Il D.L. 159/2025 e le modifiche introdotte in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: le principali novità

il dono del giorno
Ph. Ermes Galli / il dono del giorno

Il D.L. 159/2025 e le modifiche introdotte in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: le principali novità

 

Con il D.L. 159/2025 sono state introdotte importanti novità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Di seguito, ci si soffermerà sulle principali previsioni, con un focus specifico sulle modifiche al D. Lgs. 81/2008.

 

Le principali novità introdotte dal D.L. 159/2025

Il D.L. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 ed è stato convertito in Legge 198/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025; la normativa verrà, poi, completata con diversi decreti attuativi, che dovranno essere emanati nel corso dei prossimi mesi.

Il Decreto si pone l’obiettivo di rafforzare l’azione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo su diverse tematiche, che vengono riportate nella Tabella 1.

tab1

Di seguito verranno, quindi e brevemente, ripercorse le modifiche introdotte rispetto ai temi sopra indicati, mentre, al paragrafo successivo, verrà effettuato un focus specifico sulle modifiche al D. Lgs. 81/2008.

Partendo dalle aliquote di oscillazione e contributi INAIL, il Decreto ha previsto che, a decorrere dal 01.01.2026, l’INAIL possa revisionare (i) le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sul lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, con esclusione, invece, delle aziende che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e (ii) i contributi in agricoltura.

Importanti novità vengono, poi, introdotte al settore degli appalti, con la previsione:

  • di una più attenta attività di vigilanza per la prevenzione ed il contrasto del lavoro irregolare, con particolare riferimento all’iscrizione nella c.d. “Lista di conformità”, prevedendo che i controlli vengano prioritariamente effettuati nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto;
  • della consegna, anche in modalità digitale, del c.d. “badge di cantiere” dotato di codice univoco anticontraffazione ai dipendenti che operano in cantieri edili o in ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato;
  • della necessità di inserimento, nella notifica preliminare, anche delle imprese che operano in subappalto.

Nell’ambito degli infortuni sul lavoro, viene posta l’attenzione al fenomeno dei near miss (ovvero i mancati infortuni, intesi come eventi che, grazie al verificarsi di circostanze casuali, non hanno comportato lesioni o malattie, ma che potenzialmente avrebbero potuto farlo), preannunciando l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con oltre 15 dipendenti.

Oltre alle specifiche modifiche al D. Lgs. 81/2008, vengono, infine, introdotte previsioni di dettaglio, inerenti, in particolare:

  • il settore dell’agricoltura (valorizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità, interventi in materia di gestione assicurativa) e quello delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (indicazione del termine entro cui devono essere conclusi la formazione e l’eventuale addestramento specifico in trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro);
  • l’attività di vigilanza (incremento dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, stabilizzazione del personale sanitario dell’INAIL, specifiche misure a favore del personale ispettivo, obbligo per gli amministratori delle società di comunicare il proprio domicilio digitale che non può coincidere con quello dell’impresa);
  • i soggetti accreditati alla formazione, con riferimento ai quali dovrà essere emanato un nuovo accordo della Conferenza Stato – Regioni che individui i criteri ed i requisiti di accreditamento, tenendo conto della competenza ed esperienza, nonché dell’organizzazione e delle risorse degli stessi;
  • l’alternanza scuola-lavoro, chiarendo che (i) la tutela assicurativa si applica anche agli infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione/domicilio al luogo ove si svolge il percorso formativo (e viceversa) e (ii) le convenzioni non possono prevedere l’adibizione a lavorazioni considerate ad elevato rischio sulla base del DVR dell’impresa ospitante;
  • alcune prestazioni INAIL (borse di studio per i superstiti di soggetti deceduti per infortuni sul lavoro e malattie professionali e adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità);
  • il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), al fine di favorire l’occupazione e la sicurezza;
  • le organizzazioni di volontariato della protezione civile, per le quali viene delineata una disciplina ad hoc (anche rispetto all’individuazione di Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto);
  • l’inserimento dei lavoratori fragili (i) aumentando al 60% della quota di riserva la possibilità di stipulare convenzioni a copertura dell'aliquota d'obbligo e (ii) prevedendo che, qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente.

 

Focus: le modifiche al D. Lgs. 81/2008

La normativa sulla quale è maggiormente intervenuto il D.L. 159/2025 è il D. Lgs. 81/2008, al quale sono state apportate importanti modifiche, sulle quali ci soffermeremo di seguito.

Le principali novità, che vengono riassunte nella Tabella 2, riguardano:

  1. la patente a crediti;
  2. la prevenzione delle violenze e delle molestie sui luoghi di lavoro;
  3. la formazione;
  4. la sorveglianza sanitaria;
  5. i DPI, con particolare riferimento agli indumenti da lavoro.
tab2

Oltre a quanto appena visto e sempre con la finalità di promuovere la prevenzione, vengono implementate anche le iniziative promozionali e di divulgazione della cultura della sicurezza da parte dell’INAIL, prevedendo, in particolare, l’integrazione delle risorse del Fondo sociale per la formazione presso il Ministero del lavoro, l’incremento degli interventi prevenzionistici nei settori a maggior rischio (logistica, costruzioni e trasporti), della formazione nelle scuole (anche al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni in itinere) e del sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adizione di DPI caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

Inoltre, vengono specificate le caratteristiche tecniche che devono possedere (i) le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri e con inclinazione superiore a 75 gradi, fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso ai luoghi di lavoro, nonché (ii) i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, rispetto ai quali devono essere preferiti quelli di protezione collettiva (parapetti e reti di sicurezza) rispetto a quelli di protezione individuale (sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro, di accesso e posizionamento mediante funi e, come extrema ratio, di arresto caduta).

È stato, poi, aggiornato lo standard di riferimento per i modelli di organizzazione aziendale alla più recente norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

Di particolare interesse e rilevanza anche la previsione della promozione di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente Nazionale di Normazione (UNI) al fine di garantire la possibilità di consultazione gratuita delle norme tecniche richiamate dal Testo Unico Sicurezza e delle altre di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro.