Ponti d’oro ai magistrati correi del dott. p. per evitare la sanzione?

Ponti d’oro ai magistrati correi del dott. p. per evitare la sanzione?
Esploso lo scandalo Palamara nel 2019, i Probiviri (l’organo di disciplina dell’ANM) constatavano che alla data del 4 ottobre 2022 le sue compromettenti chat coinvolgevano almeno 102 magistrati ordinari, un numero tanto cospicuo quanto preoccupante. È il caso di precisare che a quel tempo il CDC (Comitato Direttivo Centrale dell’ANM) aveva consentito le immediate dimissioni di 27 soci attinti dal procedimento disciplinare, così affrancandoli definitivamente da qualunque sanzione, sebbene l’art. 7, 3° comma Statuto consentisse al CDC di soprassedere «sull’accoglimento delle dimissioni fino all’esito del procedimento medesimo».
Sulla stessa linea, ora la Commissione permanente dell’ANM ha proposto l’abrogazione di tale comma che, condivisa dal CDC nella seduta del 13 settembre 2025, sarà definitivamente valutata dalla prossima Assemblea Generale dell’ANM (25 ottobre 2025). Pertanto, approvata tale modifica statutaria, il magistrato ordinario - chiamato a difendersi da gravissimi illeciti endodisciplinari - potrà agevolmente evitare la condanna disciplinare dimettendosi dall’ANM (mediante segreta comunicazione alla Giunta Sezionale); e potrà così candidarsi - come qualsiasi virtuosissimo magistrato ordinario – perfino all’elezione dei membri togati del CSM.
Nell’indicata seduta il CDC ha inoltre proposto che: a) la domanda di nuova iscrizione all’ANM, presentata dal medesimo socio dimissionario, produce effetto immediato dal momento della sua ricezione, sicché non può essere rigettata; b) il CDC ne prende atto nella seduta immediatamente successiva e ne dà comunicazione al Collegio dei Probiviri, affinché il procedimento disciplinare interrotto riprenda il suo corso, almeno fin quando l’interessato non si dimetta nuovamente dall’ANM. Il CDC non ha accolto, invero, l’emendamento secondo cui - nei predetti casi di seconda iscrizione all’ANM - il procedimento disciplinare deve proseguire, anche in caso di nuove dimissioni del socio già dimesso.
Dunque le programmate riforme statutarie garantiranno al socio attinto da procedimento disciplinare interno l’esenzione da ogni sanzione, consentendogli di recedere segretamente (per tempo e in ogni caso) dall’ANM; che tuttavia meriterebbe un futuro ben più dignitoso di una ‘giostra’ da cui sia consentito scendere a piacimento, dopo averne guastato gli ingranaggi.
Commodus discessus? Facile via d'uscita? Ma il discessus non è fin troppo commodus, specialmente se si consideri – come è doveroso – che dalle fila dell’ANM provengono i membri togati del CSM e che tutte le iscrizioni e decisioni disciplinari sono rigorosamente segrete perfino per i soci? E quale sarà allora la reazione dell’Utente Finale della Giustizia, nel cui nome giudicano i magistrati? Si raddrizza così il ‘legno’ della Magistratura storpiato dal dottor P.? Non è certo un caso che per i magistrati amministrativi e per quelli contabili la riammissione nelle rispettive associazioni degli affiliati dimissionari indagati è tuttora condizionata da una positiva valutazione degli organi competenti!