La “231” nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro
La “231” nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro: “interesse o vantaggio” dell’azienda e “colpa di organizzazione” secondo una recente sentenza
Il caso esaminato dalla Cassazione
Non accade frequentemente che la Corte Suprema di Cassazione, riformando decisioni di merito, escluda la sussistenza dei presupposti per la responsabilità amministrativa dell’azienda in caso di reati ambientali o di sicurezza sul lavoro.
Ciò è avvenuto, invece, nel caso esaminato dalla sentenza della Suprema Corte (Quarta Sezione penale) 1 settembre 2025, n. 30039, la quale ha inoltre colto l’occasione per una puntuale disanima del tema dell’”interesse o vantaggio” nei reati colposi di evento, quale l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza, nonché del requisito, pure indispensabile per l’accertamento della responsabilità dell’ente, della “colpa di organizzazione”.
Nel caso in questione, un grave incidente, connesso alla movimentazione di tubi in acciaio, si era verificato durante lo svolgimento di lavori di cantiere. A casa della caduta di diversi pesanti tubi in acciaio, che erano in fase di trasporto, uno degli operai venne travolto riportando gravissimi traumi che ne causarono in poco tempo il decesso. Alla condanna, in primo e secondo grado, delle persone fisiche ritenute responsabili per l’accaduto, ha fatto seguito anche l’affermazione di responsabilità dell’impresa per l’illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 5 lett a) e 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, con conseguente condanna dell’organizzazione alla relativa sanzione pecuniaria.
A seguito di ricorso in sede di legittimità, la Cassazione, dopo aver confermato la dichiarazione della penale responsabilità della maggior parte dei (numerosi) imputati, ha invece annullato la sentenza impugnata per quanto riguardava la pretesa responsabilità amministrativa delle due imprese coinvolte nell’incidente, con conseguente rinvio epr nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di Appello.
Vediamo di ricostruire brevemente i contorni della responsabilità “231”, per poter poi apprezzare pienamente le ragioni per le quali la Corte ha ritenuto indimostrato il requisito dell’interesse o vantaggio dell’azienda.
L’art. 5 del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità dell’ente) afferma:
“1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.
Interesse o vantaggio
Per una delle due imprese coinvolte nel procedimento, la ragione principale per la mancata conferma della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 consiste nella mancanza, ad avviso della Cassazione, di una piena prova dell’interesse o vantaggio dell’azienda che, ai sensi di tale normativa, devono sussistere per la condanna dell’Ente, come conseguenza di quella delle persone fisiche.
Al riguardo, applicando in modo rigoroso e letterale la norma richiamata – ed in particolare valorizzando la circostanza per la quale è la congiunzione “o” a separare i termini “interesse” e “vantaggio” – la giurisprudenza (puntualmente richiamata nella decisione in commento) ha da tempo affermato che i due criteri operano su piani diversi, e che, ai fini della responsabilità “231”, è sufficiente la sussistenza di uno dei due. In particolare, il criterio soggettivo dell’interesse (indagabile ex ante) è la prospettazione finalistica, da parte della persona fisica, di arrecare con il proprio comportamento una utilità all’azienda: utilità che poi può realizzarsi, o meno, a seconda delle circostanze del caso. Il vantaggio, invece, è un criterio oggettivo (indagabile ex post) legato all’effettiva realizzazione di un profitto in capo all’azienda, quale commissione del reato, e ciò a prescindere dalle iniziali esplicite intenzioni della persona fisica.
Ciò premesso, la sentenza della Cassazione passa ad indagare la compatibilità del sistema “231” – inizialmente introdotto per reati dolosi – con il paradigma dei reati colposi, nei quali l’evento non è voluto dall’agente, e ciò con particolare riferimento proprio ai requisiti dell’interesse o vantaggio. Ciò che li caratterizza, nei reati colposi, spiega la Suprema Corte, è che devono essere valutati con riferimento alla condotta, e non (o non anche) con riferimento all’evento. Andranno quindi valutati gli elementi di prova della sussistenza di una intenzione iniziale dell’agente di avvantaggiare l’azienda con il proprio comportamento in violazione delle norme di sicurezza (interesse) ovvero l’oggettiva utilità (vantaggio) conseguita dall’azienda grazie a tale violazione.
E’ evidente che, soprattutto per il vantaggio (ma in parte anche per l’interesse), la pluralità e sistematicità della violazione dei doveri di sicurezza costituisce un elemento importante di valutazione, anche se non il solo né sempre indispensabile.
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, la Cassazione lamenta che la Corte di merito si sia limitata ad affermare genericamente che gli imputati, con il loro comportamento, avevano arrecato un vantaggio alle loro rispettive aziende, senza esaminare in dettaglio “la natura e l’entità dell’utilità perseguita” (interesse) o del vantaggio oggettivamente ottenuto dall’ente.
Colpa di organizzazione
Per la seconda impresa coinvolta nel procedimento, la ragione per la mancata conferma, da parte della Suprema Corte, della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 consiste invece nella mancanza del requisito della “colpa di organizzazione”.
Al riguardo, la sentenza premette l’ovvia considerazione secondo la quale “il fondamento della responsabilità dell’Ente è costituito dalla cd. ‘colpa di organizzazione’, che costituisce elemento tipico dell’illecito amministrativo e si distingue dalla colpa dei soggetti autori del reato”. Tale colpa (dell’Ente) consiste nella violazione dell’obbligo di adottare le “cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione” del reato presupposto, cautele che devono essere consacrate in uno specifico documento, il Modello Organizzativo 231 (o MOGC: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo). Tale modello, come è noto, si presume conforme quando sia stato definito sulla base delle Linee guida Uni-Inail o del British Standard OHSAS 18001: 2007 (art. 30, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008).
Secondo la sentenza in commento, poi, che richiama al riguardo un non lontano precedente (Cass., sezione IV penale, 15 febbraio 2022, n. 18413), la mancanza o inidoneità, in azienda, di tale documento, o la sua inefficace attuazione, non sono sufficienti per l’accertamento in giudizio della responsabilità amministrativa “231” dell’azienda. Occorre anche uno specifico accertamento della “colpa di organizzazione”, distinta dalla colpa delle persone fisiche che hanno commesso il reato nell’interesse o per il vantaggio aziendale. E l’onere di dimostrare tale requisito spetta all’accusa.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, la sussistenza della colpa di organizzazione non risulta adeguatamente provata dalla decisione di merito per le seguenti ragioni:
- Non è stata adeguatamente valorizzata la circostanza che il MOCG fosse stato adottato e certificato come rispettoso del British Standard sopra richiamato (ed anzi, la decisione di merito inspiegabilmente affermava che tale circostanza “poco conta”);
- La decisione impugnata aveva confuso i contenuti del MOGC con quelli del Documento di Valutazione dei Rischi, pretendendo dal primo documento un livello di specificità che invece può e deve essere tipico soltanto del secondo (e ciò in quanto il MOGC – osserva significativamente la Cassazione – “deve limitarsi a delineare i principi, le procedure generali e i flussi informativi necessari per prevenire la commissione di reati”, mentre, se tale documento entrasse “nel dettaglio tecnico-operativo, … non solo eccederebbe le proprie funzioni, ma risulterebbe inadeguato proprio sotto il profilo sistematico e organizzativo”).