Testo Unico accise: il soggetto obbligato accreditato

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Ph. Ermes Galli / In volo

Testo Unico accise: il soggetto obbligato accreditato

 

Ho già avuto modo di soffermarmi in questa Rubrica sul d.lg. 26 settembre 2024, n. 141, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.

Il decreto, come noto, ha inserito nell’art 25-sexiesdecies del d.lg. 231/2001 i reati previsti dal c.d. TU sulle accise (d.lg. 26 ottobre 1995, n. 504), il quale è stato contestualmente modificato.

Il TUA è stato ulteriormente novellato dal d.lg. 28 marzo 2025 n. 43 recante revisione delle disposizioni in materia di accise (in G.U. del 4 aprile).

Tale decreto provvede ad integrare le definizioni contenute nell’articolo 1, comma 2, del TUA, aggiungendo la nuova definizione di “soggetto obbligato accreditato” (SOAC).

Costui è il soggetto, obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, a cui è riconosciuto, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il possesso di una particolare affidabilità nell’ambito del regime fiscale dell’accisa.

In altri termini, si introduce una disciplina di qualificazione volontaria che consente all’operatore, “in virtù di un elevato grado di affidabilità nel regime fiscale delle accise riconosciuto dall’Agenzia, di avvalersi di specifici vantaggi fiscali, sia diretti e sia indiretti, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici, ad accrescere la competitività, a rendere più immediata l’identificazione tra operatori e a favorire la fluidità degli scambi commerciali sul territorio nazionale” (Rel. di accompagnamento).

Inoltre, il riconoscimento della qualifica di “SOAC” “si inserisce in una più ampia visione volta a instaurare un rapporto qualificato tra soggetto obbligato e Agenzia basato sui principi di reciproca trasparenza, correttezza e responsabilità”.

In definitiva, il decreto vuole mutuare, all’interno della disciplina delle accise l’esperienza doganale sviluppata in relazione alla figura dell’operatore economico autorizzato (c.d. “AEO” – authorized economic operator).

I benefici collegati al riconoscimento del nuovo status di SOAC consisteranno nella possibilità di richiedere l’esonero dall’obbligo, previsto dal TUA, di prestare cauzione relativamente al pagamento dell’accisa nonché la possibilità di accedere alla semplificazione di alcuni adempimenti contabili e amministrativi.

La relazione di accompagnamento precisa che non viene prevista la possibilità di esonero cauzionale per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti al regime dell’accisa “tenuto conto che il diritto unionale armonizzato in materia di accisa stabilisce espressamente che, qualora i trasferimenti in parola coinvolgano più Stati membri dell’UE, la prestazione della relativa cauzione sia sempre obbligatoria”.

Due i richiami al d.lg. 231/2001.

Innanzitutto, circostanza rilevante ai fini della ammissibilità dell’istanza di accreditamento (con decorrenza dall’1 luglio 2028) è costituita, per le persone giuridiche e società, dall’assenza di provvedimenti sanzionatori emanati ai sensi del d.lg. 231, “per le fattispecie di cui all’art. 23 comma 6”.

Trattasi dei “reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare” e di alcuni delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione, previsti dai titoli II (delitti contro la P.A.), V (delitti contro l’ordine pubblico), VII (delitti contro la fede pubblica), VIII (delitti contro l’economia pubblica) e XIII (delitti contro il patrimonio) del libro II del codice penale.

Ovviamente i reati menzionati possono essere oggetto di provvedimenti sanzionatori a carico dell’ente solo se espressamente previsti nel d.lg. 231/2001 quali reati-presupposto.

In secondo luogo, l’ADM dovrà verificare “l’organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d’affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all’adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Interessante il riferimento testuale non ad un “modello organizzativo” ma ad un “sistema di controllo e monitoraggio” per la prevenzione dei reati-presupposto.

Di recente ho segnalato, in un mio post su Linkedin, l’analoga formulazione contenuta nel nuovo CCNL Logistica 2024 (art 42), sottolineando che essa “vuole stare al passo con la recente giurisprudenza di legittimità in tema di colpa di organizzazione, la quale può essere esclusa anche se manca un Modello 231 (inteso come documento) ma la società dispone di un “Modello di fatto” (id est: insieme di presidi anticrimine sostanzialmente equipollenti)”.

Ribadisco allora le medesime conclusioni: è tempo di stabilire quale possa essere un idoneo Modello di fatto e se – e in quale misura (soprattutto con riguardo alla figura dell’Organismo di vigilanza) – esso debba soddisfare i requisiti del Modello tipico previsti nell’art 6 del d.lg. 231/2001.

Specie perché, in tema di TUA, entra in gioco la valutazione da parte di un’Autorità amministrativa sui suoi contenuti.