L’evoluzione dell’Organismo di Vigilanza tra prassi e prospettive di riforma
L’evoluzione dell’Organismo di Vigilanza tra prassi e prospettive di riforma
L’Organismo di Vigilanza nella disciplina di riferimento
L’Organismo di Vigilanza (OdV) è l’organo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo e di curarne l’aggiornamento.
La scelta del legislatore di non disciplinarne in modo analitico struttura, composizione e funzionamento dell’OdV ha determinato l’intervento di Confindustria, la quale, con le sue Linee guida, ha progressivamente definito best pratices per la corretta configurazione dell’Organismo, fornendo spunti concreti in ordine ai compiti, ai requisiti ed ai poteri dello stesso.
Attraverso tali documenti, anche alla luce della prassi e degli orientamenti giurisprudenziali maturati nel tempo, sono stati delineati i requisiti fondamentali dell’organo – autonomia, indipendenza, continuità d’azione e professionalità – nonché i principali profili organizzativi relativi alla composizione, ai flussi informativi e ai rapporti con gli organi societari.
L’OdV tra Linee guida professionali e interventi di riforma
Negli ultimi anni l’Organismo di Vigilanza ha conosciuto una crescente attenzione, accompagnata dalla proliferazione di documenti interpretativi ed operativi provenienti da diversi soggetti istituzionali e professionali. Tale evoluzione, se da un lato testimonia la centralità dell’OdV nel sistema 231, dall’altro rischia di generare incertezza e sovrapposizioni in ordine ai ruoli, alle responsabilità e alle funzioni effettivamente attribuite all’organo.
In questo contesto si inseriscono le recenti Linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, elaborate con l’obiettivo di fornire ai professionisti uno strumento operativo per lo svolgimento dell’incarico di componenti dell’OdV, tenendo conto dei cambiamenti normativi, dell’esperienza applicativa e degli orientamenti giurisprudenziali.
Parallelamente, si è collocata nel solco di una maggiore definizione normativa dell’OdV la proposta di riforma d’iniziativa del deputato Morrone. Essa mira a delineare in modo più puntuale la struttura dell’organo, prevedendo, in via generale, una composizione collegiale a tre membri, facendo eccezione solo le imprese con meno di trenta dipendenti, e imponendo la presenza di almeno un professionista iscritto a specifici albi individuati dal Ministero della Giustizia. La proposta di legge, inoltre, esclude che i componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni di membri dell’OdV, ponendosi in disaccordo con quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Tavolo tecnico per la Riforma della normativa 231
Oggi, il D.lgs. 231/2001 si apre ad una modifica cruciale. Con decreto del 7 febbraio 2024 è stato istituito il “Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, con il compito di individuare una “concreta prospettiva” di riforma del Decreto, finalizzata al superamento delle eventuali criticità emerse.
Nella Relazione del Tavolo tecnico emerge, rispetto al tema Organismo di Vigilanza, la volontà non già di voler fornire una disciplina di dettaglio, quanto piuttosto di voler lasciare agli enti un certo margine di autonomia, specie per quanto ne concerne la composizione. Inoltre, non si parla di responsabilità dell’OdV, ravvisando la necessità di valorizzare l’intero sistema dei controlli (di primo, secondo e terzo livello).
Significativa è altresì la scelta di non riproporre la disposizione che consentiva di attribuire le funzioni dell’OdV agli organi di controllo societario. Tale opzione appare coerente con le criticità già evidenziate in dottrina, legate all’incompatibilità funzionale tra i compiti di vigilanza 231 e quelli degli organi previsti dal Codice civile, i cui componenti possono essere destinatari dei reati presupposto della responsabilità dell’ente.
Conclusioni
La riforma del d.lgs. 231/2001 si inserisce in un percorso di progressiva evoluzione del sistema di prevenzione dei rischi d’impresa, nel quale l’Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere un ruolo sempre più integrato e sostanziale. In tale contesto, tutti gli operatori del settore – ed in particolare i professionisti chiamati a ricoprire incarichi di componente dell’OdV – saranno chiamati ad un costante aggiornamento normativo e interpretativo, nonché allo sviluppo di competenze idonee a comprendere i processi aziendali e a intercettare i rischi emergenti.