Lettera aperta in difesa della Magistratura ordinaria

Le chat di Palamara
Le chat di Palamara

Lettera aperta in difesa della Magistratura ordinaria

 

 

Oggetto: Assemblea Generale dell’ANM (15 dicembre 2024).

 

Ai giudici non crede nessuno: la separazione delle carriere si farà” (Carlo Nordio, 6 dicembre 2024)

 

ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE DELL’ANM

 

Il 24 novembre 2017 il dott. A. L., Procuratore della Repubblica, rappresentava, con numerose chat ormai di dominio pubblico, al dott. L. Palamara, allora influente componente del Consiglio Superiore della Magistratura, la ferma “opposizione” alla proposta nomina del dott. Tizio quale Presidente di sezione di un Tribunale. Gli ‘intimava’ invece – in virtù solo della comune appartenenza correntizia - di battersi con ogni mezzo per la nomina del comune sodale dott. Sempronio, non mancando di indirizzare il proprio saluto a... Matteo Renzi («Così mi piaci, salutami Renzi»)!

A differenza di quanto è avvenuto per analoghe illecite attività spartitorie in diversi contesti (per esempio, per i docenti dell’Università etnea), di tali chat non si occupava - ex art. 323 c.p. (delitto d’abuso d’ufficio, abrogato il 25 agosto 2024) - la competente Procura della Repubblica. In sede disciplinare non si attivava né il Ministro della Giustizia (che ne ha discrezionale facoltà: art. 107, 2° Cost.) né il Procuratore Generale presso la Suprema Corte (che ne ha l’obbligo giuridico).

Atteso che le chat stesse documentano attività gravemente dolose, del tutto improprio (per non dire di mera facciata) è stato l’avvio ad opera del C.S.M. del procedimento ex art. 2 L. Guarentigie (previsto soltanto per l’incolpevole incompatibilità ambientale e/o funzionale), conclusosi infatti con l'archiviazione del 13 gennaio 2021.

Invece, proprio in ragione di tali chat, il Consiglio Superiore della Magistratura in data 11.1.2023 ha disposto la non conferma del dott. A.L. nell’incarico di Procuratore della Repubblica, avendolo ritenuto non adeguatamente indipendente dalle correnti associative.

Il ricorso proposto dal L. avverso tale delibera è stato rigettato dal T.A.R. di Roma con sentenza pubblicata il 2 novembre 2023. Ma l’appello proposto dal Liguori è stato accolto dal Consiglio di Stato soprattutto perché il Consiglio Superiore della Magistratura nel frattempo aveva deciso di ...non difendersi più a mezzo dell’Avvocatura dello Stato!.

Il dott. L. è soltanto un esempio preclaro. I magistrati ordinari coinvolti nelle menzionate chat e illegittimamente sollevati dalle loro specifiche responsabilità (penali e disciplinari) sono decine e decine. Nell’analogo caso incentrato sulle vicende del dottor M. F., addirittura taluni consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura (Di Matteo, Gigliotti e Pepe) lamentarono pubblicamente che il Procuratore Generale aveva inopinatamente omesso di esperire l’azione disciplinare nei suoi confronti.

In sintesi, bandito Palamara dall’Ordine e dall’ANM per la cospirazione consumata all’Hotel Champagne di Roma «nella Notte della magistratura» dai ‘Magnifici Sette’, né Palamara né i suoi numerosi giudici clientes (correi necessari) sono stati minimamente sanzionati per l’attività spartitoria utilmente posta in essere in danno dei magistrati meritevoli e non raccomandati (i dottori Nessuno). Non è agevole stabilire se, appesantiti da obblighi di riconoscenza, i magistrati così illegittimamente preferiti si sentano – e siano - effettivamente liberi e autonomi nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Neppure è dato censire esattamente le reali dimensioni di tale attività spartitoria perché i Procuratori Generali Salvi e Salvato hanno ‘inventato’ la dottrina della segretezza delle archiviazioni predisciplinari, statuendo che, a differenza di quanto avviene addirittura nel settore penale (art.116 c.p.p.), per rispettare la reputazione dei magistrati indagati, né l’incolpato né l’autore della segnalazione disciplinare né lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura hanno diritto a prendere visione dell’inazione, sebbene essa (perfino in sede penale) sia la più ambita e innocua delle alternative conseguenti all’indagine predisciplinare! Consegue che, sebbene per legge obbligato ad agire disciplinarmente, il P.G. della Cassazione è l’incontrastato dominus dell’azione disciplinare, condizionando occultamente l’effettività della funzione stessa assegnata dalla Costituzione al C.S.M (art. 105 Cost.): un tema che dovrebbe seriamente preoccupare quanti si battono attualmente per il contenimento dei poteri dei magistrati requirenti tutti!

Piuttosto importa qui rimarcare che ciascuna di tali chat-raccomandazioni incarna il ‘suicidio’ dell’Ordine Giudiziario non solo per il disvalore insito nel raccomandare e farsi raccomandare per prevaricare gli altri concorrenti, ma soprattutto per la copertura – tanto indegna quanto indicibile - che a tali condotte hanno apprestato a tutti i livelli altri magistrati, sottraendosi intenzionalmente e per ambizione di potere al dominio della Legge (art. 101 Cost.). É imperdonabile che la colonna vertebrale dello Stato, cioè la Magistratura, sia stata ritenuta troppo importante per soccombere alla propria domestica scelleratezza (too big to fail: troppo grande per crollare).

Ai giudici non crede nessuno” (v. esergo). Se ne può gloriare chi tema il meritato rigore della Legge, ma non certo il Ministro della Giustizia, cui è affidato non solo il compito di assicurare la provvista materiale e la più efficiente gestione del servizio Giustizia nell’interesse del suo Utente Finale (art. 110 Cost.), ma anche quello di porre argine agli abusi dei magistrati. Ben vero, prevedendo saggiamente la facoltà del Ministro di agire in sede disciplinare, l’art. 107 Cost. gli avrebbe dovuto piuttosto suggerire di supplire all’eccentrica condotta omissiva del P.G. della Cassazione, esperendo l’azione disciplinare contro i numerosi correi necessari di Palamara.

Ai giudici non crede nessuno: la separazione delle carriere si farà”(v. esergo). La traduzione dal linguaggio politichese è agevole. É alle porte il referendum per l’approvazione della nota legge costituzionale. Se già in atto è scarsissima la fiducia dei cives nei confronti della magistratura, a tempo debito basterà divulgare capillarmente – assume il Ministro - le tante compromettenti chat di Palamara per deprimere decisamente il consenso di cui godono i magistrati ordinari e provocare così l’approvazione della legge. Non è la mossa più elegante e ortodossa del Ministro, ma è soprattutto la più errata: l’art. 107 Cost. gli impedisce di tirarsi fuori. Il Costituente è stato molto previdente. Il Governo non è tenuto ad agire contro i magistrati colpevoli (spettando tale obbligo giuridico al Procuratore Generale della Cassazione), ma neppure può trarre vantaggio politico dalla propria colpevole (o addirittura in ipotesi dolosa) inerzia. Sotto convergente profilo, proprio perché – secondo Nordio – «ai Giudici non crede più nessuno», egli – nell’ambito del «potere discrezionale» non a caso riconosciutogli - avrebbe ‘dovuto’ agire ex art. 107 Cost. al preciso fine di recuperare la fiducia degli Utenti Finali della Giustizia. La separazione dei Poteri non solo non esclude, ma addirittura impone – ove possibile - l’operativa convergenza per il conseguimento del generale interesse.

Infine, prestando cieca fede al parere del Garante (che non ha tenuto conto neppure dello statuto associativo), della segretezza impropriamente sposata dalla P.G. della Cassazione si è impossessata anche l’ANM, così impedendo agli stessi associati di conoscere le archiviazioni e le sanzioni endodisciplinari pronunciate. Fino a qualche mese fa sul sito ufficiale dell’ANM non si rinveniva neppure l’elenco dei sodali. É stato necessario ricorrere all’Autorità giudiziaria per ottenere tale pubblicazione, ma rimane tuttora segreto l’elenco delle archiviazioni e delle sanzioni. Dunque, se l’affiliato non voglia affrontare il rischio di essere ignaro sodale di uno dei tanti clientes favoriti da Palamara non gli resta che recedere dall’ANM! Tanta assurda segretezza ha impedito all’ANM di approfondire apertamente il tema, sebbene originato dalla cinghia di trasmissione che collega le dinamiche correntizie ai consiglieri togati del Consiglio Superiore della Magistratura.

 (Rosario Russo, già Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte)