“Gefangene” (Detenuti) – Comunicazione con l’esterno

“Gefangene” (Detenuti) – Comunicazione con l’esterno – “Strafvollzugsgesetz” della RFT
Nel passato, l’esecuzione della pena detentiva, era “kommunikationsfeindlich” (ostile alla comunicazione) nel senso che, non solo, erano ridotti (quasi al minimo) i contatti tra i detenuti all’interno dello stabilimento penitenziario, ma anche, e soprattutto, verso l’esterno. Con riferimento alla prima restrizione, si era parlato di “silent system”. Per quanto concerne i – ridottissimi – contatti con il mondo esterno, essi erano considerati parte dello “Strafübel” (male inerente alla pena) e l’”Abschließung nach Außen”, veniva giustificata con esigenze di prevenzione; i condannati provenivano – almeno in gran parte – da certi ambienti, con i quali si voleva, che il recluso non avessi più rapporti.
Con il passar del tempo, è maturata la convinzione, che la preclusione di (quasi) ogni contatto, anche con l’ambiente di provenienza del “Gefangenen”, fosse più dannosa che utile.
Questo “mutamento di indirizzo”, risulta, in modo evidente, dal § 3 “Strafvollzugsgesetz – StVollzG” e dal § 3, Abs. 1, stessa legge (che sancisce il principio, che la vita del carcerato, nello stabilimento penitenziario, deve essere - il più possibile – analogo a quella in libertà; in tal modo, si intende ovviare alle conseguenze più deleterie dell’esecuzione della pena detentiva (Abs. 2).
Il predetto paragrafo, configura un’“Öffnung des Strafvollzuges für die Kommunikation” (un’aperura dell’esecuzione della pena detentiva, alla comunicazione (con l’esterno)).
Il § 23, Abs. 2, “StVollzG” prevede il diritto del detenuto, di avere contatti coll’esterno (“Außenkontakte”) e un obbligo, in capo allo stabilimento penitenziario, “auf Förderung” dei contatti con persone estranee all’ambiente carcerario.
La testè citata norma, non è l’unica, ad assicurare, perlomeno indirettamente, contatti con il mondo esterno; in particolare, con i familiari. Anche l’art. 6, comma 1, Grundgesetz (Costituzione federale), prevede una “Schutzaufgabe” dello Stato, nei confronti della famiglia e si concreta in alcune particolari disposizioni in materia del diritto di ricevere visite durante il periodo della carcerazione; si vedano anche i §§ 25, Nr.2, 28 e 31, Abs. 2, Nr. 2, “StVollzG”.
Ai sensi del § 24, Abs. 1, “StVollzG”, il carcerato ha diritto di ricevere visite, non sporadicamente, ma regolarmente, per una durata mensile complessiva di almeno 1 ora.
Questa limitazione è stata spesso criticata in quanto insufficiente a garantire contatti verso l’esterno, anche perchè la cerchia di persone aventi diritto a far visita al detenuto, non è circoscritta a familiari e parenti. La limitazione del “Besuchsrecht auf eine Stunde” viene “giustificata” con motivi inerenti alla logistica e alle risorse personali degli stabilimenti carcerari.
La visita a un carcerato, deve essere preceduta da un’apposita domanda, a seguito della quale, in caso di accoglimento, al richiedente è trasmesso un “Besuchsschein”, che contiene, non soltanto l’autorizzazione all’effettuazione della visita, ma anche avvisi concernenti gli obblighi da rispettare dal visitatore.
È in facoltà del dirigente del carcere, rigettare l’istanza per motivi di sicurezza. La visita di “non familiari”, può essere negata, se il richiedente potrebbe avere “einen schädlichen Einfluss auf den Gefangenen oder seine Eingliederung behindern” (un’influenza nociva sul carcerato o sulla sua – futura – integrazione nella società).
L’autorizzazione all’effettuazione del “Besuch”, può essere sottoposta alla condizione, che il visitatore consenta di essere sottoposto a perquisizione (personale); in tale sede, non è però consentito, che il visitatore debba spogliarsi (neppure in parte).
Terminata la visita, il visitatore viene perquisito nuovamente (§ 84 “StVollzG”).
Le visite possono essere “sorvegliate” (“überwacht”) per motivi di sicurezza o di ordine inerente allo stabilimento penitenziario; è lecito, l’impiego di mezzi tecnici idonei a tal fine, previo avviso al visitatore e al carcerato. Èammissibile la sorveglianza ottica e, in via di eccezione, quella acustica (§ 27, Abs. 1, S. 2, “StVollzG”). La consegna di oggetti al “Gefangenen” è consentita previa autorizzazione.
Èammissibile l’interruzione della visita? La risposta è affermativa, se la persona, che effettua la visita, non si attiene alle prescrizioni previste.
A persone, che devono espiare pene di lunga durata (c. d. Langstrafler), può essere consentito, di ricevere visite non sorvegliate – in locali apprestati a tal fine – da parte del coniuge o del “Lebenspartner” nonchè da figli accompagnati dal genitore.
Disposizioni particolari vigono per avvocati e notai.
Essi hanno diritto di accesso illimitato. Soltanto in caso di sospetti concreti, possono essere esaminati, anche se soltanto superficialmente, i documenti, che i difensori recano con sé:
Le visite di difensori, non possono essere “sorvegliate” (§ 27, Abs. 3, “StVollzG”), mentre, invece, le visite di avvocati privi di mandato difensivo sono suscettibili di “sorveglianza”. Ovviamente, al difensore è consentito, consegnare al suo assistito, documenti, anche in assenza di autorizzazione.
Soltanto in via di eccezione, la consegna di documenti, può essere ”erlaubnisbedürftig”. L’”Erlaubnis” può essere fatta dipendere da un esame della consegnanda documentazione (§ 26, S. 4, “StVollzG”).
La separazione tra visitatore e carcerato, per effetto di una “Trennwand” (vetro divisorio), qualora non si tratti di difensore, è stata ritenuta - dalla Corte cost. feder.- ammissibile a fini “sorveglianza”, purchè venga rispettato il principio di proporzionalità e sia da temere un grave pericolo per la sicurezza dello stabilimento penitenziario o l’ordine nello stesso.
Per quanto concerne la comunicazione per iscritto con l’esterno, il recluso ha – in linea di massima – un diritto illimitato (anche per quanto concerne la quantità), di spedire e di ricevere lettere. In ogni caso, le relative spese, sono a carico del detenuto, a meno che questi si trovi in disagiate condizioni economiche, nel qual caso, le spese sono a carico dello stabilimento penitenziario, purchè limitate sotto l’aspetto quantitativo.
Altra limitazione può essere imposta dal dirigente del carcere, per motivi di sicurezza o di ordine inerenti allo stabilimento penitenziario oppure se vi è pericolo per la risocializzazione del detenuto.
Per gli stessi motivi, la direzione del carcere, è facoltizzata, a “sorvegliare” la normale corrispondenza; in particolare, la “posta in entrata”, per individuare oggetti, la cui introduzione è vietata. Per quanto concerne la “posta in uscita”, il testo di missive, può essere controllato a seguito di “Einzelanordnung”.
Nel primo caso (posta in partenza), il detenuto deve consegnare la missiva ancora aperta; nel secondo caso, l’apertura della corrispondenza, avviene alla presenza del detenuto.
In occasione di questi controlli, se hanno per oggetto “Texte” (testi), nella loro effettuazione, va rispettata – per quanto possibile – la sfera privata (e soprattutto intima) del detenuto; altrimenti, si va a sconfinare nella censura (“Zensur”).
Se al detenuto è diretta corrispondenza, inviata da pubbliche autorità, la “verifica” delle missive deve essere limitata all’esame, se, effettivamente, si tratta di corrispondenza di questo genere.
Può essere impedito l’invio di corrispondenza (il cosiddetto Anhalten von Schreiben)? La risposta è affermativa, qualora sussista uno degli “Anhaltegründe” di cui al § 31, Abs. 1, “StVollzG”, che ne contiene un’elencazione di carattere tassativo.
Costituisce – per esempio - un “Anhaltegrund”, la “rappresentazione” – gravemente erronea – delle condizioni all’interno dello stabilimento carcerario. In casi del genere, è però anche prevista la facoltà- da parte della direzione del carcere – di allegare alla missiva, un “berichtigendes Begleitschreiben” (in sostanza, una rettifica). Altro “Anhaltegrund”, puòessere ravvisato, se il mittente della missiva, invita il destinatario della stessa, al compimento di atti di violenza.
Soltanto per gravissimi motivi, può essere negato l’invio di lettere a coniugi o ad altre “nahestehende Personen” del detenuto; ciò (si veda la sentenza della Corte cost. feder. 90, 255, 259 ff.) per rispetto dell’”allgemeinen Persönlichkeitsrecht” (art. 2, Abs. 1 e art. 11 GG), nonchè della tutela del matrimonio e della famiglia (art. 6, Abs.1, Costituzione federale).
Se una missiva è scritta in una lingua diversa dal tedesco? Anche in questo caso, specie se diretta al coniuge ad altra “nahestehenden Person”, la spedizione, in linea di massima, non può essere “unterbunden”, salvo necessari accertamenti del caso.
In nessun caso, può essere controllata la corrispondenza diretta a istituzioni statali (ed europee), come, per esempio, se diretta a deputati (anche dei “Länder”) nonchè al “Datenschutzbeauftragten”. La stessa cosa vale per missive spedite dalle predette istituzioni e dirette a detenuti, nonchè per la corrispondenza con “Anstaltsbeiräten” (§ 46, Abs. 2, S. 2, “StVollzG”).
Non “überwacht” – in linea di massima – è la corrispondenza tra detenuto e il suo difensore (§ 29, Abs. 1, S. 1, “StVollzG”), anche se manca l’indicazione “Verteidigerpost”. Se vi sono concreti indizi di abuso, il controllo è ammesso.
La “Verteidigerpost” può essere “überwacht”, anche qualora il detenuto sia stato condannato, o contro il quale si procede per un reato previsto e punito dal § 129 StGB.
Al controllo della corrispondenza provvede un giudice, “der mit der Sache nicht befasst ist" e che è tenuto al segreto.
Altre norme limitative in materia di contatti tra detenuti e l’esterno, sono contenute nel “Kontaktsperregesetz” (§§ 31 e segg. EGGVG).
Se nel corso dei “normali” controlli della corrispondenza, il controllore apprende, che vi sia stato commesso reato, è tenuto a riferirlo a chi di dovere, per evitare, di incorrere nel reato di “Strafvereitelung” di cui al § 258 StGB.
Il § 32 “StVollzG”, non contiene un diritto del carcerato, a telefonare o a spedire telegrammi; è però in facoltà della direzione del carcere, consentire telefonate e la spedizione di telegrammi. L’uso di questa facoltà deve però consistere in un “fehlerfreien Ermessensgebrauch”. La precedente disciplina limitava l’uso del telefono ai casi di urgenza. Ormai, alcuni “Länder”, consentono anche altre forme di telecomunicazione, come per esempio, “videocalls”. Le telefonate del detenuto autorizzate dal direttore del carcere, vengono comunque “sorvegliate” e può essere imposto il divieto, di fare telefonate a determinate persone. I costi delle telefonate, sono a carico del detenuto, ma possono essere assunte anche dall’amministrazione carceraria, se sono saltuarie e si tratta di detenuto povero.
Per quanto concerne i telefoni mobili, il loro possesso è vietato ai detenuti. Nonostante questo espresso divieto, nel corso del 2019, nelle carceri del Nordrhein-Westfalen, sono stati sequestrati, circa 200 telefoni di questo genere.
E l’uso di Internet? Finora, non è consentito ai detenuti di servirsene, anche se vi sono alcuni “Pilotprojekte”. La Corte EDU, in alcune sue decisioni, si è espressa nel senso, che, anche i carcerati, avrebbero diritto di utilizzare questo mezzo elettronico; altrimenti, sarebbe leso il diritto alla libertà di informazione.
Tre volte l’anno, il detenuto può ricevere pacchetti contenenti alimentari e generi di conforto (fatta eccezione per gli stabilimenti penitenziari della Baviera, che prevedono un’apposita autorizzazione preventiva a tal fine). Per ulteriori pacchetti, è prescritta autorizzazione. L’apertura dei pacchetti, deve avvenire in presenza del detenuto (§ 33, A.S., 2, S. 1, “StVollzG”) e in quest’occasione, è verificato, che non vi siano oggetti proibiti (per esempio, alcol o arnesi utilizzabili per l’evasione dal carcere). Un divieto temporaneo di ricevere pacchetti, può essere inflitto unicamente per evitare il ricevimento di oggetti vietati, ma è lecito soltanto in casi, in cui si teme fondatamente pericolo per la sicurezza o l’ordine interno del carcere e se la misura si appalesi “unerlässlich” (indispensabile).
Il detenuto può essere autorizzato, a spedire pacchetti dal carcere? La risposta è affermativa (§ 33, Abs. 4, “StVollzG”). I costi di spedizione, sono a carico del mittente, anche se non è escluso, che questi costi siano assunti a carico dello stabilimento penitenziario, quando si tratta di spedizione saltuaria e il detenuto è in disagiate condizioni economiche.
Come risulta da quanto esposto, lo “StVollzG” prevede norme anche dettagliate, per “bilanciare” le esigenze di sicurezza e di ordine, nonchè quelle di contatti (verrebbe da dire, regolari) del detenuto con l’esterno. C’è stato, chi ha parlato di “Überregulierung” da parte del legislatore. In ogni caso, in sede di applicazione dello “StVollzG”, non dovrebbe mai mancare il buon senso (R. Descartes (1596-1650), nella parte introduttiva di una sua opera, aveva scritto: ”Il buon senso è tra le cose del mondo, quella meglio distribuita”. Qualcuno potrebbe anche dubitare, che sia ancora cosí…. Dovrebbero essere ricordate pure le parole di Protagora di Abdera, che l’uomo è la misura (métron) di tutto.