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Coltelli: quando sono considerati armi?

Nella RFT, in Austria e in Svizzera
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Coltelli – Quando sono considerati armi – Nella RFT, in Austria e in Svizzera
 

Austria

Prevede il § 1 del “Bundesgesetz über die Waffenpolizei”, comunemente indicato come “Waffengesetz 1996 – WaffG” (Legge sulle armi 1996), che sono armi gli oggetti, che, per la loro natura, sono destinati: 1) a neutralizzare direttamente o a ridurre la capacità di difesa o di offesa di una persona, 2) a essere usate nella caccia o nel tiro a segno.

Per quanto concerne i coltelli, sono vietati, espressamente, quelli da taglio o da punta, nonchè i coltelli, la cui lama (pieghevole) è incorporata (“verborgen”) nella cavità dell’impugnatura, che funge da guaina, se la lama scatta a seguito dall’azionamento di un congegno azionabile con una sola mano. Questa legislazione, relativamente “liberale”, secondo il ministro dell’Interno, deve essere sottoposta a “rivisitazione”, anche perchè, negli ultimi tempi, sono aumentate le lesioni personali, pure mortali o comunque gravi, cagionate da persone in possesso di coltelli.

Attualmente, in Austria, la PA è legittimata a disporre soltanto “Waffenverbotszonen (zone determinate (per esempio, piazze)), in cui il porto di armi è vietato. Queste zone sono, spesso, in prossimità di stazioni ferroviarie o di altre aree pubbliche, molto frequentate.

L’intento del ministro dell’Interno, è di estendere – con le eccezioni che vedremo – il “Waffenverbot” (divieto di portare anche i coltelli di cui sopra, al di fuori della propria abitazione), all’intero territorio statale. Ovviamente, il divieto contempla pure le armi da sparo.

Per i coltelli, è previsto un divieto, per i non autorizzati, qualora la lama abbia una lunghezza superiore ai 5,5 cm.

Esenti dal divieto, saranno i cosiddetti Pfeffersprays (sprays contenenti sostanze urticanti a gittata ridotta). Per le persone, nei cui confronti è stato disposto un “Waffenverbot”, questo divieto, è comprensivo, non soltanto di armi da sparo, ma anche del porto dei coltelli sopra menzionati.

  È da notare, che per persone aventi cittadinanza extraeuropea, sin dal 2019, è in vigore un “Waffenverbot im öffentlichen Raum” (un divieto di porto di armi in luogo pubblico).

Il porto di armi, compresi coltelli, è vietato – già secondo la legislazione attuale – in occasione di riunioni, durante manifestazioni pubbliche, sui mezzi di trasporto, in uffici pubblici.

Il disegno di legge concernente il divieto di porto di armi in aree pubbliche, viene indicato, da alcuni, come “Messertrage-Verbotsgesetz” (Legge, che vieterà il porto di coltelli). Si tratta, però, di un’espressione impropria, perchè il divieto riguarderà anche armi da sparo.

Eccezioni al divieto sono previste, per manifestazioni folcloristiche, oggetti necessari per l’esercizio della professione, persone, che prestano determinati servizi pubblici (per esempio, agenti di polizia). Altra eccezione è contemplata per i casi, in cui il coltello, non viene portato sulla persona (e, quindi, non può essere di uso immediato), ma in un recipiente (per esempio in un marsupio sul sedile posteriore dell’autovettura).

La violazione dell’introducendo divieto, comporterà il pagamento di una sanziona amministrativa fino a 3.600 Euro o “Freiheitsstrafe” (pena detentiva) fino a sei settimane.


RFT

Il § 42 del “Waffengesetz – WaffG” della RFT prevede un divieto generale di porto di armi in luogo pubblico (in particolare, in occasione di manifestazioni pubbliche, fiere, esposizioni, mercati, rappresentazioni teatrali), se il coltello ha una lama di lunghezza superiore a 12 cm.

Il comma 2 del citato § 42, autorizza la PA, a derogare al predetto divieto: a) se il richiedente è persona affidabile, 2) se il porto è irrinunciabile (“unverzichtbar”), 3) se non è da temere per la sicurezza o l’ordine pubblico.

I Governi dei “Länder” sono autorizzati, a emanare regolamenti, che vietano il porto di armi in luoghi pubblici, in cui sono stati commessi – ripetutamente - reati con uso di armi o rapine o lesioni personali e se è da presumere, che ivi possano essere commessi altri reati.

Per quanto concerne coltelli e oggetti similari, i Governi dei “Länder” sono facoltizzati – emanando regolamenti – a proibire il porto di armi e di coltelli con lama di lunghezza superiore a 4 cm in determinati luoghi pubblici, se è da ritenere, che il divieto sia atto a prevenire pericoli per la sicurezza pubblica. Il § 42, Abs. 6, “WaffG”, contiene un elenco dei luoghi, per i quali può essere sancito il divieto de quo. 

Mediante regolamento, possono essere consentite deroghe al divieto di porto di un coltello (e di un’arma), nei casi in cui, il portatore può vantare “ein berechtigtes Interesse” (interesse legittimo). Il comma 7, del citato §, elenca queste categorie di persone. Un interesse del genere, è ravvisabile in favore di chi porta il coltello per motivi inerenti all’esercizio della propria professione oppure in occasione di eventi folcloristici o sportivi.

A proposito dei coltelli, sussistono “Feststellungsbescheide” del “Bundeskriminalamt”, circa la liceità del porto di determinate specie di coltelli (e pugnali).


Svizzera

Anche nella Confoederatio Helvetica, la legge sulle armi, il “Bundesgesetz vom 20.6.1997 über Waffen , Waffenzubehör und Munition” (“Waffengesetz – WG”), elenca, tra le armi (“als Waffen gelten”), i coltelli, la cui lama scatta per effetto dell’azionamento di un congegno automatico, lama che è incorporata nel manico (coltello “a molletta”) e che fuoriesce dal manico, senza estrazione a mano.

Inoltre, sono considerati “gefährliche Gegenstände” (oggetti pericolosi) anche arnesi, se atti a cagionare lesioni personali, oppure atti a essere impiegati per minacciare persone.

Sono vietati l’acquisto e l’importazione di questi oggetti.

Negli anni passati, è stato registrato – con frequenza – l’acquisto, via Internet, di oggetti di cui sopra. Nel WEB, vengono offerti, a prezzi bassissimi (anche a 3 CHF.). Questi acquisti, non rimangono, però, senza conseguenze per gli acquirenti. Spesso il “Käufer” finisce davanti al giudice, in quanto lo “Zoll” (gli uffici doganali) sorvegliano con rigore le merci provenienti dall’estero e il contravventore al “WG”, viene condannato per una “Widerhandlung gegen das WG” (Violazione della legge sulle armi). Si noti, che, secondo la legislazione della Confoederatio Helvetica, è sanzionabile, in base alla legge sulle armi, anche il semplice acquisto e pure l’importazione, in Isvizzera, di un coltello avente determinate caratteristiche (come vedremo).

Si dice, che, anche i giudici svizzeri siano inflessibili nei confronti di chi commette una “Widerhandlung” del genere (e cosí pure la Corte Suprema (“Bundesgericht”)), che nel 2019, ha condannato l’acquirente di un coltello “Kershaw Brawler”, a pena pecuniaria consistente in una “Geldstrafe” e in una "Buße”, sia pure con il beneficio della sospensione condizionale.

Frequenti sono i procedimenti penali anche nei confronti di minorenni. Spesso si concludono con un’”Ermahnung” (“Verweis”), ma non mancano anche pene detentive.

A proposito dell’illecito acquisto e importazione in Svizzera di un coltello, la Corte suprema federale (“Bundesgericht”), ha emanato, nel 2019, un’interessante sentenza in materia di “Widerhandlung gegen das Waffengesetz” (violazione della legge sulle armi).

Il ricorrente (“Beschwerdeführer”) dinanzi al “Bundesgericht”, era stato condannato dal “Regionalgericht Oberland”, alla pena della multa di 8 “Tagessätze” à CHF 100 e a una Buße di 200 CHF. Proposto appello, la sentenza del giudice di primo grado, era stata confermata.

L’imputato aveva ordinato, via Internet, una specie di “Klappmesser” (coltello a scatto) del tipo “Kershaw Brawler” e lo aveva importato – senza “Ausnahmebewilligung” (autorizzazione in deroga) e senza “Einfuhrbewilligung” (autorizzazione all’importazione) in Isvizzera. Il coltello era stato recapitato all’imputato dal servizio postale.

Dinanzi al “Bundesgericht”, il difensore dell’imputato aveva sostenuto, che il coltello “Kershaw Brawler”, non poteva essere considerato arma ai sensi del “WG”, per cui, ai fini dell’importazione, non era necessaria, nè autorizzazione in deroga, nè autorizzazione all’importazione. Il coltello, non era uno “Springmesser” (coltello a scatto), perchè, ai fini dell’utilizzazione dello stesso, dopo l’uscita parziale della lama, sarebbe stata necessaria una “manuelle Vorarbeit”.

Ha osservato il “Bundesgericht”, che, secondo il regolamento di attuazione del “WG”, un coltello è considerato arma, tutte le volte, in cui vi è: 1) un “automatischer Auslösemechanismus”, che consente l’apertura del coltello e se 2) la lama è di lunghezza superiore a 5 cm.

 Sia l’acquisto, che l’importazione di un coltello del genere, sono vietati. Nel coltello “Kershaw Brawler”, era incorporata una molla (“federunterstützt”) e il coltello aveva una lunghezza complessiva di 18,7 cm, con una lama di 8,3 cm.

Azionando un pulsante, la lama inizia ad aprirsi e, subito dopo, per effetto di una molla incorporata, si apre, di scatto, completamente (e il coltello è, quindi, “pronto all’uso”). La lama viene bloccata in assetto col manico.

Vi è, pertanto, un “einhändig bedienbarer automatischer Auslösemechanismus” (un meccanismo azionabile con una sola mano) per effetto di una molla (art. 4, Abs. 1, lett. c, “WG” e art. 7, Abs. 1, lett. a  e art. 10, Abs. 1., lett. b, del regolamento di esecuzione (“WV”)).

Il coltello “Kershaw Brawler” è equiparabile a uno “Springmesser” (coltello a scatto con un “automatischen Auslösemechanismus”, che fa sí, che il coltello può essere aperto “einfach einhändig” (utilizzando una sola mano).

Il “Bundesgericht” è pervenuto alla propria decisione in base a un’interpretazione teleologica.

Il legislatore, dettando il “WG”, è ”partito” dalla considerazione, che coltelli provvisti di un meccanismo, che consente di aprire la lama “einhändig” - e, di conseguenza - renderlo pronto all’uso presso che immediato, sono              pericolosi, perchè, possono essere portati di nascosto (“verdeckt mitgeführt”) dalla persona, senza il rischio di lesioni per il portatore (essendo la lama incorporata nel manico), ma, ciò nonostante, presso che immediatamente utilizzabili.

Secondo Il “Bundesgericht”, è evidente l’intenzione del legislatore (la ratio legis), dettando l’art. 4, Abs. 1, lett. c, “WG”), di includere coltelli del tipo “Kershaw Brawler”, tra le armi ("dem Waffengesetz zu unterstellen”).

Ha osservato, infine, la Corte federale, che sussistono pure gli altri presupposti di cui all’art. 7, Abs. 1, “WV” (del regolamento), concernente la lunghezza complessiva del coltello (12 cm) e della lama (5 cm) dello stesso.

Il ricorrente dinanzi al “Bundesgericht”, non aveva contestato, nè l’acquisto del predetto coltello, nè l’avvenuta introduzione in territorio elvetico, nè il dolo, per cui i giudici di merito, fondatamente, avevano condannato il ricorrente per violazione del “Waffengesetz” ai sensi dell’art. 33, Abs. 1, lett. a, “WG”.

Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese ai sensi dell’art. 66, Abs. 1, BGG; spese quantificate in CHF 3.000 complessive.

Da quanto esposto, risulta, che le legislazioni straniere sono tuttora ancorate - ai fini della qualificazione di un coltello come arma – essenzialmente o almeno prevalentemente - alla lunghezza della lama. Questo criterio era stato utilizzato, nel passato, anche in Italia per la qualifica di arma di coltelli (liceità del porto: lunghezza della lama inferiore a 4 cm).

Dopo l’emanazione della la legge 110/75 e a seguito di alcune sentenze della Suprema Corte, questo criterio è stato abbandonato, essendo ora decisivo, il motivo, per il quale il coltello viene portato fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze alla stessa, anche se non si prescinde  del tutto dalle caratteristiche del coltello (cosí, per esempio, una doppia lama e la punta acuminata, fanno propendere per il porto illecito di un pugnale e non di un coltello “lecito”, a meno che la lama sia di dimensioni ridottissime) anche se non si prescinde del tutto dalla caratteristiche del coltello e di quelle soggettive del “portatore”. Parametro essenziale è comunque il motivo – giustificato o meno – del porto.

Nonostante tutte le previsioni legislative, anche estere, pare, che si possa dire, che la navigazione verso il porto di sicurezza, sul mare della Tyche (Orazio), sia tuttora difficoltosa.

Ma non bisogna mai perdere la speranza, che, secondo Teognide, è l’unica dea benevole a disposizione degli uomini sulla terra, poichè gli altri valori, la fiducia, la sapienza, la grazia, si sono dileguati, salendo in cielo (Elegie: 1135-1138).