Operazione estetica – Obblighi d´informazione del paziente – Suprema Corte – Austria – RFT “Patientenrechtsgesetz”
Operazione estetica – Obblighi d´informazione del paziente – Suprema Corte – Austria – RFT “Patientenrechtsgesetz”
Nel 2025, l´OGH austriaco ha emanato un´interessante ordinanza in materia di responsabilita´ medico-chirurgica, in particolare, nel caso d´intervento di rinoplastica.
La Suprema Corte si è soffermata sull´”Aufklärungspflicht” (obbligo d´informazione del paziente, prima dell´intervento), su chi incombe quest´obbligo, sull´”ampiezza” dello stesso e sulle conseguenze di un´eventuale mancata – oppure insufficiente – informazione del paziente.
Nel caso sottoposto al vaglio dell´OGH (quale “Revisionsgericht”), il medico aveva sottoposto la ricorrente a rinoplastica il 4.12.2018.
Prima di quest´intervento, in data 16.10 18 e 19.11.18, il sanitario aveva condotto “umfassende Informationsgespräche” con la paziente. Tuttavia, aveva omesso di renderla edotta del rischio che, in sede di rinoplastica, non sempre, è possibile “modellare” esattamente il “Nasenrücken” (dorso del naso), per cui possono rimanere “residui”, che causano dolori, specie a chi porta occhiali.
Ha affermato il sanitario (resistente), che, se esso avesse informato – di questo rischio – la paziente, essa, ugualmente, avrebbe acconsentito all´intervento chirurgico.
Cio´ premesso, la ricorrente, asserendo che il medico avrebbe contravvenuto all´”ärztlichen Aufklärungspflicht”, ne aveva chiesta la condanna al pagamento di 19.300 Euro a titolo di risarcimento danni e all´accertamento della responsabilita´ dello stesso, per tutte le future conseguenze (“für sämtliche zukünftigen Folgen”).
Il convenuto contestava la pretesa violazione dell´”Aufklärungspflicht” e chiedeva la reiezione della domanda attorea.
Il giudice di 1° grado rigettava la domanda, pur dando atto, che il convenuto, non aveva informato la paziente sul rischio di cui sopra; tuttavia, tra la violazione del dovere d´informazione della paziente e il danno, non vi sarebbe nesso causale.
Proposto appello dalla paziente, il giudice di 2° grado rigettava il gravame, ma ammetteva l´”ordentliche Revision”, proposta dalla paziente. Ha osservato, questo giudice, che la paziente, non aveva dedotto, di non essere stata informata sul rischio, che poi si è verificato.
Nella “Revisionsschrift” (ricorso) la paziente aveva chiesto la riforma della sentenza d´appello e l´accoglimento delle richieste formulate in 1° grado; in subordine, l´annullamento della gravata sentenza.
Pare opportuno, esporre, brevemente, il contenuto del § 5, Abs. 1, "ÄsthOpG" (Legge, che disciplina gli interventi di chirurgia estetica).
Al medico viene fatto obbligo, prima dell´effettuazione di un´operazione estetica, di informare il paziente (nel caso nostro, la paziente), circa:
- il metodo, che verra´ adottato in sede d´intervento
- l´importanza e la “portata” dell´intervento
- i medicinali impiegati e gli effetti, collaterali, che dagli stessi possono derivare
- i possibili trattamenti alternativi
- gli attesi “risultati” dell´intervento e possibili “Abweichungen” (difformita´)
- gli “inconvenienti (“Unannehmlichkeiten”), che all´intervento possono conseguire, nonche´ i postumi dello stesso, quali formazioni di cicatrici e complicazioni, gli effetti negativi sul funzionamento di organi
- la durata prevedibile dell´inabilita´ al lavoro e la necessita’ di ulteriori interventi “correttivi” futuri
- i pericoli connessi all´intervento
- le spese complessive derivanti dall´intervento ed eventuali ulteriori “costi”.
Le informazioni del paziente, devono avvenire oralmente e per iscritto in una lingua comprensibile per un profano; un´eventuale rinuncia a questi adempimenti, sono prive di effetti.
Ha osservato l´OGH, preliminarmente, che la “Revision” della paziente, è inammissibile, difettando un´”erhebliche Rechtsfrage” ai sensi del § 502, Abs. 1, ZPO (CPC); di conseguenza, essa Corte si limiterà all´esposizione dei motivi di rigetto, degli “Zurückweisungsgründe” (§ 510, Abs. 3, S. 4, ZPO (CPC)).
La responsabilita´ del medico – in caso di violazione dell´”Aufklärungsgebot” - è circoscritta al rischio, di cui avrebbe dovuto rendere edotta la paziente (RS 0026783). Inoltre, anche nell´ambito di applicazione dell´”ÄsthOpG”, al sanitario non è preclusa la facolta´ di provare, che la paziente, pure in caso di sufficiente “Aufklärung”, avrebbe prestato, cio´ nonostante, il consenso all´intervento. Si è riferito, l´OGH, in proposito, alla propria sentenza 9 Ob 47/32 m.
La ricorrente in Revision, non ha addotto motivi, per cui non si dovrebbero seguire i principi indicati nell´”Erkenntnis” 9 Ob 47/32 m. L´OHG ha ritenuto provato, che il medico abbia informato la ricorrente – oralmente e per iscritto - in una lingua “accessibile” anche a un profano - su “inconvenienti” e conseguenze (anche future) dell´operazione. Nel caso in esame, secondo Suprema Corte, difetta la prova tra mancata (o insufficiente) informazione e il rischio, che poi si è concretato nei modi che sopra abbiamo esposto.
Ha osservato, poi, l´OGH, che è giurisprudenza costante di essa Suprema Corte, che la responsabilita´ medica, in caso di violazione dell´”Aufklärungspflicht”, è limitata al verificarsi del rischio, di cui il medico avrebbe dovuto informare il paziente (RS 0026783).
Gia´ in una precedente sentenza (9 Ob 47/23 m), essa Suprema Corte aveva statuito, che, qualora il medico avesse omesso di adempiere il dovere d´informazione (sancito dal § 5 ÄsthOpG), per cui l´intervento chirurgico si prospetterebbe, di per se´, come “rechtswidriger Eingriff in die körperliche Integrität”, tuttavia, al medico non puo´ essere negata la facolta´ di provare, che il paziente – anche a seguito di sufficiente informazione (“bei ausreichender Aufklärung”) – avesse ugualmente prestato il consenso all´intervento chirurgico.
La ricorrente in “Revision”, non aveva addotto motivi, per cui questo indirizzo giurisprudenziale non dovesse essere piu´ seguito.
Ha ribadito la Suprema Corte, che, anche se la paziente fosse stata resa edotta del rischio, che poi si è verificato, ugualmente avrebbe acconsentito all´operazione, per cui sarebbe ravvisabile “fehlende Kausalität” tra la pretesa omissione e i lamentati postumi dell´intervento chirurgico.
Cio´ premesso, la “Revision” veniva rigettata (“wird zurückgewiesen”) con il carico delle spese.
Per quanto concerne la RFT, “Patienteninformation und Patientenaufklärung”, sono disciplinate dal BGB (CC) ai §§ 630 c, Abs. 2, S. 1 und 630 e, Abs. 1 und Abs. 2, S. 1.
Questi paragrafi sono entrati in vigore nel febbraio 2013 per effetto del cosiddetto Patientenrechtsgesetz, nel quale il legislatore ha, in gran parte, “recepito” decisioni precedenti del “BGH” (Corte Suprema Federale) in materia, non soltanto d´informazione del paziente sull´intervento chirurgico, ma anche dei rischi connessi con lo stesso (il BGH aveva distinto “Eingriffs- Sicherungs- und Risikoaufklärung”). Il § 630 d, BGB, specifica i “requisiti” della cosiddetta Einwilligungserklärung (dichiarazione di consenso); in particolare, quando questa deve essere raccolta, il contenuto della medesima, le modalita´. Alla base dell´”Einwilligungserklärung”, è il fatto, che – in linea di principio – ogni intervento ha effetti sulla vita e la salute del paziente. L´”Einwilligung” costituisce un “Rechtfertigungsgrund”.
“Patieneninformation und Patientenaufklärung” sono, in linea di massima, di competenza esclusiva di un medico autorizzato a eseguire un intervento del genere; non, invece, personale infermieristico, anche se è presente un medico.
E´ ammessa la “delega” di un altro medico della stessa specializzazione? La risposta è affermativa. Tuttavia, al medico “delegante”, incombe una funzione di controllo sull´operato del “delegato”.
Le informazioni sull´intervento (la cosiddetta therapeutische Aufklärung), devono essere fornite al paziente, che sara´ sottoposto all´”ärztlichen Maßnahme”, sempre che sia capace di esprimere validamente il proprio consenso e in grado di rendersi conto dell´importanza e portata dell´esprimenda “Einwilligung”.
Quando il paziente deve essere informato dal medico? Ovviamente, prima dell´intervento (salvo urgenza); in ogni caso, con un anticipo tale, da consentire al paziente, di prendere una decisione, che sia, “wohlüberlegt” (ben ponderata) in relazione ai “vantaggi” e agli “svantaggi”, che l´intervento comporta. L´informazione deve comprendere pure il decorso dell´intervento. E se alla paziente vengono consegnarti documenti? Essi non sostituiscono la “mündliche Aufklärung”, di cui, in ogni caso, deve rimanere “traccia” sotto forma di annotazione.
L´informazione del paziente deve – ai sensi del § 630 c “BGB” - essere di portata tale, da metterlo in condizioni, di rendersi conto delle circostanze, in cui l´intervento è eseguito, della diagnosi e delle terapie post-operatorie.
Il § 630 c, Abs. 2, S. 3, BGB, prevede, in caso di mancato consenso, da parte del paziente, l´inutilizzabilita´, in giudizio, della documentazione redatta in occasione dell´intervento. Cio´ non esclude la responsabilita´ civile e l´irrogabilita´ di sanzioni di carattere disciplinare.
Il § 630 c, Abs. 3, BGB, non esime il medico dall´informare il paziente – per iscritto - anche sui “costi” dell´intervento (si parla, in proposito, di “wirtschaftlicher Tragweite der Behandlung”), specie se il medico è a conoscenza del fatto, che terzi (per esempio la Cassa di Malattia) non assumeranno (per intero) le “Behandlungskosten”. Altrimenti, vi è “Vergütungsverpflichtung” a carico del paziente (§ 630 a, Abs. 1, BGB) per l´”Heilbehandlung”. Quest´obbligo viene indicato come “wirtschaftliche Aufklärungspflicht”.
La “collaborazione” tra medico e paziente, è sancita dal § 630 c, Abs. 1, BGB (si tratta del cosiddetto einvernehmlichen Zusammenwirken), che fa capo al “Partnerschaftsgedanke”.