Segreto d'ufficio – Abrogazione – Austria

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Segreto d´ufficio – Abrogazione – Austria

 

Con decorrenza 1.9 25, in Austria, il segreto d´ufficio (“Amtsgeheimnis”- “Verschwiegenheitspflicht”, salvo poche eccezioni, è stato abrogato, a seguito dell´entrata in vigore dell´”Informationsfreiheitsgesetz – IFG” (Legge sulla libertà delle informazioni).

Èstato introdotto un “Grundrecht auf Zugang zu staatlichen Informationen” (un diritto fondamentale all´accesso a informazioni di istituzioni pubbliche) e “eine umfassende Transparenz“ (un´ampia trasparenza), con la previsione di una “proaktiven Veröffentlichung von Informationen, nel senso che, in certi casi, Stato, Länder, Comuni e altri enti, sono obbligati, a pubblicare documenti, anche senza che vi sia istanza da parte di privati. E` un diritto soggettivo dei cittadini, di poter chiedere (e ottenere) informazioni alla PA.

La “proaktive Veröffentlichung” si concreta nell´obbligo, degli enti di cui sopra, di pubblicare documenti e informazioni di interesse generale, nell´”Informationsregister” (Registro delle informazioni). I cittadini sono facoltizzati, a richiedere, alla pubblica amministrazione, informazioni specifiche di cui è in possesso.

Con l´”Informationsfreiheitsgesetz IFG”, si èvoluto “inaugurare una nuova era nei rapporti tra enti pubblici e cittadini, “ein neues Verständnis des Staates“, un diritto soggettivo garantito dal B-VG (Costituzione federale).

Si èparlato di un “neuen Verständnis des modernen Staates (di un a nuova concezione dello Stato moderno).

Èda notare, che l´obbligo di informazione, vale, non soltanto, per enti pubblici, ma anche per determinate “private Stellen”, come, per esempio, per imprese commerciali, controllate dallo Stato o nelle quali lo Stato ha comunque una partecipazione maggioritaria (“Mehrheitsbeteiligung”) e per certe fondazioni.

Enti statali devono rendere pubblici contratti, il cui “valore”, è pari a 100.000 Euro oppure superiore.

Le richieste di informazioni – in pochi casi – possono essere anche anonime; possono riguardare pure e-mails, relazioni, consulenze, riprese sonore o visive.

I documenti devono essere accessibili “barrierefrei” e a tal fine è (stata) istituita la “Plattform data.gv.at”.

Non accessibili, sono informazioni, la cui pubblicazione potrebbe costituire pericolo per la sicurezza nazionale oppure portare nocumento alla concorrenza nel settore commerciale, alla diffusione di segreti aziendali o di dati strettamente personali.

Con l´IFG, sia pure con l´eccezione per i Comuni aventi meno di 5.000 abitanti, il legislatore ha voluto fare un passo verso un’”offenen Verwaltung” (una PA “aperta”). Va perònotato, che l´accessibilità, non è garantita per documenti; che sono “in Vorbereitung” (in via di preparazione) o comunque non ancora completati.

Per comprendere meglio la “portata” innovativa dell´IFG, appare opportuno, fare un breve “escursus” storico.

 Nel gennaio 1793, l´imperatore, con “Handschreiben”, aveva raccomandato, di “sorvegliare” con particolare cura, l´osservanza dell´”Amtsverschwiegenheit” dei pubblici dipendenti.

Poi, nel 1925, L´”Amtsverschwiegenheit”, è stata ”recepita” nella Costituzione federale.

I primi tentativi – falliti – di abrogare la ”Amtsverschwiegenheit”, in epoca “moderna”, risalgono al 2011. Èpoi del 2014, un disegno di legge, che è andato “in Begutachtung”. Tuttavia, questo disegno di legge, non veniva, nèdiscusso, nè approvato dal “Nationalrat” (e dal “Bundesrat”). Soltanto nell´ottobre 2023, i partiti al Governo, sono riusciti a trovare un accordo su un disegno di legge ministeriale, poi approvato nel 2024 dai due predetti organi legislativi.

Come risulta da quanto sopra esposto, l´”Amtsverschwiegenheit”, per ben 100 anni, ha “resistito”; era una “Verfassungsbestimmung” in Austria. Èstata indicata come il mezzo piùimportante di supporto” del “burocratismo”.

L´entrata in vigore dell´IFG, posticipata di parecchio tempo rispetto all´avvenuta approvazione (gennaio 2024- Nationalrat – febbraio 2024 Bundesrat), è stata disposta, per dare tempo agli uffici amministrativi, di adeguarsi alla nuova normativa.

L´IFG, oltre a garantire maggiore trasparenza, è favorevole pure alla cosiddetta aktiven Bürgerbeteiligung (partecipazione attiva dei cittadini alla “gestione della cosa pubblica”):

l’”Amtsverschwiegenheit” era stata criticata parecchio gi’ànel secolo scorso, in quanto si è trattato, di un “sehr dehnbaren Begriff, der jedes Missbrauchs fähig ist” (di un concetto molto “elastico”, suscettibile di ogni abuso!). La segretezza era sancita (proprio) a carico del cittadino, che, con le sue imposte e tasse, finanziava (e tuttora finanzia) l´”apparato burocratico”. Anche per questo motivo, l´”Ende der Geheimniskrämerei” - assicurata, in gran parte - dall´”Amtsverschwiegenheit”, è stato salutato con favore dalla popolazione austriaca.

Il § 1 dell´IFG (il cui titolo completo è: “Bundesgesetz über den Zugang zu Informationen”), elenca gli enti (non soltanto pubblici), tenuti a rilasciare le informazioni richieste, risp. tenuti a pubblicarle. Informazioni di interesse generale, sono quelle, che interessano le persone in genere o sono comunque rilevanti per le stesse.

Competente (§ 3 IFG) per la pubblicazione, è l´ente, che ha redatto il documento oppure l´ha “in Auftrag gegeben”.

La “proaktive Informationspflicht” (che riguarda anche la giurisdizione (ordinaria e amministrativa)), è disciplinata dal § 4 IFG. Prevede questo paragrafo, che gli obbligati alla pubblicazione, devono provvedere “ehest möglich” (appena possibile) e in modo, che l´informazione sia accessibile, via Internet, a chiunque, salvo che ostino motivi di segretezza (che l´"IFG" specifica e indica tassativamente al § 6 (intitolato: ”Geheimhaltung”)). L´obbligo sussiste, fino a quando vi sia un interesse pubblico e attuale all´informazione. Comuni con meno di 5.000 abitanti, non hanno quest´obbligo, ma la pubblicazione è pur sempre facoltativa.

La “Geheimhaltung” (segretezza) permane, nel senso che, neppure a richiesta, l´informazione deve essere resa accessibile nei casi indicati dal citato § 6 e per le esigenze ivi specificate. Va peròtenuto conto, del principio della “Verhältnismäßigkeit” e della “Meinungsäußerungsfreiheit”.

In che modo, si accede alle informazioni?

L´accesso puòavvenire per iscritto, oralmente, per via telefonica o con ogni prevista modalit’àtecnica. Ovviamente, la richiesta dell´informazione, deve essere il piùpossibile precisa e se la stesa, è stata avanzata oralmente o a mezzo telefono, puòessere richiesta la forma scritta, qualora siano ravvisabili imprecisioni.

L´organo richiesto, non competente, trasmette l´istanza, senza indugio, a chi di competenza e informa l´istante dell´avvenuta trasmissione.

Il procedimento per l´ottenimento di un´informazione, è un “behördliches Verfahren” (procedimento amministrativo) ai sensi dell´art. 1, Abs. 2, Z. 1, EGVG (§ 7 IFG).

L´accesso all´informazione, come gi’àdetto, deve essere concesso, senza dilazione, ma comunque, al piùtardi, entro 4 settimane dalla ricezione dell´istanza da parte dell´organo competente.

Sussistendo motivi particolari, per i quali alla richiesta non possa essere dato seguito entro le predette 4 settimane, il termine per l´accesso, puo´essere prorogato di altre 4 settimane. Di ciòva reso edotto il richiedente, con indicazione dei motivi ostativi.

L´informazione deve essere resa accessibile, nei limiti possibili, direttamente; è peròammissibile, il rinvio a informazioni gi’àrese pubbliche.

L´accesso all´informazione va negato, qualora la richiesta appaia palesemente infondata o se l´accesso determinerebbe un rilevante e sproporzionato aggravio di lavoro per l´organo richiesto (§ 9, Abs, 3, IFG).

Qualora il richiesto accesso non venga consentito, su istanza scritta del richiedente, l´organo compente per l´accesso, è obbligato a emettere “Bescheid” entro due mesi dalla ricezione dell´istanza.

Contro il predetto “Bescheid” è proponibile ricorso. Il TAR deve decidere entro 2 mesi.

Istanze intese a ottenere l´accesso a documenti, altre richieste avanzate nel relativo procedimento o “Bescheide”, sono esenti da “Abgaben und Gebühren” previste dal “Bundesverwaltungsabgabengesetz”. La stessa cosa vale per le “Verwaltungsabgaben” dei Länder e dei Comuni.

I paragrafi 13 e segg. IFG, contengono la disciplina, alla quale sono sottoposti “Private Informationspflichtige” (privati, tenuti a consentire l´accesso a informazioni); si tratta di fondazioni e imprese commerciali, soggette al controllo della Corte dei conti (federale o di un Land) e per le quali trova applicazione la normativa di cui sopra, salvo deroghe previste dal § 13 IFG.

Non accessibili sono informazioni, la cui riservatezza è necessaria ai fini del mantenimento della concorrenza nel settore commerciale. Le informazioni accessibili, sono ottenute a seguito di apposita richiesta, nella quale è indicato, che la stessa è proposta ai sensi dell´IFG. L’identità del richiedente deve essere adeguatamente provata. In caso di diniego dell´accesso, se per la “Beschwerde” non è competente il “Bundesverwaltungsgericht”(Cons. di St.), la competenza spetta al TAR del Land, nel quale fondazione o impresa hanno la propria sede.

Se il richiesto accesso è stato negato, il richiedente, entro 4 settimane a decorrere dalla data, in cui l´informazione avrebbe dovuto essere “fornita”, puòrivolgersi al TAR. In caso di inosservanza del termine suddetto, è ammissibile richiesta di rimessione in termine (“Wiedereinsetzung in den vorigen Stand”), se il richiedente prova, di non essere stato in grado di osservarlo, per un fatto imprevedibile o per un “unabwendbaren Ereignis” (evento inevitabile) e se a esso richiedente, non è imputabile colpa alcuna oppure colpa soltanto lieve (“minderen Grades”).

L´istanza di rimessione in termine, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la richiesta di informazioni e i motivi del mancato accoglimento della stessa (come comunicati dall´autorit’àadita)

b) la denominazione della fondazione o dell´impresa commerciale (ricorrente)

c) i motivi, dai quali risulta l´asserita illegittimità del diniego

d) indicazioni, che consentano di stabilire, se il termine per l´accesso alle informazioni, è scaduto e se la richiesta è stata proposta tempestivamente.

Istanza e deduzioni sono depositate direttamente (“unmittelbar”) presso il TAR, il quale comunica alle parti, la data dell´udienza, con facolt’àdi dedurre.

Il TAR si pronunzia sulla richiesta entro 2 mesi dalla data di deposito dell´”Antrag”.

Se il diniego di informazioni si è appalesato illegittimo, il TAR è obbligato a pronunziare, che debba essere dato accesso alla richiesta di informazione oppure, eventualmente, entro quali limiti.

Il § 15 IFG contiene una “Verfassungsbestimmung” e prescrive, che la “Datenschutzbehörde” (Autorit’àdi protezione dati) consigli e supporti l´attivit’àdegli organi, tenuti a “fornire” informazioni, con istruzioni scritte e offrendo corsi di aggiornamento.

Altro obbligo incombente alla “Datenschutzbehörde”: evaluazione dell´IFG e informare l´opinione pubblica, circa la propria attivita´.

Nei limiti, in cui altre leggi (federali o dei Länder) in materia di accesso a informazioni, prevedono una disciplina particolare per quanto concerne l´accesso a informazioni oppure sono stati istituiti particolari registri elettronici, l´IFG non trova applicazione.

La “Vollziehung” (l´applicazione) dell´”IFG”, è demandata:

  1. al Governo federale, risp. ai Governi dei Länder
  2. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d´intesa con il Ministro federale per quanto riguarda il cosiddetto Informationsregister (di cui al § 5 “IFG”)
  3. al Ministro delle Finanze, per quanto concerne l´esenzione da diritti e tasse
  4. al Ministro della Giustizia, per quanto concerne la previsione di cui al § 15 “IFG”.

Le norme di attuazione, con riferimento alla previsione sub 2), saranno emanante dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d´intesa col Ministro delle Finanze, mentre sar’àil Ministro delle Finanze, a emanarle con riferimento a quanto sub 3).

Per il resto, è competente il Presidente del Consiglio dei Ministri.