L’adozione per i single e la futura omogenitorialità

adozione e omogenitorialità
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L’adozione per i single e la futura omogenitorialità

 

Abstract: la Corte Costituzionale inizia a trasformare i desideri degli adulti in diritti acquisiti. Per la Corte è infatti illegittimo vietare alle persone, non legate da vincoli di coniugio, l’ adozione di minori stranieri residenti all’estero. È il primo passo verso la possibilità per i single di avere una prole legittima senza mai considerare gli interessi  dei minori e della loro crescita.

 

La suprema Corte con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025 ha dichiarato l’illeggittimità costituzionale della norma contenuta nella Legge n. 184/1983 che impediva alle persone single, residenti in Italia, di ottenere dal Tribunale per i minorenni il decreto di idoneità alla adozione internazionale. La norma, infatti, nella individuazione dei requisiti per poter essere giudicati idonei alla adozione si ispirava alla normativa nazionale che prevedeva, all’art.6, comma 1 della suddetta legge, che “L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni”.

Leggendo la sentenza si capisce che il divieto per i singoli di accedere alla adozione internazionale è stato dischiarato illegittimo per violazione degli artt. 2 e 117 della nostra Costituzione in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

La Consulta ha quindi interpretato l’art.8 CEDU che stabilisce “il diritto al rispetto della vita privata e familiare”; è una norma che è sempre stata usata per affermare i diritti individuali ovvero affinché lo Stato trasformi i desideri dei singoli in diritti soggettivi ed ecco quindi che “in termini generali le scelte orientate alla costituzione dei vincoli genitoriali sono ascrivibili all’ampio contenuto della libertà di autodeterminazione”. Autodeterminazione degli adulti ovviamente.

La Corte continua cambiando prospettiva rispetto al passato quando afferma che “non esiste un diritto alla genitorialità” ma esistono “una pluralità di interessi” e quindi “i presupposti costitutivi di un vincolo genitoriale devono essere anche orientati alla realizzazione dell’interesse del potenziale figlio”; anche vuol significare che la legge sulla adozione non è più diretta a garantire “il diritto di un minore ad una famiglia” ma piuttosto deve tenere presenti anche gli interessi del minore quando rende possibile la volontà dell’adulto di diventare genitore al di fuori di un coniugio e senza metodi naturali.

    • Ora abbiamo un diritto dell’adulto che vuole diventare genitore e solo un interesse del potenziale figlio: la Corte afferma infatti che “la protezione costituzionale di tale interesse (quello del figlio) non ricomprende qualunque istanza il legislatore intende riconoscergli”. Tutelare quindi gli interessi del minore alla luce e tenendo conto dei diritti dell’adulto: “le singole esigenze riferite al potenziale figlio vanno, infatti, anch’esse ponderate, tenendo conto … dell’interesse di chi aspira alla genitorialità”.

         La sentenza non solo pone in primo piano gli interessi degli adulti desiderosi di maternità e paternità senza doversi confrontare con nessuno ma difatto discrimina anche gli stranieri rispetto agli italiani poiché i primi dovranno accontentarsi di un solo genitore mentre agli altri, per la loro armonica crescita, hanno ancora diritto ad un padre e una madre.

         Niente di nuovo sotto il sole perché già la legalizzazione della fecondazione artificiale da parte della legge n. 40/2004 ha provveduto ha modificare molto la prospettiva di base alla adozione: siamo passati dalla logica del dono e della accoglienza del minore a quella del figlio “proprio” da avere se e quando gli adulti lo vogliono e, se possibile, come lo vogliono.

         Sentenze come queste destano più di una preoccupazione per la deriva antropologica  su cui poggiano.