IMU: da “dimorano a dimora”. Come cambia la detrazione per la Corte Costituzionale

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IMU: da “dimorano a dimora”. Come cambia la detrazione per la Corte Costituzionale

 

La detrazione Imu per abitazione principale cambia: non più per dimora dei familiari, ma per abitazione principale del soggetto tenuto all’imposta.

È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 112 del 18.07.2025 affermando che, d’ora in poi, “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente”.

La Corte Costituzionale, quindi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del D.lgs. 504/1992 che prevedeva come il requisito di detrazione dipendesse da altra qualificazione giuridica ovverosia: “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

La differenza tra il prima e l’ora, pertanto, è nel passaggio dal requisito familiaristico a quello individualistico; basti leggere la parte finale dell’art. 8, comma 2, in questione per comprendere come, in precedenza, i familiari che dimoravano abitualmente nell’abitazione principale concorrevano a costituire il diritto alla detrazione (per sé e in un’ottica proporzionale).

Il tipo di decisione della Corte Costituzionale in esame pone, di riflesso, una condizione nuova rispetto alla proporzionalità della quota di detrazione (che è stabilita a 200.000 delle vecchie lire ovverosia circa 100,00 euro) tenuto conto che la norma in analisi prescrive: “se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”.

Ciò sta a significare che gli operatori del diritto e i contribuenti dovranno tentare di coniugare la proporzionalità della detrazione per l’abitazione principale non più tenendo in considerazione i soggetti del contesto familiare (in base alla prescrizione pre-sentenza della Corte Costituzionale), ma singolarmente come soggetti passivi dello stesso immobile adibito ad abitazione principale.

Sullo sfondo di questo intervento della Consulta c’è una riflessione e cioè se tale nuovo parametro individualistico debba applicarsi anche ai successivi commi 3 e 4 dell’art. 8 del D.lgs. 504/1992 laddove:

  • la prima disposizione riguarda la riduzione al 50% a partire dall’anno 1997;
  • la seconda disposizione riguarda le cooperative edilizie a proprietà indivisa ed alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Una perplessità, quest’ultima, che fa presto i conti con una ulteriore problematica: la detrazione oggetto della decisione della Corte Costituzionale è immediatamente applicabile mentre la riduzione e di cui sopra è soggetta a deliberazione dell’Ente Comunale di competenza (che a cascata deve rivedere tutte le deliberazioni in materia).

Si potrebbe intravvedere, in conclusione, una disparità di trattamento rilevante sul piano dell’eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 della Costituzione); il ché dovrebbe riportare la Corte costituzionale ad essere attenzionata sul punto o il legislatore a modificare tutto l’assetto normativo menzionato riguardo all’IMU