La Corte costituzionale ha girato pagina?
La Corte costituzionale ha girato pagina?
In data 23 dicembre 2025 è stata depositata la Sentenza n. 199/2025 della Corte costituzionale (pubblicata in G. U. il 24 dicembre 2025, n. 52).
Essa è stata oggetto di numerosi commenti. Per lo più critici, vale a dire in dissenso rispetto alle dichiarazioni conclusive e alla dichiarazione di infondatezza del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Catania su diverse norme anti-Covid 19.
La presente Nota non intende analizzare i molti aspetti di una dibattuta questione. Intende, piuttosto, considerare per cenni alcuni problemi risolti (apparentemente, cioè formalisticamente) con una svolta ermeneutica della Costituzione repubblicana operata dalla Corte costituzionale sulla base di alcune assunzioni non argomentate e facendo salti mortali per cercare di dimostrare la continuità della propria giurisprudenza.
Andiamo per gradi.
La ratio del Costituzionalismo
Non c'è dubbio sul fatto che il Costituzionalismo abbia come finalità principale la difesa di «spazi» individuali entro i quali esercitare la cosiddetta «libertà negativa» ovvero la libertà esercitata con il solo criterio della libertà e, quindi, con nessun criterio.
Non cade alcun dubbio, poi, sul fatto che la Costituzione italiana in vigore accolga pienamente questa ratio, rafforzandola con la prescrizione secondo la quale vanno rimossi gli «ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3 Cost.). In altre parole il Costituzionalismo è accolto dalla Legge fondamentale della Repubblica italiana alla luce delle opzioni del «personalismo contemporaneo», che è una forma di radicale liberalismo. La libertà della dottrina liberale, se viene considerata in profondità, è la libertà del protestantesimo e, perciò, essa postula il «diritto» all'assoluta autodeterminazione del volere. Hegel, il più acuto e fedele interprete di Lutero, lo ha dimostrato in maniera incontrovertibile: Hegel, infatti, afferma apertamente che la libertà del volere è la libertà dello spirito nell’agire, e procede immediatamente dal principio della chiesa evangelica (cfr. Lezioni sulla filosofia della storia, vol. IV, trad. it. G. Calogero- C. Fatta, Firenze, La Nuova Italia, 1967, p. 198).
Se si considera che i costituenti hanno avuto come scopo la «difesa dallo Stato» (come «letto» dalla dottrina fascista) si comprende ancora meglio che essa – la «libertà negativa» - per nessuna ragione consente interventi e/o imposizioni che la sacrifichino.
Il «diritto» all’autodeterminazione del volere individuale è assoluto e prevale su ogni altro diritto. Ne è una conferma la costante giurisprudenza della Corte costituzionale italiana fino alla Sentenza n. 14/2023. La Corte costituzionale, infatti, ha sentenziato che due sono i pilastri dell’ordinamento costituzionale della Repubblica italiana: l’autodeterminazione individuale e la laicità dello Stato (Sentenza n. 334/1996). Non è questa – la Sentenza n. 334/1996 – una sentenza isolata: essa continua un indirizzo, adottato precedentemente e confermato successivamente (fino, appunto, alla citata Sentenza del 2023).
L’art. 32 Cost deve essere «letto» alla luce dell’intero articolato della Legge fondamentale della Repubblica italiana. Il teso dell’art. 32 Cost., predisposto da Aldo Moro e approvato, ovviamente, dall’Assemblea costituente, non è soggetto a ermeneutiche limitatrici o, addirittura, a involuzioni giuridiche. Nessun «interesse» può consentire la sua sostanziale evizione. Sul punto si può essere d’accordo o meno. Nemmeno la Corte costituzionale ha il potere di modificare, sia pure per via ermeneutica (come si sta tentando di fare), la disposizione. Essa resta tale al di sopra e al di là di ogni diversa interpretazione. Si può, inoltre, discutere se il «diritto» abbia come sua propria vocazione quella di essere «limite» per lo Stato (come coerentemente rispetto alla dottrina liberale si è sostenuto e si continua a ripetere) oppure se esso è chiamato a prescrivere ciò che è giusto anche entro la sfera soggettiva, considerata inviolabile dal liberalismo. La Costituzione può essere contestata sul piano teorico, ma questa contestazione non è consentita alla Corte costituzionale. La sua (eventuale) contestazione non muta le sue disposizioni. Può solamente evidenziare le sue aporie.
Sulla Sentenza n. 199/2025
Era necessaria questa premessa per leggere la (recente) Sentenza n. 199/2025 della Corte costituzionale, chiamata dal Tribunale ordinario di Catania a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme che imposero il green pass sul lavoro e, quindi, per coloro che si fossero rifiutati di esibirlo, la sospensione senza retribuzione dal lavoro medesimo a causa di questo rifiuto.
La Corte costituzionale con la Sentenza n. 199/2025, appena citata, ha ritenuto legittime tutte le norme varate in occasione della pandemia da Covid 19, andando oltre (cioè ultra petitum) la questione sollevata dal Tribunale di Catania. Essa, infatti, non poteva non avallare – nel caso in cui avesse considerato legittime le norme varate in occasione della pandemia da Covid 19 – anche un intervento sul corpo dei cittadini (e, perciò, sulla persona). Cosa che è avvenuta e che sta ancora avvenendo in modo particolare nel mondo della scuola (è recente il caso di una bambina di tre anni, rifiutata da una scuola di Velletri, anzi cacciata dalla scuola, per non essere stata sottoposta a vaccinazione; la mancata vaccinazione, nel caso de quo, era ed è legittimata da un certificato medico) e nel mondo sanitario (come capitato in un ospedale dell’Italia del Nord ove i genitori di una minore hanno incontrato difficoltà per la reazione del personale sanitario di fronte alla mancata vaccinazione della figlia; reazione successivamente rientrata).
Su alcune difficoltà
Il problema è rappresentato, innanzitutto, dalla «lettura» dell’art. 32 Cost., dall’equivoco sull’interpretazione della «dignità umana» ovvero del rispetto della persona umana. Nemmeno la legge (positiva), in presenza dell’ordinamento costituzionale, infatti, può andare oltre questo limite. Lo sconfinamento è impedito soprattutto dalla teoria liberale che – ripetiamo – considera diritto lo «spazio» entro il quale si svolge la personalità. La disposizione normativa non dipende dall’opinione del legislatore. Il legislatore è subordinato alla norma costituzionale che tutela la persona umana anche quand’essa – erroneamente – è identificata con la sola sua volontà. Ciò è stabilito anche da norme ordinarie. In particolare dalla Legge n. 219/2017. La cosa è stata reiteratamente sottolineata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda, a titolo d’esempio, Cass. n. 23676 del 15 settembre 2008), la quale ha preso atto che il diritto alla salute è esercitabile esclusivamente dal soggetto sia sulla base del cosiddetto «principio personalistico» (proprio dell’ordinamento costituzionale, come si è annotato, ma è significativo che lo sottolinei apertis verbis la Corte di Cassazione) sia sulla base della «libertà di coscienza» (che la Corte costituzionale – Sentenza n. 467/1991 - ha ritenuto sovraordinata alle stesse prescrizioni costituzionali definite inderogabili), sia sulla base della riconosciuta incoercibilità ai trattamenti sanitari individuali. La Legge n. 833/1978 richiede il consenso del soggetto persino per il T. S. O. (Trattamento sanitario obbligatorio).
Si dirà che i trattamenti previsti dalla normativa anti-COVID 19 non erano direttamente finalizzati a trattamenti sanitari individuali ma alla tutela di un interesse pubblico collettivo. La Corte costituzionale con la Sentenza n. 199/2025 scende in basso: essa, infatti, adotta fra i criteri legittimanti le norme ordinarie anti-Covid 19 persino l’incidenza delle ospedalizzazioni, il quale è criterio organizzativo ed economico, non certamente criterio giuridico. Gli ospedali sono in funzione delle necessità sanitarie delle persone. Non è legittimo, pertanto, portare la presunta necessità del contenimento del carico ospedaliero a giustificazione della legittimità costituzionale di norme che, se varate con questo scopo, sarebbero da ritenere incostituzionali ab origine.
Ciò che sorprende ancora di più è una ulteriore (presunta) motivazione della Corte costituzionale portata al fine di sostenere la legittimità delle norme anti-COVID 19. La Corte costituzionale, infatti, sostiene che esse avevano l’obiettivo di proteggere i soggetti più fragili. Ora tutti gli esseri umani sono (almeno virtualmente) fragili sotto il profilo della salute corporea. L’introduzione di un simile argomento contrasta con la generalità della legge, ridotta (alla luce di questa affermazione) a decreto. Nell’arcipelago delle definizioni (legge costituzionale, legge ordinaria, legge speciale, decreto legislativo, decreto legge, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto ministeriale) è utile richiamarne una. Rousseau colse una distinzione essenziale tra legge e decreto: ciò che regolamenta un aspetto particolare – affermò il Ginevrino – non è legge ma decreto.
La Sentenza della Corte costituzionale n. 199/2025 riserva altre soprese che sono causa di preoccupazione. La Sentenza n. 199/2025, infatti, sostiene che la normativa anti-COVID 19 sarebbe stata – e ciò, pare di capire, basterebbe a legittimarla - «coerente con le evidenze scientifiche e statistiche disponibili al tempo».
Osserviamo:
- la coerenza non è in sé e per sé criterio idoneo a giustificare un operato; nemmeno l’operato di un Parlamento o di un Governo. La coerenza, infatti, è indispensabile per avere un sistema; un sistema coerente di norme, poi, secondo una nota definizione è condizione di un ordinamento giuridico (Norberto Bobbio). Le norme, però, anche se coerenti, possono essere assurde ed inique. L’ordinamento «giuridico» nazista godette di una coerenza intrinseca. Non per questo potette essere considerato legittimo ovvero giusto. Tanto che, alla caduta del regime hitleriano, si istituì il Tribunale di Norimberga. La coerenza, quindi, non sarebbe di per sé sola idonea a giustificare norme che offendono la «»dignità umana».
- La Sentenza della Corte costituzionale n. 199/2025 parla di evidenze scientifiche. Esse, però, non risultano, perché difetta loro la previa sperimentazione, indispensabile per definire farmaco ogni farmaco e per autorizzarne l’immissione in commercio. È difficile parlare di «evidenza» quando si è addirittura omessa ogni sperimentazione.
- La Sentenza n. 199/2025, inoltre, assume come «scientifico» ciò che scientifico non è. Il rilievo può essere fatto sulla base di quanto la Corte costituzionale stessa afferma nella medesima Sentenza. Le evidenze scientifiche, infatti, non possono essere temporanee («disponibili al tempo» in cui fu varata la normativa anti-COVID 19). Ciò che è temporaneo non è (almeno non lo è sempre) noto per cause. Perciò le evidenze scientifiche contingenti non possono essere … evidenze scientifiche. Parlando propriamente esse non sono né scientifiche né evidenti. Se la scienza, infatti, non è conoscenza per cause e, quindi, valida metastoricamente, essa è un’opinione, anche se talvolta può essere un’opinione qualificata.
- Anche, però, in presenza della vera scienza (cioè della conoscenza per cause) restano aperte almeno due questioni: la prima riguarda l’uso delle conoscenze scientifiche il quale necessita di criteri metascientifici; la seconda investe la legittimità di un trattamento sanitario rifiutato. La scienza non legittima né giuridicamente né, ancor prima, moralmente la sua applicazione, il suo uso. Tanto meno se essa è imposizione di una volontà arbitraria (l’arbitrio può stare anche nelle norme) di altri sul corpo altrui.
C’è un’altra osservazione da fare, la quale ha un rilievo giuridico ignorato dalla Corte costituzionale. La Sentenza n. 199/2025 sostiene che l’AIFA e l’ISS avrebbero certificato (la Corte parla, in verità, di «conclusioni», non di «certificazioni», ma nel linguaggio assai approssimativo della Sentenza n. 199/2025 sembra che le «conclusioni» equivalgano alle «certificazioni») la sicurezza dei vaccini anti-COVID 19. Se fosse fondata questa affermazione l’AIFA e l’ISS dovrebbero portare la co-responsabilità delle conseguenze delle vaccinazioni anti-COVID 19, ove ci fossero. La Corte costituzionale le ammette anche se afferma che esse sono molto rare. Innanzitutto va preso atto che, anche se rare, ci sono. Talvolta esse sono state particolarmente gravi. Basterebbe citare, per fare solo un esempio, il caso di Camilla Canepa, che è andata incontro alla morte a causa della vaccinazione anti-COVID 19. Non si può, infatti, condividere la tesi (che fu anche di Caifa), secondo la quale è meglio che uno solo o pochi muoiano per salvare il popolo. Né si può erigere la «scienza» a criterio dell’agire e a mezzo operativo. Ciò fece anche il nazismo (e non solamente il nazismo), dal quale la Costituzione italiana è lontana, molto lontana. Pertanto non è lecito sotto alcuni profili né legittimare né tanto meno legittimare l’imposizione dei vaccini che, sia pure in casi rari, presentano reazioni avverse gravi. Tanto più se rifiutati dagli interessati. Sorprende, pertanto, che la Corte costituzionale abbia saltato a pie’ pari simili problemi.
Una precisazione
Al legislatore non è interdetta la normazione (non sarebbe legislatore!). Soprattutto nei casi di emergenza esso è chiamato a prescrivere e a vietare. Può (in taluni casi, deve) provvedere al fine di tutelare la salute pubblica. La sanità, infatti, rientra fra le sue cure.
Rimanendo ai problemi sollevati dal Tribunale di Catania, si deve, pertanto, osservare che la certificazione (anche ripetuta) delle condizioni di salute del lavoratore è legittima: nessuno la può rifiutare anche se «fastidiosa» e costosa. La certificazione sulla base di tamponi, per esempio, è legittima. I tamponi non sono interventi sul corpo ma strumenti di semplice rilevazione, la quale non comporta reazioni avverse. Essi non sono iniuriae alla «dignità della persona» umana. Chi, pertanto, rifiuta di esibire la certificazione della propria salute deve mettere in conto le conseguenze.
Un problema aperto
La Corte costituzionale in diverse sue recenti Sentenze parla di «interesse». La questione è emersa anche nella Sentenza n. 199/2025. Finora, però, la Corte costituzionale non ha precisato di quale interesse parli. Si deve presumere che essa abbia pensato all’interesse pubblico (e invocato, quindi, questo interesse).
In via preliminare si deve osservare che l’interesse non è regola per il diritto, essendo, al contrario, il diritto regola dell’interesse. L’interesse può essere motivo di norme giuridiche, non ne è la causa. Sulla questione è necessario tornare emergendo essa continuamente sia in sede legislativa sia nelle sedi giudiziarie, soprattutto nelle sedi giudiziarie superiori.