Liberazione condizionale

Liberazione condizionale – Austria - Svizzera – RFT
I
Se una persona è stata condannata, a – poniamo – otto anni di reclusione, deve – necessariamente - scontare questa pena per intero, oppure ci sono norme atte a consentirne la liberazione, prima della scadenza di questo termine (ed, eventualmente, quanti mesi e anni prima)?
La risposta a questa domanda è affermativa. Sia l’ordinamento austriaco, che quello della RFT e, anche quello della Svizzera, prevede varie “agevolazioni” (o “sconti di pena”, che dir si voglia), in favore del condannato, “agevolazioni”, che si sostanziano – di fatto – in una riduzione di pena, che può essere notevole. Questo vale per tutti e tre gli ordinamenti di cui sopra.
Gli “sconti di pena” assumono denominazioni diverse nei codici penali e di procedura penale e presentano certe analogie, che saranno illustrate nel corso di quest’articolo.
II
Per quanto riguarda l’Austria, il § 46 StGB (CP) prevede la “bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe” (ovviamente in favore del condannato, che non ha fruito della sospensione condizionale della pena).
In proposito, il C P distingue tra condannati, che hanno espiato metà della pena detentiva inflitta con sentenza di condanna e “Verurteilte”, che hanno espiato metà della pena detentiva, ma non ancora due terzi della stessa.
L’ordinamento austriaco prevede che, in linea di massima, ogni condannato a pena detentiva, deve espiare (almeno) metà della stessa.
Ai fini dell’applicazione/applicabilità del § 46 StGB, si procede a una valutazione sotto il profilo della prevenzione speciale.
Il residuo della pena (sia pure con imposizione di una “Probezeit” (periodo di prova)), “wird ihm bedingt nachgesehen” (condizionalmente), se è da ritenere, che questo “beneficio” sia atto a distogliere il condannato, dal commettere ulteriori reati con maggiore efficacia, che scontare la pena residua in carcere.
Dallo stesso tenore del § 46, Abs. 1, StGB, è desumibile (“so ist ihm”), che “bedingte Entlassung”, è da preferire all’ulteriore perdurare della permanenza in carcere.
C’è stato, chi ha sostenuto, che, dopo l’espiazione di metà della pena inflitta in sede di sentenza di condanna, il perdurare dell’espiazione della pena in carcere, deve/dovrebbe costituire l’eccezione e non la regola.
In tal modo, ha ritenuto il legislatore, si facilita il reinserimento del condannato nella società; inoltre, si contribuisce a evitare il sovraffollamento delle “Justizvollzugsanstalten – JVA”. La liberazione condizionale, è “collegata” all’imposizione di “Weisungen” o alla “Bewährungshilfe” (§ § 50-52 StGB), dalle quali ci si attende un valido “aiuto” al condannato, a non commettere ulteriori reati.
Il § 46, Abs. 1, StGB, è applicabile, anche se è stata inflitta pena sospesa soltanto in parte (“teilbedingt”), cioè per quella parte, per la quale, al condannato, non è stato concesso il beneficio della condizionale.
In ogni caso, il condannato deve però aver espiato almeno 3 mesi di detenzione (ma, ai fini di questo periodo, va computata anche la durata della sofferta custodia cautelare in carcere).
Qualora sussistano i presupposti di cui all’Abs. 1, StGB, soltanto in via di eccezione, si può prescindere dalla liberazione condizionale del condannato; la permanenza in carcere, è giustificata soltanto, se la gravità del fatto commesso legittima di presumere, che la protrazione della detenzione sia necessaria, per motivi di prevenzione generale (“der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken”). È, questo, per esempio, il caso in cui, il fatto ha cagionato grave allarme sociale (vedasi OGH- Corte Suprema – 15 Os 94, 88), anche se va osservato che, in linea di massima, la liberazione condizionale, non sarebbe preclusa con riferimento a qualsiasi reato commesso o “Täterkategorie”.
Ai fini della “concessione” della “bedingten Entlassung”, può essere valutato il fatto, che il condannato, anche successivamente alla pronunzia della sentenza di condanna, ha collaborato attivamente con gli inquirenti, rivelando particolari della struttura e dell’associazione per delinquere, di cui aveva fatto parte.
E se il condannato ha espiato due terzi della pena detentiva, che gli è stata inflitta? In questo caso, una “bedingte Entlassung” (liberazione condizionale) non può essere negata, adducendo motivi di prevenzione generale. Sussistendo i presupposti di cui all’Abs. 1 del § 46, StGB, il residuo della pena “ist ihm nachzusehen”, ma con imposizione, necessaria, di un periodo di prova.
Se però il condannato, che ha “fruito” della liberazione condizionale e, posto in libertà, è recidivo, dovrà scontare l’intera pena detentiva. Anche a proposito del comma 2 del § 46 StGB, vale il principio, che il condannato deve avere espiato almeno 3 mesi di detenzione.
E se è stata inflitta la pena dell’ergastolo?
Trascorsi almeno 15 anni in carcere, il condannato può essere “bedingt entlassen” (§ 46, Abs. 6, StGB).
È da notare, che dopo il quindicennio, l’autorità giudiziaria, è tenuta a decidere sulla liberazione condizionale. In tal modo, il legislatore, non ha voluto precludere qualsiasi prospettiva all’ergastolano e, indirettamente, “spronarlo” a comportarsi bene in carcere.
Ai fini della liberazione condizionale ex § 45, Abs. 6, StGB, è sufficiente la presunzione, che il condannato non commetterà ulteriori reati; in altre parole, si procede a una valutazione sotto il profilo della prevenzione speciale.
Quali sono i criteri, che “presiedono” alla valutazione, se disporre, o meno, la liberazione condizionale?
Sono principalmente: la vita anteatta, le prospettive, che il condannato possa procurarsi i mezzi di sussistenza necessari, senza delinquere, il comportamento in carcere.
Sotto il profilo della prevenzione speciale, si pone l’accento sul mutamento – intervenuto - delle condizioni durante la carcerazione, in particolare, si ha riguardo a fattori negativi, che possano essere “neutralizzati” dall’assistenza del “Bewährungshelfer” e dalle “Weisungen” che sono state impartite.
L’assenza della probabilità di trovare un posto di lavoro, non è atta, di per sé, a precludere la “bedingte Entlassung”; anche a questo fine, deve essere valutata la complessiva situazione economica del condannato.
Se il reato è stato commesso a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti, occorre tenere conto della disponibiltà, da parte del richiedente la “bedingte Entlassung”, di essere disposto a sottoporsi a terapia. Se il condannato si è già sottoposto a terapia durante la detenzione e ha dichiarato la disponibiltà di proseguirla, ciò aumenta le probabilità, di ottenere la “bedingte Entlassung”, in quanto la terapia, si dice, diminuisca, la propensione a commettere ulteriori reati.
Competente a decidere sulla “bedingten Entlassung” è il “Vollzugsgericht” (Giudice dell’esecuzione), istituito presso il Tribunale del luogo, nel quale viene espiata la pena. Tuttavia, se al momento dell’emanazione della sentenza di condanna, già sussistono i presupposti per la “bedingten Entlassung” (computando, per esempio, la durata della custodia cautelare in carcere, o una pena espiata all’estero), il giudice del dibattimento, provvede con “Beschluss” alla “bedingten Entlassung” del reo, determinando, però, una “Probezeit” (periodo di prova).
La “Probezeit”, nei casi “bedingter Entlassung aus einer Freiheitsstrafe“ (pena detentiva) - obbligatoria, come abbiamo visto - è da determinare da un anno e 3 anni. Se la pena (residua), che viene “bedingt erlassen”, è superiore a 3 anni, la “Probezeit” è di 5 anni.
Una “Probezeit” decennale, è prevista per reati di natura sessuale (se la condanna è stata superiore a un anno di detenzione) . In questi casi, non si tiene conto della pena residua (“Reststrafe”), ma di quella inflitta. Parimenti, di 10 anni, è la “Probezeit”, se vi è stata condanna all’ergastolo (§ 46, Abs. 6, StGB).
Se il condannato, durante la detenzione, ha iniziato una terapia ed è disposto a continuarla, una volta che sarà posto in libertà, il periodo di prova massimo, è di 5 anni.
III
RFT
Lo StGB (C P) della RFT prevede un istituto simile alla “bedingten Entlassung aus einer Freiheitsstrafe“. Il § 57 StGB è intitolato „Aussetzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe“.
Leggiamo, al comma 1, di questo paragrafo, che il giudice dispone la sospensione dell’esecuzione del residuo di una pena detentiva temporanea, qualora: 1) sono stati espiati due terzi della pena comminata, ma, in ogni caso, almeno due mesi; 2) se, tenuto conto degli interessi di pubblica sicurezza, ciò ”kann verantwortet werden”; 3) se vi è consenso del condannato.
Come risulta da quanto sopra, l’applicabilità del § 57 StGB, è consentita soltanto nei casi di pena detentiva temporanea e non, qualora sia stata inflitta (soltanto) pena pecuniaria.
Si tiene conto della presofferta custodia cautelare in carcere, di altre privazioni della libertà personale e dei periodi di tempo trascorsi – volontariamente - in istituzioni di terapia (di disintossicazione da stupefacenti, per esempio).
Nel momento, in cui avviene l’emanazione del provvedimento ex § 57 StGB, il condannato, non deve necessariamente essere in “Strafhaft” (vale a dire in carcere), ma la stessa può anche essere stata interrotta (“unterbrochen”) o posticipata in applicazione del § 455 a, StPO (CPP).
La concessione dell’”Aussetzung” presuppone anche una “günstige Täterprognose” (una prognosi favorevole, che il condannato non commetterà ulteriori reati). In tale sede, va posto l’accento, prioritariamente, sull’interesse alla sicurezza della collettività (“Interesse der Allgemeinheit”) e non tanto sulla “künftigen, straffreien Führung”.
È sufficiente, che a seguito dell’avvenuta espiazione di pena, sia molto probabile una “straffreie Führung”.
La valutazione del rischio di recidiva, va fatta, oltre che tenendo conto della pericolosità sociale del condannato, anche con riferimento alla gravità delle conseguenze, che un’eventuale recidiva possa comportare (vedasi BVerfGE 117, 71). Altro criterio di valutazione, è l’insussistenza di un eventuale futuro ambiente criminogeno, in cui lo “Straftäter” verrebbe, prevedibilmente, a trovarsi.
È stato detto, da un noto filosofo del diritto, deceduto nei primi anni di questo secolo: ”La vita, tra salvezza e perdizione, è ambigua. Non sappiamo, neppure, se siamo noi, i padroni del nostro destino”.
Con riferimento alla pericolosità sociale, viene disposta – spesso - perizia, che va poi discussa con le parti. Qualora il condannato si rifiuti, di collaborare col perito, l’”Aussetzung” è preclusa.
Ai fini della “Wahrnehmung des Sicherheitsinteresses”, è necessario procedere a una valutazione complessiva delle circostanze, specie se è stata inflitta condanna a lunga pena detentiva; in questi casi, la Corte costituzionale federale richiede un’approfondita motivazione del provvedimento concessorio e la discrezionalità del giudice è ridotta. Ovviamente, va debitamente tenuto conto del "Verhältnismäßigkeitsgrundsatz”, di eventuali, intervenuti, risarcimenti di danni e del comportamento in carcere.
Si può prendere in considerazione, ai fini della prognosi, un procedimento penale ancora pendente ? La risposta è affermativa e ciò può avvenire, senza contravvenire alla presunzione di non colpevolezza. È però operativo, il “Verwertungsverbot” (divieto di utilizzabilità) per quanto riguarda “getilgte Vorstrafen” (§ 45 BZRG).
Eventuali dubbi circa la prognosi (favorevole), vanno a carico del condannato.
Richiedendo il consenso del condannato, si tiene conto del “Recht auf Vollverbüßung” e il consenso è revocabile, fino a quando non è stato ancora emanato il provvedimento concessorio dell’”Aussetzung”.
Se il condannato ha espiato metà della pena detentiva inflitta, la facoltativa “Aussetzung”, è possibile, dopo almeno 6 mesi di pena espiata e se la condanna è stata la prima, di durata non superiore a 2 anni di detenzione. Altro presupposto è, che, a seguito di una valutazione complessiva del fatto, per il quale vi è stata condanna, ivi compreso il comportamento durante l’esecuzione della pena già sofferta – siano ravvisabili particolari circostanze (“besondere Umstände”), che giustifichino la concessione dell’”Aussetzung", sempre che alla stessa non ostino interessi di sicurezza pubblica.
Il legislatore, richiedendo, a proposito dell’applicabilità dell’Abs. 2 del § 57 StGB, l’”erstmalige Verbüßung” di una pena detentiva, non superiore a 2 anni, ha subordinato l’”Aussetzung” all’esclusione di qualsiasi previa esecuzione di pena detentiva – per intero o in parte - anche di brevissima durata (pure a seguito di revoca della sospensione condizionale della pena, se vi è stata condanna espiata a seguito di “Jugendstrafe” o condanna a “Strafarrest” durante la prestazione del servizio militare).
Privo di rilevanza, è l’avvenuto sconto di un’”Ersatzfreiheitsstrafe” (pena sostitutiva) in quanto ciò comporterebbe una “Schlechterstellung” di chi non è in buone condizioni economiche, rispetto a chi è in condizioni finanziarie agiate.
Privo di effetto ostativo, è, altresí, l’avvenuto ricovero a seguito della comminazione di una misura di sicurezza.
Mentre l’”Aussetzung”, qualora sussistano i presupposti di cui al comma 1 del § 57 StGB, è obbligatoria e la mancata concessione, deve essere accuratamente motivata, il comma 2 contiene una “Kannvorschrift” nel senso di una scelta discrezionale del giudice,** anche se va osservato, che si tratta di “pflichtgemäßes Ermessen”.
L’”Aussetzung” è di competenza della “Strafvollstreckungskammer” e il condannato deve essere previamente sentito (vi è “Anhörungspflicht”). A tale incombente, deve procedere il collegio e soltanto in via di eccezione, un singolo giudice (BGHSt 28, 138); mai, la direzione della “JVA” (che può soltanto esprimere un parere).
L’”Aussetzung” avviene con ``Beschluss” (ordinanza).
IV
Svizzera
Anche il C.P. elvetico, a proposito della “bedingten Entlassung“, contiene norme analoghe a quelle già viste sopra, ma con alcune particolarità, tutt’altro che trascurabili.
Prevede l’art. 86, che, se il detenuto ha scontato due terzi della pena inflitta, ma, in ogni caso, almeno 3 mesi, l’autorità competente lo libera condizionalmente, se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena, lo “giustifica” e non si debba presumere, che commetterà nuovi crimini o delitti (si badi bene, che si parla di crimini o delitti e non semplicemente di reati (”Straftaten”)).
Scontati due terzi della pena, l’autorità competente esamina d’ufficio, se il detenuto possa essere liberato condizionalmente; a tal fine, richiede una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere previamente sentito.
Se non viene concessa la “bedingte Entlassung”, l’autorità competente è obbligata “a esaminare la questione” (si riportano le parole testuali utilizzate dal legislatore) almeno una volta “all’anno”.
Se il detenuto ha scontato la metà della pena – in ogni caso, almeno 3 mesi – l’autorità competente può, in via eccezionale, liberarlo condizionalmente, qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto, lo giustifichino.
E se è stato inflitto l’ergastolo?
In questo caso, la liberazione condizionale, sussistendo le condizioni di cui al cpv. 1 dell’art. 68 C P, non può essere disposta, prima che siano trascorsi 15 anni in carcere. Se vi sono le condizioni di cui al cpv. 2 del cit. articolo, dopo 10 anni.
L’art. 87 C. P. prevede, che al “bedingt Entlassenen”, deve essere imposta una “Probezeit” corrispondente alla pena residua (“Strafzeit”), ma con durata minima di 1 anno e massima di 5 anni. Di regola, la “Vollzugsbehörde” dispone, che per la durata del periodo di prova, sia nominato un “Bewährungshelfer”. Facoltativa, è l’”Erteilung von Weisungen”.
Se la “bedingte Entlassung” avviene a seguito della comminazione di una pena detentiva inflitta per un reato di cui all’art. 64, Abs. 1, StGB (si tratta di “schwere Straftaten” (per esempio, omicidi premeditati, rapine, violenze sessuali o, comunque, di reati, per i quali è prevista la pena detentiva di 5 anni o superiore)) e se, scaduto il periodo di prova, la “Bewährungshilfe” o le “Weisungen” si appalesano ulteriormente necessarie, al fine di prevenire il pericolo della commissione di reati di cui sopra, il giudice, su istanza della “Vollzugsbehörde”, ha facoltà, di prorogare la “Bewährungshilfe” o le “Weisungen”, da un anno a 5 anni. Il “ritorno in carcere”, ai sensi dell’art. 95, Abs. 5, StGB, è, però, escluso.
Qualora il “bedingt Entlassene”, commetta, durante il periodo di prova, un “Verbrechen” (delitto) o un “Vergehen” (contravvenzione), il giudice competente per la “Berurteilung” di questo reato, dispone il ritorno in carcere.
A proposito della “bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug”, il “BGE” (Corte Suprema Federale), ha emanato, nel 2023, una sentenza, nella quale si è soffermato, in particolare, sui presupposti, per la concessione della stessa, dopo che il condannato abbia espiato due terzi della pena detentiva comminata.
Ha osservato il “BGE”, che in questo caso, non è più richiesto, che il condannato ”werde sich in Freiheit bewähren”, ma soltanto, che è da presumere, che una volta in libertà, con commetterà più “Verbrechen oder Vergehen” (si veda anche BGE 133, IV 201, E 2.2.). La “bedingte Entlassung” costituisce, pertanto, la regola, per cui può essere derogato dalla stessa soltanto “aus guten Gründen” (per validi motivi).
La persona liberata, deve “den Umgang mit der Freiheit erlernen”, il che è possibile soltanto, se è libera.
Va tenuto conto, soprattutto, dell’”inneren Einstellung zu ihren Taten”, vale a dire, se vi è stato un “distacco” dalla vita anteatta e dalle condizioni di vita, in cui verrà a trovarsi dopo la liberazione.
È stato detto, che la persona “dimessa dal carcere”, si possa “in Freiheit bewegen und beweisen”.
Si reputa, che, dopo l’espiazione di due terzi della pena detentiva, il pericolo di recidiva, sia ormai ridotto, qualora venga disposto (anche) un periodo di prova, con l’aggiunta di “Weisungen”. La prospettiva del ripristino della carcerazione per l’espiazione dell intera pena residua, in caso di “Fehlverhalten”, aumenterebbe lo “stimolo” di comportarsi “normkonform”, in misura maggiore, rispetto a quanto ci sarebbe da attendersi, con l’espiazione dell’intera pena inflitta; contribuisce, in modo rilevante, alla risocializzazione del condannato (che, per altro, è l’obiettivo precipuo dell’esecuzione della pena detentiva).
Decisivo, ai fini dell’applicazione dell’art. 86, Abs. 1, StGB, è la comparazione, tra i “vantaggi”, che comporterebbe l’espiazione dell’intera pena e quelli della liberazione condizionale, con imposizione di “Bewährungsmaßnahmen” (sopra esposte); in questo senso, si veda BGE 124, IV, 193 E.
Per quanto riguarda la concessione della “bedingten Entlassung”, all’autorità giudiziaria compete una decisione discrezionale, contro la quale è possibile ricorrere alla Corte Suprema Federale soltanto se l’”Ermessesspielraum” è stato “unterschritten” o vi è stato “Missbrauch” (abuso), con conseguente “Verletzung von Bundesrecht” (violazione del diritto federale).
Alla fine di quest’articolo, alcune brevissime osservazioni sulle differenze tra i presupposti richiesti per la “bedingten Entlassung aus einer Freiheitsstrafe”, come prevista dagli ordinamenti di cui sopra e quanto contenuto nell’art. 176 C P italiano.
L’art. testè citato, richiede, per la liberazione condizionale, anzitutto, che, sulla base del comportamento serbato in carcere, si debba ritenere sicuro il ravvedimento del detenuto, mentre i codici dell’Austria, della RFT e della Svizzera, richiedono l’”Annahme” (“wenn anzunehmen ist”). La liberazione condizionale, secondo il vigente C P, è facoltativa, mentre lo StGB dell’Austria, usa la locuzione (§ 46, Abs. 1) ”ist ihm bedingt nachzusehen”, sia pure alle condizioni ivi indicate; quello della RFT, usa la locuzione (§ 57, Abs. 1, StGB): “setzt… aus”, sia pure con una serie di “wenn” (se) e lo StGB della Svizzera, dispone all’art. 86): “lo libera se…”.
L’art. 176, comma 1, C.P. italiano, presuppone l’avvenuta espiazione di almeno trenta mesi o, comunque, di almeno la metà della pena, qualora il “rimanente” della pena, come si è espresso il legislatore, non superi i 5 anni; per i recidivi di cui al cpv. dell’art. 99 C. P., l’avvenuta espiazione di almeno 4 anni di detenzione e non meno di tre quarti della pena inflitta.
L’ergastolano deve aver scontato, prima di poter chiedere la liberazione condizionale, almeno 26 anni di pena (altro che 15 e, rispettivamente, 10 anni, come visto sopra).
Altro presupposto per la “concessione” della liberazione condizionale, è l’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri, di trovarsi nell’impossibilità, di adempiere. Anche di questo “requisito” per la liberazione condizionale (posto dall’art. 176 C. P. vigente), non vi è menzione nei tre codici esteri.