L’abrogazione dell’abuso d’ufficio non è costituzionalmente censurabile: Corte costituzionale, sent. n. 95/2025

L’abrogazione dell’abuso d’ufficio non è costituzionalmente censurabile: Corte costituzionale, sent. n. 95/2025
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 3 luglio 2025 ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024 n. 114, che ha abrogato l’articolo 323 del Cp, sollevate in riferimento agli articoli 3, 11 e 97 della Costituzione.
Inoltre, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge sollevate in riferimento all’articolo 117, comma 1 della Carta costituzionale, in relazione agli articoli 1, 5, 7 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’Onu il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la c.d. Convenzione di Merida (legge 3 agosto 2009 n. 116).
Le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024 n. 114 sono state sollevate da ben quattordici ordinanze di rimessione, le quali, secondo la Corte, hanno prospettato questioni analoghe.
Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, contrariamente a quanto argomentato nelle ordinanze di rimessione, il tenore letterale delle disposizioni della Convenzione di Merida, la loro ratio e collocazione sistematica non supportano in alcun modo la tesi secondo cui dalla Convenzione possa derivare un obbligo di introduzione del reato di abuso di ufficio o un divieto di abrogazione dello stesso. Inoltre, l’assenza di dubbi sull’interpretazione delle disposizioni dispensa la Corte dal valutare la possibilità, richiesta dalla parte civile, di formulare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
In più, la Corte costituzionale ha ritenuto di non poter sovrapporre la propria valutazione a quella del legislatore, in merito alla complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante dall’abolizione del delitto di abuso d’ufficio.