Spionaggio in favore di una potenza straniera o ai danni di un’organizzazione internazionale avente sede di Austria

Disegno di legge – Austria
Le anime della notte
Ph. Paolo Panzacchi / Le anime della notte

Spionaggio in favore di una potenza straniera o ai danni di un’organizzazione internazionale avente sede di Austria – Disegno di legge – Austria

 

Il ministero della Giustizia ha elaborato un disegno di legge, volto a punire più severamente il delitto di spionaggio e ad ampliarne la fattispecie (di cui al § 254 StGB (CP)).

Di recente, sono stati scoperti, in Austria, due casi di spionaggio particolarmente gravi.

Va anche accennato al fatto che, da decenni, l’Austria, anche per la sua posizione geografica e, in particolare, Vienna, viene considerata una specie di “Eldorado” per spie di vario genere, provenienza e calibro, per cui, se il disegno di legge verrà approvato, vi sarebbe la fine dello “Spionage-Paradies Wien”.

Èstato detto, che i casi di spionaggio di cui sopra, sarebbero potuto essere evitati, se la progettata riforma fosse entrata in vigore qualche anno fa.

Prima di illustrare i contenuti della progettata legge di riforma, pare opportuno, accennare, sia pure brevemente, alla vigente disciplina in materia di spionaggio - § 256 StGB (CP).

Questo paragrafo è intitolato “Geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs“ ed è inserito nella Parte Speciale – Capo 16.mo- del CP.

Sanziona l’”Einrichten”, il “Betreiben” o l’”Unterstützen“ (con qualsiasi modalità) di un “geheimen Nachrichtendienst“ a danno della Repubblica d’Austria. Pena: da 6 mesi, a 5 anni di reclusione.

Con la norma de qua, viene sanzionata, non tanto la rivelazione di segreti, quanto la violazione del dovere della “Vertraulichkeit”, ma anche la “raccolta” e la comunicazione ad altri di informazioni rilevanti, di modo che siano pregiudicati importanti interessi dello Stato, sempre chè ciò avvenga ad opera di un “geheimen Nachrichtendienst”. Gli agenti esteri, pare,  paghino bene, chi è disposto a “collaborare”…..C’é gente, alla quale interessa soltanto il denaro e non si vergogna di nulla. Torna alla mente una frase di Giovenale (Sat. I, 47-50) Quid enim salvis infamia nummis?

Per “geheimen Nachrichtendienst” s’intende un’organizzazione stabile, la cui attività, non è nota alle autorità statali e che agisce, al fine di acquisire, raccogliere o comunicare informazioni, non destinate ad essere rese pubbliche. Queste organizzazioni agiscono in segreto e spesso sotto copertura di una (lecita) attività (per esempio, commerciale).

L’espressione “betreiben” viene interpretata nel senso di un’attività continua (o comunque non sporadica); “unterstützen” vuol dire, collaborare, almeno occasionalmente.

Un ”Nachteil” della Repubblica d’Austria, è ravvisabile, tutte le volte in cui, l’attivita è destinata a nuocere al prestigio, alla sicurezza dello Stato o all’economia austriaca.

Se l’”Einrichten”, il “Betreiben” o l’“Unterstützen“, è diretto ad acquisire e a comunicare segreti militari o che comunque riguardano la difesa del territorio nazionale per conto di una potenza straniera, trova applicazione il § 319 StGB. Questa fattispecie di reato è integrata, se l’attività illecita è posta in essere all’interno, in favore di uno Stato straniero.

 

Fatta questa premessa, passiamo ora all’esame della proposta di legge di riforma dello spionaggio, dello “Spionage - Gesetzentwurf”.

Una delle novità più importanti, è costituita dal fatto, che lo spionaggio verrà punito, in Austria, anche se soggetto passivo dell’attività spionistica, è uno Stato estero o una delle, non poche, organizzazioni internazionali aventi sede in Austria (per esempio, agenzie dell’ONU o dell’UE oppure interstatali (“zwischenstaatliche”).

Pertanto, l’attività illecita, non deve più essere diretta (soltanto) contro interessi dell’Austria. Come ha illustrato la ministra della Giustizia, s’intendono colmare lacune, appalesatesi nel corso degli anni passati. Indubbiamente, si prospetta un maggior lavoro per gli inquirenti e per l’autorità giudiziaria austriaca.

I partiti, che compongono l’attuale Governo federale, già in sede di trattative per la formazione della compagine ministeriale, si erano accordati sulla riforma, che s’intende ora attuare con lo “Strafrechtlichen Spionagegesetz 2026” (cosí è intitolato il disegno di legge ministeriale). In tal modo, s’intendono anche tutelare gli interessi di organizzazioni internazionali, che hanno sede in Austria e che sono, anch’esse, non di rado, esposte ad attività spionistica.

Secondo il disegno di legge governativo, anche la fattispecie dello spionaggio ai danni dell’Austria, verrà “estesa”, nel senso, che per integrarla, basta un’azione atta a costituire pericolo per il prestigio dello Stato, per la sua sicurezza, per il benessere economico o di altri interessi rilevanti e concreti (“anderer, konkreter und bedeutender Interessen”). Non deve (più) verificarsi un danno; basta la mera possibilità teorica, che si verifichi un danno. In altre parole, il delitto viene “trasformato”, da reato di danno, in reato di pericolo.

Inoltre, sarà punibile, chiunque “ingaggia” (“rekrutiert”) una persona, affinchè collabori con l’organizzazione spionistica; parimenti, chiunque si farà ”ingaggiare” da un’organizzazione del genere.

Il disegno di legge de quo, è stato preceduto da tentativi e da trattative – tra i partiti rappresentati al Nationalrat – per anni e anni, senza che fosse stato possibile raggiungere un accordo; soltanto recentemente, anche alla luce di due casi particolarmente gravi di spionaggio, che hanno interessato l’Austria, si è addivenuti a un accordo. È stato detto, da alcuni esponenti del Governo federale, che lo spionaggio era diventato un vero e proprio problema per la sicurezza dell’Austria, che, per troppo tempo, non ha perseguito a dovere “ausländische Spione”. È necessaria una completa inversione di rotta.

Come sempre, non sono mancati toni critici nei confronti del disegno di legge.

È stato sostenuto, che l’asserito “Schutz vor ausländischen Agenten”, sarebbe soltanto un pretesto, per instaurare una specie di “Zensur” (censura) e per limitare gravemente la libertà di opinione (?). Sarebbero a rischio, il giornalismo investigativo, “Whistleblowers” e “kritische Bürger”.

È stato poi sostenuto, che chi, per esempio, indaga su un eventuale caso di corruzione di un’agenzia dell’UE o di un’altra istituzione internazionale avente sede in Austria, rischia il carcere, perchè ne potrebbe derivare pericolo di un “Nachteil” per un’agenzia del genere.

L’introducendo il § 319 a, StGB, prevede, che chiunque svolge attività per un “geheimen Nachrichtendienst” ai danni di un organo, di un’istituzione dell’UE o ai danni di un’altra istituzione internazionale o sovrastatuale, con sede in Austria, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Secondo alcuni, si vuole più controllo e meno trasparenza (meno libertà di opinione, meno libertà di stampa).

In altri Stati comunitari, è punibile soltanto l’attività spionistica ai danni del proprio Stato e soltanto nel caso, in cui si verifichi un danno; è sanzionata la cosiddetta klassische Agententätigkeit.

Il nuovo paragrafo, potrebbe essere utilizzato per criminalizzare “reportage”, che sono percepite dannose da organizzazioni o istituzioni internazionali aventi sede in Austria.

A proposito dell’interpretazione dell’espressione “zum Nachteil der Republik Österreich“, ci sono due sentenze dell’OGH (Corte Suprema).

Nella prima (del 1979), un agente della Polizei era stato condannato per il reato previsto e punito dal § 256 StGB (e per un altro reato) per avere “passato” (segretamente) informazioni a un “ausländischen Auftraggeber”.

Ha precisato l’OGH, che il predetto “Nachteil”, è ravvisabile, se le informazioni consistono in una “Verletzung konkreter und ganz bestimmter, vitaler Interessen” della Repubblica d’Austria o che attengano alla sicurezza o alla prosperità oppure sono comunque “abträglich”. Non è richiesto, invece, che lo spionaggio abbia per oggetto segreti (di stato); basta la violazione della “Vertraulichkeit”.

Nella seconda sentenza (del 1982), è stata ravvisata la violazione del § 256 StGB, da parte di un agente impiegato presso la “Landespolizeidirektion Wien”, che aveva consegnato documenti – di cui era a conoscenza per effetto del suo impiego – al servizio di sicurezza della Romania; in particolare, i documenti riguardavano “Fahndungsbehelfe” della Polizei, informazioni concernenti persone fuggite dalla Romania, notizie riguardanti metodi impiegati dalla polizia austriaca nella “sorveglianza” esterna di ambasciate straniere. Anche notizie relative alle condizioni personali di agenti della Polizei, che si occupavano dei profughi provenienti dalla Romania. Infine, dettagli sulla ripartizione interna dell’attività nell’ambito della Landespolizeidirektion Wien.

Il tutto veniva “passato” ad agenti segreti della Romania ed era “nachteilig” per la Repubblica d’Austria.

Ha osservato l’OGH, che, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al § 256 StGB, non lè richiesto, che venga esternato un segreto di stato (“Staatsgeheimnis”); in proposito, trovano applicazione i §§ 252-253 StGB. Basta, che le notizie fornite a una potenza straniera, “verletzen konkrete und vitale Interessen Österreichs”.

Avendo il condannato impugnato con appello, pure l’avvenuta commisurazione della pena inflitta, l’OGH, tenuto conto dell’incensuratezza del condannato, ha ridotto la pena a 15 mesi di detenzione, senza accogliere, però, la richiesta di sospensione condizionale della pena, alla quale, secondo l’OGH, ostano “generalpräventive Erwägungen”, anche perchè il condannato aveva proseguito la propria attività illecita per anni, prima di essere stato scoperto.