt” (§ 1361, Abs. 1, S. 2, BGB).

Se le persone unite in un matrimonio inefficace, non convivono da almeno 3 anni, oppure l’inefficacia matrimonio è stata giudizialmente accertata, in favore della persona di età inferiore a 16 anni al momento della celebrazione del matrimonio, trovano applicazione le norme sull’”Unterhalt” (mantenimento) conseguente a divorzio.

Se entrambi i partners, all’epoca del matrimonio, avevano un’età inferiore a 16 anni, entrambi sono degni di particolare tutela (“besonderen Schutz”) e, di conseguenza, non vi sono (vicendevoli) “Verpflichtungen”, da parte di essi. “Unterhaltspflichtig”, rimangono i loro genitori.

Non sono inefficaci (“unwirksam”), ma soltanto “aufhebbar” (annullabili), i matrimoni contratti da partners di età tra i 16 e i 17 anni.

Fino a quando questi matrimoni non saranno stati annullati, sussiste l’obbligo di mantenimento tra i partners.

Una volta dichiarata l’inefficacia, vi è ”Unterhaltspflicht”, se uno dei partners, non era a conoscenza della violazione del § 1303 BGB.

 

La progettata riforma prevede, che matrimoni inefficaci per i motivi di cui sopra, possono, a decorrere dalla data di celebrazione del matrimonio, retroattivamente essere “sanati” (”geheilt”) per effetto di un atto formale. La “sanatoria” fa sí, che il matrimonio verrà considerato “concluso” tra maggiorenni.

La “sanatoria“ del matrimonio, nel quale uno dei partners, non aveva ancora compiuto 16 anni, può avvenire, se quest’ultima persona, una volta compiuti i 18 anni, dichiara, dinanzi all’ufficiale  dello stato civile, liberamente, di voler proseguire il matrimonio.

Qualora, all’epoca, in cui il matrimonio era stato contratto, entrambi i partners, non avevano compiuto il 16.mo anno di età, la “sanatoria” può essere posta in essere, con una dichiarazione – fatta liberamente -  di entrambi i partners, di voler proseguire il matrimonio.

La “sanatoria” non opera, se i partners – di un matrimonio inefficace, perchè contratto da chi non aveva ancora 16 anni – continuano a convivere, senza la dichiarazione suddetta.

In altre parole, se la convivenza matrimoniale – nonostante l’inefficacia del matrimonio, senza il predetto atto formale – continua dopo il compimento dei 18 anni, a questa convivenza, non può essere riconosciuto effetto sanante.

La richiesta dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale dello stato civile, è prevista a fini di tutela di persona di età inferiore ai 16 anni al momento del “matrimonio”, dichiarazione, che deve essere frutto di “selbstbestimmten Entschluss”.

 La dichiarazione – sanante – della persona, che non aveva compiuto ancora 16 anni al momento della celebrazione del matrimonio, deve essere resa personalmente e in presenza dell’altro “coniuge”, se questi non è già deceduto.

 

Alla predetta dichiarazione, non può essere apposta condizione o termine.

Se uno dei partners, nel frattempo, ha contratto matrimonio con altra persona o se l’inefficacia del matrimonio è stata accertata giudizialmente, una sanatoria retroattiva, è esclusa.

L’inefficacia del matrimonio ha per conseguenza, che, se la partner di questo matrimonio, ha partorito un figlio, la paternità del “marito”, non sussiste, senza che “marito” o “moglie” o il figlio, ne chiedano l’accertamento giudiziale.

Anche una rituale adozione, continuerà a produrre i suoi effetti, se la “moglie”, nel corso del matrimonio inefficace, ha partorito un figlio e lo ha “zur Annahme als Kind freigegeben”.

Continueranno altresí a produrre effetti, gli accertamenti di paternità, fatti prima della sanatoria e riguardanti figli nati dalla “moglie” di un matrimonio privo di efficacia per i motivi sopra esposti.

Chi è competente per la “Heilungserklärung”?

Qualsiasi ufficiale dello stato civile della RFT (e non soltanto quello del luogo di residenza o di dimora). Alla dichiarazione, deve essere allegato certificato di matrimonio o equivalente; devono, altresí, essere certi i dati anagrafici del dichiarante.

All’ufficiale dello stato civile compete di verificare: 1) l’avvenuta celebrazione del matrimonio all’estero e se, almeno uno dei partners del matrimonio inefficace al momento della conclusione del matrimonio, non aveva ancora compiuto 16 anni; 2) l’avvenuto compimento del 18. mo anno di età della persona, che, all’atto del matrimonio, non aveva ancora compiuto 16 anni; 3) una dichiarazione, dalla quale risulta, che si tratta di un “selbstbestimmten Entschluss” della persona che era di età inferiore ad anni 16 all’atto del matrimonio.

All’ufficiale dello stato civile, non incombe, invece ,l’accertamento dell’insussistenza di impedimenti al matrimonio.

Con una modifica del § 98, Abs. 2, FamG (Legge  sulla famiglia), verrà “estesa” la competenza della giurisdizione della RFT ai casi di accertamento di inefficacia dei matrimoni di cui all’art. 13, Abs. 3, Nr. 1, EGBGB.