Contumace e sequestro - § 290 StPO – RFT
Contumace e sequestro - § 290 StPO – RFT
Il § 290 StPO (CPP) prevede, che, qualora contro l´imputato contumace sussistano gravi indizi di colpevolezza, tali da legittimare l´emanazione di un´ordinanza di custodia cautelare in carcere, il giudice ha facoltà, di disporre, con ordinanza, il sequestro di tutti i beni dell´imputato, che si trovano sul territorio della RFT.
La predetta “Vermögensbeschlagnahme”, non è ammissibile, se si procede per un reato, per il quale è prevista (soltanto) pena detentiva fino a sei mesi o pecuniaria fino a 180 "Tagessätze”.
Scopo di questa norma, è di influire sull´imputato, affinche´ compaia, rendendo, in tal modo, possibile, far luogo al dibattimento.
Altro fine della “Vermögensbeschlagnahme”, è quello, di privare l´imputato, dei mezzi economici di sussistenza, necessari per vivere quale “Untergetauchter”. Il sequestro ex § 290 StPO, ha pure una funzione deterrente e, secondo una tesi dottrinaria, ne puo´ trarre “beneficio” pure la p. o., per quanto concerne le richieste di carattere risarcitorio della stessa. Questa tesi, è, pero´, rimasta minoritaria, in quanto il § 293 StPO prevede, che il sequestro debba essere revocato, una volta cessati i motivi, per i quali, è stato disposto (“wenn ihre Gründe weggefallen sind”).
La “Vermögensbeschlagnahme“, non puo´ essere disposta, se sussiste un impedimento assoluto dell´imputato a comparire oppure se all´imputato, che si trova all´estero, non è consentito il ritorno nella RFT (per esempio, se ivi trattenuto contro la propria volonta´).
Presupposto per la “Vermögensbeschlagnahme”, è, che il PM, abbia depositato l´”Anklageschrift” (imputazione) presso il giudice competente per il dibattimento.
In sede di esecuzione, la “Vermögensbeschlagnahme”, è ammissibile, se il condannato si è sottratto all´esecuzione della pena; cio´, al fine di indurlo, a presentarsi presso una “Strafvollzugsanstalt” (stabilimento penitenziario).
Altro presupposto per la “Vermögensbeschlagnahme” è, che, a carico dell´imputato, sussistano gravi indizi in ordine alla commissione del reato. Non e´, invece, necessaria, la sussistenza del pericolo per l´acquisizione di prove o quello di reiterazione del reato.
“Vermögensbeschlagnahme” puo´ essere disposta, se non è noto il luogo, in cui l´imputato si trova e non è possibile accertarlo.
L´avvenuta emanazione di un´ordinanza di custodia cautelare in carcere, non è presupposto indispensabile per la “Vermögensbeschlagnahme”.
Come sopra abbiamo visto, la “Vermögensbeschlagnahme”, non è ammissibile, se si procede per un reato lieve; cio´, in applicazione del “Verhältnismäßigkeitsprinzip” (principio di proporzionalita´).
L´ordinanza, motivata (§ 34 StPO), con la quale è disposta la “Vermögensbeschlagnahme”, non presuppone una previa richiesta da parte del PM e nella stessa, sono indicate le esatte generalita´ dell´imputato; non è, invece, necessaria, l´indicazione (specifica) dei beni da sequestrare, in quanto, con il “Beschluss”, è disposta “nur abstrakt die Beschlagnahme” di tutti i beni patrimoniali, esistenti nella RFT.
Contro la predetta ordinanza, è proponibile “Beschwerde” (reclamo) ai sensi del § 304 StPO; la legittimazione, a proporla, spetta al destinatario del provvedimento; al PM, qualora il giudice abbia rigettato la richiesta.
L´ordinanza dispositiva del sequestro produce effetti, a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul “Bundesanzeiger” (una specie di G.U.). La pubblicazione, è ordinata da chi ha presieduto il collegio, che ha disposto il sequestro.
Altre modalita´ di pubblicità, aggiuntive - come su quotidiani – possono essere previste gia´ nella predetta ordinanza, ma anche successivamente (sempre, pero´, se disposte dal giudice).
Il sequestro priva l´imputato – in modo assoluto – del diritto di disposizione sui beni sequestrati. Questo “Verfügungsverbot”, è operante nei confronti di tutti e non è opponibile la buona fede del terzo. Comunque, in ogni caso, eventuali negozi giuridici, stipulati in violazione del divieto de quo, sono nulli (§ 134 BGB (CC)). Trattasi di “Rechtsgeschäfte gegen ein gesetzliches Verbot” (negozi giuridici contro un divieto di legge) e la nullita´, ivi sancita, si estende, non soltanto a contratti, ma anche a negozi unilaterali. Il divieto di disporre, non è annotato sul Libro Fondiario e la persona, a carico della quale, il sequestro è stato eseguito, non puo´ ottenere informazioni sull´amministratore dei beni posti sotto sequestro.
Gli effetti del provvedimento di sequestro, si producono a decorrere dalle ore 24 del giorno, in cui è avvenuta la prima pubblicazione.
La comunicazione dell´ordinanza di sequestro all´autorita´ competente a nominare un curatore all´imputato contumace, è incombenza di chi ha presieduto il collegio, che ha adottato l´ordinanza; è in facolta´, pure, del PM.
Scopo della “Pflegschaft” (curatela), è di assicurare la tutela degli interessi dell´imputato, attraverso una regolare amministrazione dei beni oggetto di sequestro; in particolare, a evitare, anche, la dispersione degli stessi.
Per la curatela, trovano applicazione i §§ 1911 e seguenti BGB (CC) in quanto compatibili.
Presupposto per la curatela, è - in linea di massima – che l´imputato sia proprietario di beni siti nella RFT.
La curatela non è esclusa, qualora l´imputato abbia nominato un proprio rappresentante.
Competente per la nomina del curatore, è l´”Amtsgericht”. Per quanto concerne la competenza per territorio, vanno applicati i §§ 340, 341, 272 FamFG.
Contro l´”Anordnung der Pflegschaft“, legittimato a proporre “Beschwerde“ (reclamo), è l´imputato; in caso di rigetto dell´istanza “auf Pflegschaft”, la legittimazione spetta al PM.
Il curatore amministra – nei limiti definiti nel provvedimento di sequestro – tenendo conto degli interessi, non soltanto della persona, contro la quale è stata emanata l´ordinanza di sequestro, ma anche di quelli dello Stato.
La curatela cessa, a seguito di provvedimento del “Vormundschaftsgericht”, con il quale il sequestro è stato revocato oppure se sono venuti meno i presupposti per questo provvedimento.
Il sequestro è revocato dal giudice, che l´ha disposto, udito il PM, qualora siano venuti meno i presupposti legittimanti questo provvedimento. Cio´ si verifica, in particolare, se sono venuti meno gli indizi a carico dell´imputato, oppure non è stata accolta l´istanza “auf Eröffnung des Hauptverfahrens” (dibattimento) oppure se vi è stato provvedimento di archiviazione. Parimenti, se il dibattimento puo´ essere celebrato a seguito di comparizione dell´imputato.
Va anche notato, che il giudice – entro congrui intervalli – è obbligato, a “verificare “ – d´ufficio – se il sequestro debba essere eventualmente revocato. In tale sede, deve tenere conto del principio di proporzionalita´ e dello scopo perseguito con la “Vermögensbeschlagnahme”.
Il provvedimento di revoca, viene pubblicato, con le stesse modalita´, previste per quello concessionario e ha effetto, con la data di pubblicazione di questo provvedimento.
Se la pubblicazione del provvedimento di sequestro, è avvenuta sul “Bundesanzeiger” ai sensi del § 291 StPO, deve essere disposta la cancellazione dello stesso, entro un mese a decorrere dalla data del provvedimento di cancellazione.
La cancellazione è comunicata al “Vormundschaftsgericht”; cio´, ai fini della revoca della curatela.
L´istituto della “Vermögensbeschlagnahme”, come configurato dai §§ 290 e seguenti StPO, è stato criticato, in quanto il presupposto dell´avvenuta “Anklageerhebung”, consente di trasferire (“tempestivamente”) denaro all´estero e sottrarre, cosí, almeno parte del denaro, allo “Zugriff” della giustizia. Ricordiamo, che il sequestro ex § 290 StPO, puo´ avere a oggetto soltanto beni patrimoniali, che siano siti sul territorio della RFT.