Imposta sostitutiva del 5% per le pensioni svizzere

Imposta sostitutiva del 5% per le pensioni svizzere
Alle pensioni svizzere è applicabile la tassazione nella misura del 5% prevista dall’articolo 76 della legge 413/91. Con la risposta n. 125/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di tassazione delle somme erogate dalle gestioni previdenziali del primo pilastro AVS e del secondo pilastro LPP, affrontando un tema di crescente interesse per tutti coloro che percepiscono redditi pensionistici dalla Confederazione elvetica e che vogliono trasferire la propria residenza fiscale in Italia.
L’istanza
Nell’istanza di interpello il contribuente chiariva di aver svolto la propria attività di lavoro dipendente in Svizzera, a fronte della quale aveva versato i relativi contributi. Decideva poi di trasferirsi in Italia, cambiando residenza. Riferiva, inoltre, di aver fatto richiesta di erogazione anticipata dell'AVS che sarebbe stata corrisposta sotto forma di rendita mensile. Le somme della gestione LPP, invece, sarebbero state corrisposte sotto forma di riscatto una tantum. Ciò posto, l'Istante chiedeva all’Agenzia delle Entrate delucidazioni in merito all'applicazione dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, così come successivamente modificato. In particolare, chiedeva se la tassazione del 5% potesse essere applicata all'intero ammontare delle somme relative al secondo pilastro svizzero, comprendendo sia la parte obbligatoria sia quella “sovra obbligatoria”, come definita dalla normativa elvetica.
La soluzione interpretativa prospettata
Nella soluzione interpretativa prospettata, riteneva che la tassazione nella misura del 5%, prevista dall’articolo 76 della legge 413/91, dovesse essere applicata sia alle somme erogate sotto forma di rendita dall'assicurazione AVS, sia all'intero ammontare di quelle erogate sotto forma di capitale dalla gestione LPP.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’amministrazione finanziaria, il quadro giuridico di riferimento è rappresentato dal Trattato internazionale tra Italia e Svizzera, ratificato con la legge n. 943/1978. Gli articoli 18 e 21 della Convenzione stabiliscono che i redditi pensionistici sono tassati esclusivamente nello Stato di residenza del percettore, escludendo, quindi, una doppia imposizione sulle somme ricevute. Per quel che concerne l'assoggettamento ad imposizione in Italia degli emolumenti pensionistici, in base alla vigente normativa interna, il comma 1 ter dell'articolo 76 della legge 413/91 estende l'applicazione dell'imposizione sostitutiva con aliquota del 5% di cui ai commi 1 ed 1 bis dello stesso articolo di legge alle somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS). Tale aliquota si applica anche alla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nella Confederazione. In relazione alle modalità di assolvimento degli obblighi tributari e dichiarativi, è stato osservato che il contribuente può autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta, indicando le somme incassate nell'anno di riferimento e provvedendo a versare l'importo dell'imposta utilizzando il Modello F24, con codice tributo “1242”.