Merci svizzere con IVA evasa

Merci svizzere con IVA evasa
È legittima la confisca delle merci importate dalla Svizzera senza il pagamento dei diritti doganali. La misura prevista dall'art. 301 T.U.L.D. ha natura di misura di sicurezza, con una finalità special-preventiva finalizzata a tutelare l'interesse dello Stato alla regolarità delle importazioni e alla completa e tempestiva percezione del tributo di rilievo unionale. L'applicabilità della confisca ex art. 301 T.U.L.D. alle condotte di contrabbando semplice non è stata abrogata per effetto dell'intervento di depenalizzazione operato dal D.Lgs. n. 8 del 2016, in quanto tale norma continua ad essere vigente ed applicabile all'illecito depenalizzato. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite, con Ordinanza, 04/07/2024, n. 18284.
Il caso
Nello specifico, l’Agenzia delle Dogane ricorreva per la cassazione contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato la confisca di un quadro di ingente valore, introdotto in Italia dalla Svizzera senza il pagamento dell’IVA. Il contribuente veniva inizialmente perseguito penalmente per contrabbando, ma il processo si concludeva con l’assoluzione per la depenalizzazione del reato, avvenuta con il D.Lgs. 8/2016. Nonostante l’archiviazione in sede penale, l’Agenzia delle Dogane disponeva comunque la confisca dell’opera d’arte. La CTR Lombardia, accogliendo il ricorso del contribuente, riteneva, invece, che la confisca non fosse più applicabile, in assenza di una specifica norma che ne confermasse la legittimità dopo la depenalizzazione.
La decisione
Le Sezioni Unite ritenevano infondata tale interpretazione, affermando che l’art. 301 TULD continua ad applicarsi anche dopo la depenalizzazione del contrabbando semplice. Secondo la Suprema Corte, la confisca doganale non è una sanzione penale in senso stretto, ma una misura di sicurezza patrimoniale, finalizzata a garantire il rispetto delle norme doganali e fiscali.
I motivi
La confisca prevista dall’art. 301 TULD ha natura amministrativa e non penale, essendo finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione. Nonostante la depenalizzazione del contrabbando semplice, la misura resta applicabile per neutralizzare l’illecito e garantire il recupero dei tributi. I giudici di piazza Cavour hanno ribadito che l’IVA all’importazione è dovuta anche per beni provenienti dalla Svizzera, poiché deriva dall’ importazione e condivide con i dazi doganali le stesse disposizioni sanzionatorie. Ciò giustifica l’applicazione della confisca anche in caso di omessa liquidazione dell’IVA. La misura ablativa ha una funzione preventiva, poiché impedisce al trasgressore di continuare a beneficiare del bene, rafforzando il sistema di controllo fiscale. Questo approccio è coerente con la giurisprudenza consolidata della Cassazione e della Corte di Giustizia UE.