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Il contrabbando doganale nel Decreto Legislativo 231/2001

Contrabbando, 231
Contrabbando, 231

Indice:

1. Alcune premesse sul diritto doganale

2. La recente depenalizzazione dei reati previsti nel Testo Unico Doganale

3. Le prossime modifiche al Testo unico doganale

4. La responsabilità degli enti collettivi

5. Osservazioni di prima lettura

 

Il recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (2017/1371), sulla base della legge di delegazione europea 2018, porterà all’inserimento nel Decreto Legislativo 231/2001 dei reati di contrabbando doganale

 

1. Alcune premesse sul diritto doganale

I dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell’Unione europea e confluiscono nel bilancio unitario, ad esclusione di una percentuale del 25% che viene trattenuta dallo Stato di entrata delle merci a copertura delle spese di riscossione (fonte: dossier di documentazione parlamentare). 

La normativa doganale è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico Doganale).

Si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine” (art 34): 

  • i dazi di importazione e quelli di esportazione; 
  • i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; 
  • per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell’obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso (articolo 36).

 

2. La recente depenalizzazione dei reati previsti nel Testo Unico Doganale

Il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Tutte le fattispecie penalmente rilevanti punite con la sola sanzione pecuniaria della multa o dell’ammenda sono, ad oggi, depenalizzate dal Decreto Legislativo 8/2016, che, come è noto, ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria (tranne alcune eccezioni, tra le quali non rientrano i reati doganali).

Gli illeciti previsti dagli articoli 282 – 291, 292 e 294 del Testo Unico Doganale (reati di contrabbando c.d. “semplice”, per i quali era prevista era prevista la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti doganali evasi), sono puniti con una sanzione amministrativa d’importo variabile (da euro 5.000 ad euro 50.000).

Nel 2001 furono inseriti nel Testo Unico Doganale i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-bis) e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater), puniti anche con la pena della reclusione (tranne che per l’ipotesi di minore gravità di cui al comma 2 dell’articolo 291-bis): pertanto non depenalizzati.

Anche il contrabbando aggravato, ex articolo 295, prevede la pena detentiva, quindi non è stato depenalizzato; va aggiunto che l’articolo 295, pur rubricato “Circostanze aggravanti del contrabbando”, è ipotesi autonoma di reato, secondo quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo n. 8/2016.

Tale disposizione prevede che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: 

a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; 

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; 

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; 

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita. 

L’ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993.

 

3. Le prossime modifiche al Testo unico doganale

Innanzitutto, si interverrà sul menzionato articolo 295

  • introducendo una circostanza aggravante speciale per fare in modo che i reati di contrabbando siano puniti, oltre che con la multa prevista, anche con la reclusione da tre a cinque anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro;
  • sostituendo l’ultimo comma per fare in modo che i reati menzionati siano puniti, oltre che con la multa prevista, anche con la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è di valore compreso tra i cinquantamila e i centomila euro.

Soprattutto, il Governo effettuerà un revirement sulla depenalizzazione del 2016, la quale verrà esclusa (id est: i fatti costituiranno reato) se i diritti di confine superano 10mila euro.

In secondo luogo, verrà integrato pure il Decreto Legislativo 231/2001.

 

4. La responsabilità degli enti collettivi

Verrà, infatti, aggiunto un nuovo articolo al decreto n. 231 (Articolo 25-sexiesdecies) che prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell’Unione è ritenuta considerevole; nel primo caso la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, nel secondo fino a duecento.

Per quanto riguarda invece le sanzioni interdittive, si opera un rinvio all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si noti che la nuova disposizione rinvia ai “reati” del Testo Unico Doganale, quindi:

ai delitti del Titolo VII Capo I, intendendosi per tali i fatti ivi previsti ma solo se superano 10mila euro di diritti di confine evasi (nulla quaestio per quelli che prevedono la reclusione):

  • Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
  • Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
  • Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
  • Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
  • Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga
  • Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
  • Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali) 
  • Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione) 
  • Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
  • Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea) 
  • Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri) 
  • Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
  • Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato) 
  • alle contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti). 

 

5. Osservazioni di prima lettura

Primo aspetto rilevante – anche ai fini della compliance preventiva – sarà rappresentato dal rapporto con il (e dall’attività dello) spedizioniere doganale, che svolge tutte le formalità doganali nello scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci (esercitandone la rappresentanza). Si tratta di una figura importante nell’ambito di un trasporto internazionale di merci essendo colui che aiuta l’esportatore o l’importatore nell’espletare le formalità doganali o nel richiedere specifici documenti ed autorizzazioni necessari ad un regolare scambio internazionale di merci. 

Andrà, inoltre, approfondito il rapporto tra la nuova responsabilità ex Decreto Legislativo 231 dell’ente e la sua responsabilità civile dipendente dai delitti di contrabbando prevista del Testo Unico Doganale (articolo 329): 

Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l’Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, lo esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile. Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

Ancora: anche in questa materia si porrà il tema delle sorti della responsabilità dell’ente in relazione all’estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa (articolo 334):

Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall’amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato. 

Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 231, l’estinzione del reato non esclude la responsabilità dell’ente, anche se il pagamento in oggetto è effettuato dallo stesso.

Va infine rammentato che l’articolo 10 della legge 146/2006 già prevede la responsabilità dell’ente per il delitto – se transnazionale – di cui all’articolo 291-quater del Testo Unico Doganale (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). La risposta sanzionatoria è pesante: sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

Con il nuovo articolo 25-sexiesdecies tale delitto associativo sarà imputabile ad un ente a prescindere dalla sua connotazione transnazionale: tuttavia con una cornice sanzionatoria decisamente meno gravosa.

Trattasi di vicenda normativa analoga a quella a suo tempo verificatasi per il delitto di riciclaggio, prima rilevante solo nella connotazione transnazionale ai sensi della legge 146 e poi trasposto tout court nel Decreto Legislativo 231 (articolo 25-octies), con contestuale abrogazione della relativa previsione nell’ambito della legge 146.