Dibattimento e sentenza

Dibattimento e sentenza – StPO (CPP) della Svizzera
I
Durante il dibattimento, è prescritta la presenza ininterrotta dei giudici (nella prescritta composizione del collegio) e del verbalizzante.
Salvo rinuncia delle parti, in caso di impedimento sopravvenuto di uno dei giudici, il dibattimento deve essere rinnovato, ma chi presiede, ha facoltà, di nominare un supplente (“Ersatzrichter”), che partecipa al dibattimento (Art. 335, Abs. 2 StPO). Quando si procede per reati contro l’integrità sessuale, su richiesta della p. o., del collegio deve far parte un giudice dello stesso sesso della vittima del reato.
Se si procede per un delitto o una contravvenzione, oppure se chi presiede, ordina la presenza personale del “Beschuldigten”, questi, anche se ha un difensore, deve presenziare al dibattimento (Art. 336, Abs. 1, StPO). Se sussistono gravi motivi e se la comparizione personale, non è necessaria, si può prescindere dalla stessa, qualora vi sia stata richiesta, in tal senso, da parte dell’obbligato. In questo caso, si procede a dibattimento, come se l’imputato fosse comparso.
L’obbligo della “persönlichen Teilnahme”, vale pure per la difesa, sia essa “amtlich” (Art. 130 StPO) oppure si tratti di “notwendiger Verteidigung”. In caso di mancata presenza, l’udienza deve essere rinviata. Per il “Wahlverteidiger” (difensore di fiducia), non vi èobbligo di presenza, anche se – di regola – viene disposto rinvio.
II
Il PM ha facoltà, di fare le proprie richieste, per iscritto o personalmente. Tuttavia, se viene richiesta pena detentiva superiore a un anno o una misura di sicurezza detentiva, la presenza del PM è obbligatoria e chi presiede, può disporre che il PM compaia personalmente. Analoga “Erscheinungspflicht” sussiste pure per il “Privatkläger”, che può però essere dispensato da quest’obbligo (Art. 338, Abs. 1, StPO), se la sua comparizione non è ritenuta necessaria. Può anche farsi rappresentare in udienza o depositare richieste scritte.
La persona, contro la quale può essere disposta la confisca, ha diritto di essere citata per l’udienza e di partecipare al dibattimento; non ha, però, obbligo di essere presente di persona.
III
Dichiarata l’apertura del dibattimento, resa nota la composizione del collegio e preso atto della presenza delle persone citate, possono essere sollevate questioni pregiudiziali – anche d’ufficio; possono riguardare la validità(“Gültigkeit”) dell’imputazione, i presupposti processuali o la regolarità (”Ordnungsmäßigkeit”) degli atti. Qualora non concernino la celebrazione del dibattimento, è ammissibile la loro deduzione nel corso del dibattimento (quali “Zwischenfragen”) o durante la discussione finale.
Al fine di integrare gli atti e le prove (“Akten und Beweise”) oppure di consentire al PM l’integrazione, il dibattimento può essere rinviato (“vertagt”).
Una volta avvenuta la decisione sulle “Vorfragen”, non è più ammissibile il “Rückzug der Anklage” (“ritiro dell’imputazione”) e le parti possono lasciare la sala di udienza, soltanto con il consenso del giudice (Art. 340, Abs. 1, Buchst. c, StPO).
IV
Per quanto concerne l’istruzione dibattimentale, il “Beweisverfahren”, il CPP elvetico, distingue diverse modalità (“Formen”) per l’acquisizione delle prove:
- l’”Unmittelbarkeit”: le prove vengono assunte dal giudice attraverso “Einvernahmen” (interrogatori)
- la “Mittelbarkeit”: l’acquisizione delle prove avviene ad opera di altri organi giudiziari (in prevalenza, del PM e poi inserite nel fascicolo processuale)
- la “beschränkte Mittelbarkeit”: costituita da elementi di cui sub 1 e 2.
Il dibattimento è diretto da chi presiede e che procede alle “Einvernahmen”; possono essere anche delegate a un componente del collegio. All’inizio dell’udienza dibattimentale, il “Beschuldigte” (imputato) viene sentito sulle condizioni personali, sugli addebiti e sull’esito del “Vorverfahren”.
Le parti hanno facoltà, di rivolgere domande direttamente – con il consenso del presidente – oppure per il tramite dello stesso. Il presidente è obbligato, a chiedere “chiarimenti”, nel caso di “Äußerungen”, che non siano chiare o contraddittorie.
V
Il CPP elvetico prevede la possibilità, “die Hauptverhandlung aufzuteilen” (scindere in due le parti del dibattimento), al fine di “trattare” distintamente colpevolezza e pena (“Tat- und Schuldfrage trennen”). Si parla di “Tatinterlokut” e di “Schuldinterlokut”. In sostanza, si decide prima – con sentenza parziale – in punto colpevolezza e poi sull’infliggenda sanzione.
Lo “spacchettamento” puòessere disposto d’ufficio o su richiesta del PM; prima dell’apertura del dibattimento, la competenza di provvedere, è di chi presiede l’udienza. Dopo, è competente il collegio.
Se la decisione avviene prima dell’apertura del dibattimento, il provvedimento non è impugnabile; altrimenti, può “vor Gericht noch einmal eingebracht werden” (Art. 342, Abs, 1 ter, StPO).
Della sentenza parziale, deve essere data immediata lettura, ma la stessa può essere impugnata soltanto con il “gesamten Urteil”.
VI
Ai fini della decisione, sono utilizzabili, le prove “raccolte” nel “Vorverfahren” e nel corso del dibattimento. Se il collegio riscontra lacune, può- d’ufficio - assumere nuove prove o integrare quelle già “raccolte”; parimenti, se le stesse sono contraddittorie.
Le parti sono libere, di chiedere l’ammissione di mezzi di prova, a meno che l’assunzione delle stesse, sia già stata disposta dal collegio.
Prima della conclusione dell’istruzione dibattimentale, alle parti deve essere concessa la facoltà, di chiedere ulteriori prove.
Concluso il dibattimento, non sono più ammissibili richieste probatorie. Ma vi è un’eccezione: se l’assunzione di altre prove, si prospetta necessaria, nell’ambito dell’”Urteilsberatung”.
Dopo la chiusura dell’istruzione dibattimentale, il PM formula e illustra le proprie conclusioni; seguono, il “Privatkläger” e il difensore dell’imputato.
In caso di replica da parte del PM, l’imputato ha diritto a un “zweiten Vortrag” (Art. 437, Abs. 1, StPO). L’ultima parola spetta all’imputato.
È da notare, che la StPO elvetica, prevede, che il “Gerichtsschreiber” ** è presente in camera di consiglio, quando si procede all’”Urteilsberatung” (decisione della sentenza) e ha “beratende Stimme” (funge da consulente – Art. 348 StPO).
VII
In camera di consiglio, preliminarmente, si valuta, se, sulla base degli atti, l’”Anklage ist spruchreif” (è possibile decidere); in caso contrario, le prove assunte, devono essere integrate dal collegio. A tal fine, il dibattimento è rinviato. Avvenuta l’integrazione, il PM ha facoltà, di modificare il capo di imputazione, ma resta salvo il diritto al contraddittorio.
Ritenuto, che il ”Fall ist spruchreif”, il relatore (“Referent”) si esprime sulla colpevolezza; seguono gli altri componenti del collegio.
In sede di decisione, ogni giudice deve esprimere la propria opinione. La sentenza è deliberata a maggioranza (Art. 351, Abs. 2, StPO).
La condanna presuppone, che la maggioranza dei giudici, tenuto conto delle risultanze probatorie, reputi provata la colpevolezza dell’imputato; altrimenti, va pronunziata sentenza di assoluzione.
Fanno parte della sentenza, pure le statuizioni in ordine all’esecuzione della pena e quelle concernenti la revoca o la prosecuzione di misure coercitive o di sicurezza.
In caso di assoluzione per difetto di imputabilità, possono essere imposte misure di sicurezza. Di tutto ciò, deve essere redatto verbale.
Alla deliberazione della sentenza, segue l’immediata lettura del dispositivo, di cui viene consegnata copia alle parti. Il testo della sentenza va notificato alle parti soltanto, se vi èobbligo di motivazione.
VIII
Per quanto concerne la motivazione della sentenza, se richiesta, dalla stessa deve risultare, sia il “festgestellte Sachverhalt” (motivazione in fatto), che le “rechtlichen Überlegungen” (motivazione in diritto).
Il Tribunale Federale (BGE) ha precisato anche, che di motivazioni per relationem (fare riferimento a quanto statuito dal giudice a quo), si debba fare “zurückhaltenden Gebrauch”, specie in caso “strittiger Sachverhalte” e soltanto quando siano da condividere, integralmente, i “maßgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art”. Soltanto cosí, le parti sono in grado, di conoscere i fatti rilevanti, tenuti in considerazione dal giudice a quo.
Per quanto concerne la determinazione della pena (“Strafzumessung”), la motivazione deve contenere le “Überlegungen” fatte dal giudice, “Überlegungen”, che devono essere riportate – almeno a grandi linee – in sede di motivazione. In tal modo, la “Strafzumessung ist nachvollziebar”, da chi intende proporre gravame e poi dal giudice ad quem. Vi è difetto di motivazione, pure, se si è fatto ricorso a motivazione, ma non sono chiare le norme applicate.
** Il ”Gerichtsschreiber”, in Isvizzera, ha molteplici funzioni e non provvede soltanto alla “Protokollierung der Verhandlung” (redigere il verbale di udienza).
Preliminarmente, va osservato, che ogni “Gerichtsschreiber”, deve essere in possesso di una laurea (“Hochschulabschluss”) in legge.
Redigendo, per un breve periodo, i verbali d’udienza, il neolaureato acquisisce la “Basis für die erste Gerichtspraxis”.
Il “Gerichtsschreiber” decide, se un procedimento si svogerà oralmente o per iscritto. “Sorveglia” (“überwacht”) l’osservanza dei termini ed esamina le citazioni, prima della notificazione delle stesse. Procede allo studio degli atti e all’”Abklärung der Rechtslage”, mettendo in rilievo, le precedenti decisioni della Corte Suprema Federale (BGE), da tenere presenti in occasione della decisione della sentenza. Può essere incaricato dell’esame di testi e a prendere in consegna “Beschwerden” (ricorsi/reclami).
A ogni “Bundesrichter” (giudice presso la Corte Suprema Federale), viene “ein Gerichtsschreiber zugeordnet” (assegnato). Il “Gerichtsschreiber” provvede, non di rado, a redigere la bozza delle sentenze, se non la motivazione delle stesse, (nel qual caso, il giudice si limita, “die Urteile nur abzuzeichnen” (a firmare le sentenze). Questo, anche per il sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari elvetici. In ogni caso, è il “Gerichtsschreiber” assegnato al “Bundesrichter”, a redigere il riepilogo del “Sachverhalt” e a fare un esame della “Rechtslage”. Delle volte, provvede pure a redigere la bozza del dispositivo di sentenza.
È stato lamentato, che, in tal modo, svanirebbe la “Grenze” (il discrimine) tra le funzioni del giudice e quelle del “Gerichtsschreiber” e si è parlato di “Gerichtsschreiber-Justiz”….
Va però osservato, che, in Isvizzera, il segreto della camera di consiglio, è sempre strettamente osservato (sia dai componenti del collegio, che dai “Gerichtsschreiber”) e non mi sono note condanne avvenute per la violazione di questo segreto o procedimenti disciplinari.
A conclusione di quest’articolo, si potrebbe riportare una frase di Cicerone (“De finibus bonorum et malorum” – Libro I): “Re mihi non aeque satis facit et quidem locis pluribus. Sed quot homines, tot sententiae.