La dura vita della messa alla prova
La dura vita della messa alla prova. Commento alla sentenza n.190/25 della Corte Costituzionale
Abstract: fatto e questione sollevata: non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l’imputato alla messa alla prova.
Facts and issue raised: the questions of constitutional legitimacy of Article 34, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure are unfounded. These questions were raised, with reference to Articles 3 and 111 of the Constitution, insofar as the provision does not provide for the incompatibility, in abbreviated trial proceedings, of a judge who has previously admitted the defendant to probation.
La vicenda
Non è il giudice ideale che qui ci interessa, ma il giudice reale, quello che vede, valuta e poi decide. Il processo penale pretende neutralità; l’esperienza umana conosce la sedimentazione di idee ed opinioni su fatti e soggetti che ne siano gli autori., com'è inevitabile oppure giusto che sia.
Tra queste due forze nasce il sospetto che diventa questione di costituzionalità.
La sentenza n. 190 del 18 dicembre 2025 trae origine da un’ordinanza di rimessione con cui un giudice per le indagini preliminari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del medesimo giudice che, dopo aver pronunciato sull’ammissione dell’imputato alla messa alla prova, sia successivamente chiamato a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato nel medesimo procedimento. Il rimettente ha ritenuto che tale assetto normativo possa determinare una lesione dei principi di imparzialità del giudice e di giusto processo, di cui agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. In particolare, la censura muove dalla considerazione secondo cui la decisione sulla messa alla prova non si esaurisce in una valutazione meramente procedurale, ma implica un giudizio prognostico complesso che investe la personalità dell’imputato, la natura e la gravità del fatto contestato, nonché la sua capacità di intraprendere un percorso trattamentale idoneo a prevenire la reiterazione del reato. Secondo il giudice a quo, tale giudizio, una volta espresso, sarebbe difficilmente scindibile, sul piano psicologico e cognitivo, da una successiva decisione sul rito abbreviato, che comporta una valutazione diretta degli atti di indagine e conduce a una decisione sul merito della responsabilità penale. Ne deriverebbe un rischio di pregiudizio, quantomeno apparente, dell’imparzialità del giudice, con conseguente compromissione della fiducia delle parti nella giurisdizione.
In dettaglio
La questione si inserisce in un filone ben noto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di incompatibilità endoprocessuale del giudice. Tuttavia, il rimettente ha insistito sulla specificità della messa alla prova, evidenziando come essa rappresenti un istituto che, pur collocandosi formalmente prima del giudizio, richiede un coinvolgimento valutativo più penetrante rispetto ad altre decisioni incidentali, rendendo problematico il successivo esercizio della funzione giudicante sul merito.
La pronuncia della Corte costituzionale
la Corte sente il rumore del dubbio, ma non lo scambia per un crollo dell’edificio.
L’imparzialità, per la Consulta, non è un’impressione soggettiva, bensì una costruzione normativa.
E la costruzione, qui, viene ritenuta solida.Con la sentenza n. 190 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata. La Consulta ha richiamato preliminarmente la propria giurisprudenza costante secondo cui l’incompatibilità del giudice costituisce un’eccezione al principio di continuità dell’azione giudiziaria e, in quanto tale, è istituto di stretta interpretazione. Essa può essere riconosciuta solo nei casi in cui il giudice abbia già espresso una valutazione sul merito della responsabilità penale tale da rendere inevitabile o altamente probabile una decisione pregiudicata.
In dettaglio
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione sull’ammissione alla messa alla prova non comporti alcuna anticipazione del giudizio di colpevolezza. Tale decisione, secondo la Consulta, si colloca su un piano prognostico e funzionale, volto a verificare la sussistenza dei presupposti legali dell’istituto e l’idoneità del programma di trattamento, senza incidere sul giudizio finale circa la commissione del fatto e la responsabilità dell’imputato. La Corte ha sottolineato come l’ordinamento processuale penale conosca numerose ipotesi in cui il medesimo giudice è chiamato a compiere valutazioni successive nello stesso procedimento, senza che ciò determini automaticamente una violazione del principio di imparzialità. Ciò che rileva, ai fini dell’incompatibilità, non è la mera anteriorità temporale di una decisione, ma la sua natura e il suo contenuto. Solo una valutazione che investa direttamente il merito dell’accusa può giustificare l’esclusione del giudice dalla fase successiva. Quanto ai parametri costituzionali evocati, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo ragionevole la scelta del legislatore di non estendere l’incompatibilità in assenza di un effettivo pregiudizio; ha altresì negato la lesione del diritto di difesa e del giusto processo, osservando che l’art. 111 Cost. non impone una frammentazione assoluta delle funzioni giudiziarie, ma richiede un equilibrio tra efficienza del sistema e garanzia di imparzialità.
Esegesi della sentenza e confronto dottrinale e giurisprudenziale
Tra imparzialità formale e imparzialità sostanziale corre una linea sottile.
Ed è su quella linea che questa sentenza va misurata!
La decisione della Corte si colloca in continuità con un orientamento consolidato che distingue nettamente tra valutazioni incidentali e giudizio sul merito. Già in precedenti pronunce, la Consulta aveva escluso l’incompatibilità del giudice in presenza di decisioni che, pur richiedendo un apprezzamento valutativo, non comportassero una presa di posizione definitiva sulla responsabilità penale. Analogo indirizzo si rinviene nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha più volte affermato come l’imparzialità del giudice non sia compromessa da valutazioni prognostiche o procedurali, purché resti intatto il nucleo del giudizio sul fatto.
Parte della dottrina, tuttavia, ha espresso riserve rispetto a questa impostazione, soprattutto con riferimento all’istituto della messa alla prova. È stato osservato come tale istituto richieda una valutazione che va oltre la mera verifica formale dei presupposti, implicando un giudizio sostanziale sulla personalità dell’imputato, sulla gravità del fatto e sulle sue prospettive di reinserimento sociale. In questa prospettiva, il rischio non è quello di una parzialità consapevole, ma di un condizionamento cognitivo implicito, che potrebbe incidere sulla successiva decisione nel rito abbreviato. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 190 del 2025, sembra consapevole di questo quadro, ma ritiene che la decisione sulla messa alla prova non raggiunga quella soglia critica individuata dalla Corte EDU. La valutazione prognostica richiesta al giudice italiano viene qualificata come funzionalmente distinta dal giudizio sul fatto, e dunque incapace di generare, di per sé, un deficit di imparzialità costituzionalmente rilevante. La sentenza n. 190 del 2025, pur coerente sul piano sistematico, lascia dunque aperta una tensione irrisolta tra esigenze di efficienza processuale e tutela dell’imparzialità sostanziale. La Consulta opta per una soluzione di equilibrio, che evita un’estensione generalizzata delle incompatibilità, ma affida al legislatore e alla prassi applicativa il compito di monitorare gli effetti concreti dell’istituto. È una scelta che non nega il problema, ma decide di non farne una regola: confidando che il giudice sappia essere più forte delle proprie precedenti valutazioni.
Meanwhile, Strasbourg...
il codice ragiona per funzioni, l’uomo per continuità.
L’imparzialità giuridica è una costruzione; quella percepita è un riflesso.
Ed è su questo scarto che la sentenza va misurata. Nel confronto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la posizione della Corte costituzionale si colloca in una linea di cauta distinzione. Strasburgo ha infatti elaborato, sin dalle note sentenze Piersack c. Belgio (1982) e De Cubber c. Belgio (1984), una concezione dell’imparzialità articolata in una dimensione soggettiva e in una oggettiva, quest’ultima riferita anche alla mera apparenza di neutralità del giudice. In seguito, la sentenza Hauschildt c. Danimarca (1989) ha chiarito che la reiterazione di valutazioni preliminari può, in determinate circostanze, compromettere l’imparzialità oggettiva, soprattutto quando esse si avvicinano al nucleo del giudizio di colpevolezza.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 190 del 2025, sembra consapevole di questo quadro, ma ritiene che la decisione sulla messa alla prova non raggiunga quella soglia critica individuata dalla Corte EDU. La valutazione prognostica richiesta al giudice italiano viene qualificata come funzionalmente distinta dal giudizio sul fatto, e dunque incapace di generare, di per sé, un deficit di imparzialità costituzionalmente rilevante. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 190 del 2025, sembra consapevole di questo quadro, ma ritiene che la decisione sulla messa alla prova non raggiunga quella soglia critica individuata dalla Corte EDU. La valutazione prognostica richiesta al giudice italiano viene qualificata come funzionalmente distinta dal giudizio sul fatto, e dunque incapace di generare, di per sé, un deficit di imparzialità costituzionalmente rilevante. Sul piano dottrinale, la decisione si inserisce in un dibattito tutt’altro che pacifico. Giovanni Fiandaca ha più volte sottolineato come gli istituti di diversion e giustizia riparativa comportino un coinvolgimento valutativo del giudice che mette in tensione le categorie tradizionali del processo penale. Analogamente, Michele Caianiello ha evidenziato come l’imparzialità non possa essere ridotta a una mera assenza di pregiudizio soggettivo, ma debba essere letta anche in termini di percezione esterna e fiducia nel sistema. Alla luce di tali contributi, la sentenza n. 190 del 2025 appare coerente sul piano sistematico, ma non risolutiva sul piano teorico. La Corte privilegia una concezione funzionale dell’imparzialità, affidata alla capacità del giudice di separare cognitivamente valutazioni diverse. Resta tuttavia aperta la questione filosofica se il diritto possa legittimamente pretendere dall’uomo-giudice una cesura netta là dove l’esperienza suggerisce continuità.