Austria - “Bundesstaatsanwaltschaft” – Istituzione - È la volta buona?
Austria - “Bundesstaatsanwaltschaft” – Istituzione - È la volta buona?
Da anni si discute in Austria sull’istituzione di un organo per sottrarre il PM all’influenza della politica (e dei politicanti).
Secondo la vigente normativa, il PM è soggetto a “Weisungen” (“direttive”) e questa soggezione comporta, come è stato detto (e come è facile da capire), una “Verquickung von Politik und Justiz”. Attualmente, il ministro della Giustizia, è l’”oberste Fachaufsicht” sulle Procure.
Nella prima decade di luglio 2025, i partiti, che formano la coalizione governativa, hanno trovato un accordo – di massima – sull’istituenda “Bundesstaatsanwaltschaft”, che – almeno formalmente - dovrebbe garantire, che la politica, non potrà (più) influire – almeno direttamente/indirettamente - su procedimenti penali in corso. Non sarà più possibile, una “begleitende Kontrolle laufender Ermittlungen “ (un controllo delle indagini in corso).
Al vertice della suprema “Anklagebehörde” – quale “oberste Weisungsbehörde” – sarà un organo collegiale, composto di tre persone (“Dreiergremium“), nominato per la durata di sei anni, con esclusione di un altro “mandato“, una volta scaduti i sei anni in carica.
La presidenza della “Bundesstaatsanwaltschaft”, d’ora in poi anche indicata con l’abbreviazione “BuStat”, cambia con cadenza biennale.
La “BuStat” dovrebbe agire quale “weisungsfreie und unabhängige oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde” (organo supremo e indipendente in materia di indagini preliminari). **
Il cosiddetto Weisungsrat (di cui abbiamo trattato in un nostro articolo, mesi orsono), sarà abolito e la “Generalprokuratur” esistente, integrata nella “Bundesstaatsanwaltschaft”.
È prevista una riduzione delle “Berichtspflichten” (obblighi di informazione dei superiori sulla "progressione” di rilevanti “tappe” nelle indagini).
Come sarà nominato il predetto “Dreiergremium”?
Su proposta di una commissione - definita indipendente - istituita dal ministero dell Giustizia del “Nationalrat”, nonchè del Governo federale. Se venisse istituita la “BuStat”, secondo alcuni, ciò costituirebbe una cesura di portata storica, dati i poteri – attuali – del ministero della Giustizia sui PM.
Non sono pochi, che ricordano l’avvenuta “politische Einflussnahme” su alcuni – importantissimi - procedimenti penali contro…., in cui le indagini, non potevano essere…. proseguite, perchè, era stato detto: “Die Suppe ist zu dünn….”. Era stato il ministro della Giustizia ad avere l’ultima parola.
La legge istitutiva della “BuStat” dovrà essere deliberata dal Nationalrat con la maggioranza di due terzi, il che rende necessario l’”appoggio”, da parte di almeno uno dei partiti, non facente parte dell’attuale maggioranza governativa (composta di 3 partiti), trattandosi di una modifica della Costituzione federale (“B-VG”).
Sulla “BuStat”, sarà esercitata “eine effektive parlamentarische Kontrolle” (controllo parlamentare effettivo).
Per quanto concerne il “Weisungsrat”, istituito circa un decennio fa, esso non ha garantito l’indipendenza del PM dal potere politico, per cui, come è già stato detto sopra, sarà abolito.
La progettata istituzione della “BuStat”, ha incontrato, per lungo tempo, l’avversione di politici di rilievo, che avrebbero preferito, anzichè un collegio, una singola persona al vertice di quest’organo. C’è stato, chi ha osservato, in proposito, che vi è un solo “Bundeskanzler” (Presidente del Consiglio dei ministri) e non tre. Gli avversari del “Dreiergremium”, hanno osservato, che le decisioni, spesso, devono essere adottate con urgenza; urgenza, alla quale osterebbe la composizione collegiale (i tre membri sono “gleichberechtigt”, per cui, all’interno di quest’organo, non vi è gerarchia).
Faranno parte della “Bundesstaatsanwaltschaft”, PM e giudici esperti in materia penale, con una “Berufserfahrung” di almeno 10 anni.
L’accordo sull’istituzione della “BuStat” sarebbe avvenuto in un momento, in cui la Commissione dell’UE, in una relazione, aveva criticato la “politische Einflussnahme auf die Postenbesetzung der Justiz”…..(l’influenza della politica in occasione delle nomine nel settore giudiziario)
Anche fatti emersi in concomitanza con il “suicidio” di un alto funzionario del ministero della Giustizia, non hanno gettato una luce favorevole sul modo, in cui sono stati “nominati”, recentemente, vertici…. di uffici giudiziari.
Per non parlare delle nomine dei giudici amministrativi (dei “Verwaltungsgerichte”); nelle stesse, non sono garantiti, ha rilevato la Commissione UE, “europäische Standards” (e, forse, non soltanto in Austria……).
Inoltre, è stato rilevato, che in Austria dovrebbe essere limitato il cosiddetto Lobbyismus. L’istituzione del “Transparenzregister” (Registro di trasparenza), si è rivelata, in proposito, di scarsi risultati pratici.
Altro punto dolente, sempre secondo l’UE, è la mancanza di norme efficienti in materia di “Offenlegung von Vermögenswerten und Interessen” dei membri del Parlamento; l’attuale disciplina, si è appalesata piuttosto carente.
Progressi significativi, vi sono stati, invece, in materia di strumenti atti a reprimere i reati di corruzione; va quindi salvaguardata l’indipendenza e l’operatività dell’”Antikorruptionsstaatsanwaltschaft” (Procura Anticorruzione), che alcuni… vedrebbero come il fumo negli occhi o, almeno, come “ostacolo”, grave, al perseguimento dei propri affari…. e interessi.
La “Medienaufsicht” adempie, invece, in modo “accettabile”, le proprie funzioni, anche se non può essere sottaciuto, il peggioramento della situazione economico-finanziaria dei media. Dovrebbe essere rafforzata la disciplina concernente la “Verteilung der staatlichen Werbung” (la distribuzione della pubblicità finanziata da enti pubblici), circoscrivendo “preferenze” accordate (ovviamente) a media di un certo colore politico, graditi all’inserzionista. In proposito, l’UE ha rivolto “raccomandazioni” all’Austria.
L’accordo, al quale i partiti al Governo sono pervenuti sulla “BuStat”, è stato (già) criticato da autorevoli esponenti, come, per esempio, dall’ex presidente della Corte Suprema (“OGH”).
A parte l’evidente tardività della progettata riforma, con essa, non sarebbe stato rispettato il principio della divisione dei poteri. L’ingerenza della politica nella giustizia, continuerebbe a persistere (come abbiamo visto sopra); questa “censura” non sarebbe, di certo, infondata. Una “seria” “Gewaltenteilung” (divisione dei poteri), esige un chiaro discrimine, tra potere esecutivo e giudiziario.
Soltanto cosí, la fiducia dei cittadini nella giustizia può essere garantita (o, forse meglio, ristabilita).
Il fatto, che i candidati alla “BuSta” verranno scelti da una commissione – di nomina ministeriale (!) – non escluderebbe ingerenza, almeno indiretta, della politica su un organo di “vitale importanza” per l’indipendenza della giustizia penale. La “ripartizione” dei componenti: uno a me, uno a te, un altro, ancora, a un terzo, dovrebbe, in ogni caso, essere evitata (e appartenere al passato!). Anzichè di riforma, in tal caso, si avrebbe, è stato detto, null’altro, che la “cementificazione” dell’attuale “situazione”.
Le “Berichtspflichten” (informazioni ai superiori su decisioni di rilievo nel corso delle indagini) sarebbero accettabili, soltanto se d’obbligo a conclusione delle indagini.
Male lingue sostengono, che l’accordo sulla “BuStat” sarebbe stato reso possibile, soltanto perchè i due partiti “minori” della coalizione governativa, si sono dichiarati disposti a non “ostacolare” la progettata legge sulla “Messenger-Überwachung”, postulata, a gran voce, da quello maggioritario.
Al predetto accordo, seguirà l’elaborazione di un disegno di legge, che, nel tardo autunno c.a., verrà “in Begutachtung geschickt” e, nell’ambito della quale, potranno essere formulate proposte di modifica (e di miglioramento….).
L’attuale ministra della Giustizia, ha detto, che l’istituzione della “BuSta”, sarà un ulteriore passo, verso una giustizia, che “meriti” la fiducia della popolazione e che sarebbero passati i tempi, in cui alcuni (tra cui politici e politicanti), potevano non soltanto pensare, “dass sie es sich richten können” (vale a dire,“aggiustare” i (“loro”) processi).
Come sopra accennato, per rendere possibile l’istituzione della “BuSta”, sono progettate modifiche e integrazioni della Costituzione federale (“B-VG”).
L’introducendo art. 90 a, Abs. 2, B-VG, prevederà, che la “BuSta” sarà composta da un dirigente e da “Generalanwälten”. Il dirigente verrà scelto tra i “Generalanwälte” (Proc. Gen.), e tra quelli in servizio presso l’attuale “Generalprokuratur” (Proc. Gen. presso la Suprema Corte); inoltre, tra giudici in servizio presso le Corti d’Appello.
La “BuStat” eserciterà le proprie funzioni di carattere ispettivo e avrà la “Weisungsfunktion” – collegialmente - attraverso “Dreiersenate” – fatta eccezione per il dirigente (“Leiter”), che non apparterà a nessuno dei “Dreiersenate” (Art. 90 a, Abs. 3, B-VG), con l’eccezione che vedremo. La “BuSta” (contro le cui decisioni, non sarà ammissibile proporre gravame) opererà (almeno cosí è previsto), in piena indipendenza. Il dirigente della “BuStat”, al fine di garantire l’uniformità delle decisioni e qualora debbano essere risolte questioni di fondamentale importanza, ha facoltà, ”einen verstärkten Senat einzuberufen” (di cui fanno parte i componenti di tutti i “Dreiersenate”). Soltanto in tal caso, quest’organo è presieduto dal dirigente della “BuSta”.
Il dirigente rappresenta la “BuSta” verso l’esterno ed è obbligato a riferire – annualmente – al “National- e al Bundesrat”, vale a dire, a entrambe le Camere del Parlamento, sulle impartite "Weisungen” (dopo che i relativi procedimenti saranno stati definiti).
I membri dei suddetti organi parlamentari, sono facoltizzati, a richiedere, al dirigente della “BuSta”, informazioni scritte su provvedimenti adottati in materia ispettiva e sulle “Weisungen” date; inoltre, possono richiedere la presenza del dirigente in occasione di riunioni delle Commissioni parlamentari.
Il “Nationalrat” – col voto favorevole di almeno la metà dei propri componenti e a maggioranza di due terzi dei voti espressi – ha facoltà, di chiedere alla Corte costituzionale, la destituzione del dirigente della “BuSta”, qualora, nell’esercizio del proprio ufficio, gli siano imputabili gravi violazioni di legge. Con legge federale, saranno dettate norme attuative, concernenti la “Bundesstaatsanwaltschaft” (art. 90 c, B-VG).
Modifiche di carattere formale, sono previste dall’art. 138 b, B-VG.
Le attuali competenze della “Generalprokuratur” presso la Corte Suprema, “passeranno” alla “BuSta” con l’entrata in vigore della legge di riforma costituzionale.
Il dirigente della “BuSta”, assumerà, in via interinale, la direzione della “Generalstaatsanwaltschaft” e i Procuratori in servizio presso la “Generalprokuratur”, entreranno a far parte della “BuSta”.
** Tornano alla mente le parole di Aristofane – “Le Vespe”: “Per Eracle, meglio rinunciare a cogliere in flagrante quel ladro di Cl……”. Già allora, sembrava, meglio, “astenersi”, che…
In un altro “passaggio”, sempre delle “Vespe”, leggiamo: “E se ha rubato, perdonalo; non è istruito…non gli hanno insegnato… a suonare la cetra”.