L'Organismo di vigilanza monocratico: uno sguardo alla giurisprudenza

illecito 231
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L'Organismo di vigilanza monocratico: uno sguardo alla giurisprudenza

 

Qualche tempo fa il G.I.P. del Tribunale di Parma (ordinanza del 28 aprile 2015) applicava ad una s.r.l. la misura cautelare interdittiva dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di un anno e della revoca di quelli già concessi.

Il procedimento concerneva delitto di cui all’art 640-bis c.p. (truffa aggravata) commesso al fine di far ottenere alla società finanziamenti pubblici previsti per l’industria televisiva, alterando i parametri (fatturato e dipendenti occupati) richiesti dalla normativa.

La società proponeva appello evidenziando in particolare:

- le dimissioni dell'autore dei reati-presupposto dalla carica di amministratore unico e legale rappresentante della società;

- l'adozione di un Modello organizzativo e di un codice etico;

- la nomina di un OdV monocratico.

Il Tribunale del riesame (27 maggio 2015) ha evidenziato la potenziale inefficacia del controllo affidato ad un organismo di vigilanza di natura monocratica, specie in considerazione dei "trascorsi molto negativi della società", che impongono un'azione di monitoraggio "assidua e assai penetrante”:

Ora, il ponderoso modello organizzativo adottato dal nuovo amministratore unico di (...) può essere senz'altro considerato valido ed adeguato nella parte dedicata all'identificazione dei rischi di realizzazione di illeciti ed all'elaborazione delle procedure volte a prevenire tali pericoli.

Se non che, nel caso in esame, bisogna tenere conto della gravità, del numero e della durata nel tempo degli illeciti addebitati all'ex amministratore di (...), nonché della circostanza che (...) ha sì dismesso le sue funzioni gestorie e, almeno per il momento, non può liberamente esercitare i diritti connessi alle quote di partecipazione a lui intestate, ma continua comunque a far parte, in qualità di socio sostanzialmente di riferimento, della compagine di (...).

Ebbene, ad avviso del Tribunale, alla luce di questo contesto, il modello organizzativo adottato da (...) presenta una non trascurabile criticità laddove prevede che l'organismo di vigilanza abbia una composizione monocratica.

Ed invero, a prescindere da qualsiasi genere di apprezzamento sulle doti professionali e sulle qualità di indipendenza e di terzietà delle due persone chiamate ad esercitare le funzioni di amministrazione e di controllo all'interno di (...), è opinione di questo Collegio che il fatto stesso che l'organismo di vigilanza sia di natura monocratica è idoneo a pregiudicare l'efficacia concreta della sua azione di monitoraggio, che, considerati i trascorsi molto negativi della società, dovrà necessariamente essere assidua ed assai penetrante.

Una seconda ragione di criticità è stata riscontrata nella mancata revoca delle domande di finanziamento originariamente presentate dall'amministratore nell'interesse della società.

Il Tribunale ha confermato la misura cautelare disposta dal G.I.P., per la durata di 1 anno, limitando, tuttavia, la revoca dei finanziamenti, a quelli deliberati a favore della società e non ancora materialmente erogati (e fermo restando il divieto di ottenere finanziamenti per la stessa durata).

Critiche all’OdV monocratico anche nella sentenza Corte Assise Taranto, 31 maggio 2021 - 28 novembre 2022 (“Ambiente svenduto”):

Ulteriori elementi dai quali desumere la continuità con la R. Forni Elettrici è, ad esempio, la indicazione da parte di quest'ultima società del Dott. G.D. quale unico componente dell'Organismo di Vigilanza del quale l'ente si doveva munire proprio in base al disposto del D.Lgs. 231/2001: infatti si tratta di una situazione non comune, quella di un organo monocratico quale O.d.V. e comunque deve dirsi più che singolare che la scelta sia caduta proprio sulla stessa persona fisica.

Omissis.

Per quanto riguarda il modello organizzativo di R. Forni Elettrici, il primo modello organizzativo fu adottato dal CdA con delibera del 24 marzo 2014 e in quella occasione fu nominato l'O.d.V. che aveva una composizione monocratica con incarico affidato al solo D.I.

Omissis.

È evidente, quindi, che l'Organismo di Vigilanza così congegnato non avrebbe potuto esercitare un effettivo controllo, atteso che difettava del tutto di quel carattere di autonomia richiesto dalla norma; non era autonomo rispetto all'ente da controllare, ma non era autonomo rispetto alle altre società del Gruppo, soprattutto rispetto a R. Fire, che era diretta espressione della Famiglia R.

Si tratta, evidentemente, di uno degli indici disvelatori dell'intento fraudolento con cui il Gruppo Ilva inteso in senso lato ha predisposto i modelli organizzativi previsti dalla legge.

 

Alcune considerazioni

Le “Linee-guida 231” di Confindustria consentono l'istituzione di un OdV monocratico, purchè esso assicuri i noti requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione (anche in relazione alle dimensioni della società e dalla complessità della sua attività ed articolazione territoriale).

La società deve dimostrare al giudicante di aver strutturato correttamente l'organismo e, in seconda battuta, che l'organismo ha correttamente ed effettivamente svolto le sue funzioni.

Di questi passaggi deve dare conto la motivazione del provvedimento che esamini - nell'ambito del Modello organizzativo adottato - la regolamentazione e l'attività dell'OdV.

Più attenti su tali profili sono stati - nell'ambito del c.d. procedimento "Farmatruffa" conclusosi, per gli enti imputati, nel 2009 - i periti nominati dal GIP del Tribunale di Bari, i quali ritennero inadeguato un OdV monocratico sulla base di considerazioni attinenti alla natura multinazionale della società in questione:

In primo luogo, la scelta di prefigurare l’organismo come “monocratico” tradiva un’evidente, grave insufficienza operativa e strategica rispetto alla complessità dell’ente.

E alla continuità d'azione:

Buona parte dell’attività dell’organismo è stata assorbita da audit demandati dal CdA in seguito all’apertura del procedimento penale, da parte della Procura della Repubblica di Bari.

Dunque, i tempi di svolgimento di tali verifiche, in qualche modo “imposte” dal susseguirsi degli eventi, dimostrano inequivocabilmente come un organo monocratico, sprovvisto di adeguate risorse umane delle quali avvalersi, non poteva ritenersi attrezzato per intervenire con tempestività nelle aree a rischio-reato.

Non entrano in giuoco i risultati delle verifiche, in buona parte apprezzabili, ma i “tempi” che sono stati necessari per espletarle: inevitabilmente troppo lunghi a fronte della situazione di carenza di controlli che, infine, è stata rilevata. In definitiva, la “promiscuità” e la “monocraticità” dell’organo di vigilanza impedivano sia l’elaborazione di un’autonoma strategia operativa, sia la possibilità di effettuare i controlli in maniera tempestiva.

In definitiva, si può ritenere inadeguato un OdV monocratico (come, del resto, anche uno collegiale), già in astratto, solo se nel Modello non sono regolamentate per bene le sue caratteristiche di autonomia/indipendenza/professionalità/continuità d'azione, in tutte le loro implicazioni (poteri, budget, guarentigie, flussi informativi, ecc.).

Se invece la sua strutturazione è corretta, lo si può censurare solo accertandone, in concreto, l'ineffettivo ed inefficace esercizio delle funzioni