La questione della trasparenza disciplinare all’interno dell’associazione nazionale magistrati

La questione della trasparenza disciplinare all’interno dell’associazione nazionale magistrati
PREMESSA
1. Rispondendo ai quesiti rivoltigli dall'ANM[1], con atto del 20 ottobre 2022 il Garante per la protezione dei dati personali è pervenuto alle seguenti conclusioni:
- «i nominativi e gli esiti dei provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati non possano essere pubblicati, senza il consenso degli interessati, sulla rivista dell'Associazione liberamente accessibile online. L'Associazione potrà eventualmente valutare forme di più circoscritta conoscibilità dei dati, limitate ai soli iscritti e in presenza dei presupposti sopra richiamati (ad es., mediante pubblicazione dei dati nell'area ad accesso riservato del sito dell'Associazione), previa adeguata modifica e integrazione dello statuto e dell'informativa rilasciata agli interessati;
- sia invece del tutto incompatibile con la finalità di trasparenza ed eccedente la pubblicazione integrale, nella sezione riservata del sito dell'Associazione e a disposizione di tutti gli associati, dei dati e documenti relativi ai procedimenti sanzionatori (atti istruttori, proposte di condanna e/o archiviazione del Collegio dei probiviri, decisioni adottate dal Comitato direttivo centrale e il voto espresso da ciascun componente del Comitato direttivo centrale);
- ove l'Associazione intendesse rendere disponibili ai soli associati, nel rispetto di quanto sopra indicato, i nominativi dei magistrati coinvolti in procedimenti disciplinari e i relativi esiti, debbano essere individuati tempi congrui di pubblicazione e conservazione dei dati, da rapportare alle specifiche finalità perseguite» (all. 1).
Successivamente l'ANM ha mantenuto la consegna del più rigoroso silenzio con riferimento a tutti gli associati oggetto di procedimenti disciplinari associativi (ancorché conclusisi con archiviazione) e - soltanto perché spinta dalla ventilata azione giudiziaria - ha reso infine accessibili ai soli soci le generalità dei sodali attestate alla data del dì 8 aprile 2024. Allo stato dunque è impossibile per gli stessi associati sapere se le condotte dei soci Tizio o Sempronio, coinvolti nelle divulgate chat di Palamara & Company, siano state oggetto di archiviazione ovvero di sanzione disciplinare.
2. Nella riunione del dì 8 giugno 2024 il Comitato Direttivo Centrale dell’ANM ha espresso il seguente avviso: «Riteniamo che la magistratura – diversamente dalla politica – non sia rimasta inerte, avendo intrapreso un percorso di rinnovamento, passato anche attraverso l’irrogazione di numerose sanzioni per le violazioni previste dal Codice etico dell’ANM e oggi proseguito con il mandato alla commissione modifiche statutarie di elaborare le proposte necessarie a raccogliere le sollecitazioni pervenute dal collegio dei probiviri uscenti».
IL NOTORIO - LO SCANDALO "PALAMARA & COMPANY"
3. Come Giano, l'affaire Palamara ha due fronti. Il primo è quello delle conversazioni-cospirazioni svoltesi tra i commensali, riuniti all'Hotel Champagne, per incidere sulla nomina del Procuratore della Repubblica di Roma (e non solo). Il secondo fronte è costituto dai messaggi (chat), estratti dal telefonino del dott. P., con cui tantissimi magistrati si rivolgevano a lui, allora potente membro del Consiglio superiore della Magistratura, per raccomandare altri, o personalmente raccomandarsi, al fine di ottenere illegittimamente la nomina ad ambiti uffici giudiziari. In entrambi i casi sono coinvolti magistrati ordinari. In entrambi i casi sono noti i loro nomi e le loro gesta perché i giornali[2] hanno pubblicato testualmente, e aspramente commentato, tutte le raccomandazioni dei predetti magistrati, in parte riprodotte perfino in tre volumi[3] (accolti con grande favore dal pubblico), quasi sempre senza sollevare reazioni ostative da parte degli interessati. In entrambi i casi viene in rilievo, a carico dei magistrati coinvolti, la grave violazione del codice etico dettato dall'ANM, e specialmente dell'art. 10, disciplinarmente sanzionata[4]. Tuttavia, mentre sono sette i magistrati (C. Cartoni, P. Criscuoli, C. Ferri, A. Lepre, G. Morlini, L. Palamara e L. Spina) coinvolti nella cena svoltasi nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019 presso l'Hotel Champagne di Roma (la «Notte della Magistratura»), decine e decine[5] sono quelli che invocavano dal dott. P. illegittimi favori per sé o per altri colleghi. Orbene, il Collegio dei Probiviri dell’ANM si è attivato immediatamente nei confronti dei... «Magnifici Sette» nella riunione del 2 marzo 2020 proponendo al CDC, per taluni di essi, l'espulsione dall'ANM. Il CDC ha deciso con atto del 20 giugno 2020 l'espulsione del Palamara. A seguito del ricorso da lui proposto, l'Assemblea Generale dell’ANM, con atto del 19 settembre 2020, ha confermato l'espulsione.
Gli atti richiamati sono reperibili da chiunque sul sito dell'ANM e i dibattiti del CDC e dell’Assemblea Generale sono stati trasmessi in diretta audio da Radio Radicale, che ne ha disposto anche la trascrizione.
4. Acquisite le altre chat-raccomandazioni, il Consiglio Superiore della Magistratura le ha valutate in sede di procedimento amministrativo ex art. 2 Lege Guarentigie (incompatibilità funzionale o ambientale). Le rispettive delibere tanto della Prima Commissione quanto del Plenum del C.S.M. sono state pubblicate sul sito aperto del C.S.M. e i dibattiti orali sono stati trasmessi in diretta da Radio Radicale, che ne ha disposto anche la trascrizione. Così è avvenuto, tra tante altre, per le chat dei magistrati Camassa, Canepa, Liguori, Ferranti e Forciniti. Per rendere possibile il riscontro (sul sito del C.S.M.), si veda Plenum del 13 gennaio 2021 (dottori Camassa e Liguori), del 13 aprile 2022 (dott. Forciniti), del 20 aprile 2022 (dott.sa Canepa) e del 31 maggio 2022 (dott.sa Ferranti). Talvolta le loro raccomandazioni sono state oggetto di pubblico dibattito sulla stampa[6].
5. Resta così documentalmente accertato che tutte le chat di Palamara & Company fanno parte del notorio, siccome ampiamente pubblicate, e che molte di esse sono state trattate e giudicate pubblicamente sia dai Probiviri, dal CDC e dall'Assemblea Generale dell'ANM sia dal Consiglio Superiore della Magistratura, restando reperibili su atti pubblici e su fonti aperte (siti ANM e C.S.M, Stampa e Radio Radicale).
LE RAGIONI DELLA TRASPARENZA
IL 'DOVERE' DI CONOSCERE I PROPRI SODALI E LE LORO GESTA
6. Negata nel periodo fascista[7], la libertà di associazione è stata riconosciuta per la prima volta dall’art. 18 della Costituzione. Per associazione essa intende un’organizzazione di individui, legati dal perseguimento di un fine comune e, soprattutto, da un vincolo che, pur non attenendo all’ordinamento statale, ha natura giuridica, riconoscendo così ai cittadini diritti inviolabili (sia come singolo sia) nelle «formazioni sociali» ove si svolge la loro personalità (art. 2 Cost.), per favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2° Cost.). La tutela giuridica dell'associazione erga omnes, e tra gli associati al suo interno, è negata invece in primo luogo alle associazioni che perseguano fini proibiti agli associati dalla legge penale e poi a quelle segrete. Escluso il controllo preventivo sulla costituzione dell’associazione, è previsto tuttavia quello successivo, come in tema di libertà di stampa (art. 21 Cost.). È così vietata, siccome segreta, un'associazione che occulti, o tenti di occultare, la sede, gli atti e i propri scopi. Scoperta la cd. Loggia P2, l'art. 1 della L. n. 17 del 1982 ha definito i contorni dell'associazione segreta, sanzionandola penalmente[8]. L'art. 3, lett. g) del D. lgs. n. 109 del 2006 prevede come illecito disciplinare dei magistrati ordinari «la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie». Pertanto, tale disposizione sancisce l'illiceità disciplinare in relazione alla partecipazione del magistrato sia alle associazioni segrete quali definite dal L. n. 17 del 1982, sia alle associazioni (non segrete) i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con il corretto esercizio dell'attività giurisdizionale[9]. Ancora più severo risulta l'art. 7 del Codice Etico dell'ANM alla stregua «Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati».
7. Pur assicurando anche ai magistrati il diritto di associazione, la loro peculiare collocazione all'interno del sistema costituzionale (artt. 98, comma 1 e 54 Cost.) comporta specifici divieti (dettati da norme pubblicistiche) nonché specifici doveri di diligenza (previsti dall'ANM), volti ad impedire che la loro indipendenza sia condizionata in qualunque modo dall'appartenenza e comunanza associativa. Al magistrato ordinario è dunque impedita l'iscrizione a sodalizi segreti o che prescrivano vincoli incompatibili con la sua indipendenza (ovviamente la creazione dell'ANM e l'iscrizione ad essa soddisfa le prescrizioni del citato art. 3, lett. g). Inoltre, l’ANM impone al magistrato associato l’obbligo di verificare se le altre associazioni cui egli intenda aderire consentano d’individuarne i membri, all’evidente scopo di stabilire in concreto se essi siano sotto ogni profilo affidabili. Ben vero l'associazione privata è una collettività ideale, parimenti qualificata (in termini di rischio reputazionale) tanto dallo statuto quanto dal libro degli associati, tanto dai propri fini quanto dagli associati che concretamente e giuridicamente s'impegnano a perseguirli. Il citato art. 7 trasforma in dovere giuridico del membro dell'ANM quella che per il quisque di altre associazioni è una elementare precauzione laica: conoscere i propri sodali, per valutarne la diuturna compatibilità con i fini statutari. La disposizione (non si ‘ritorce’, ma) si ‘riflette’ e necessariamente si invera sulla stessa ANM: anche i suoi adepti devono potere apprezzare l’affidabilità degli altri iscritti. «Per la contradizion che nol consente», l'ANM non potrebbe prescrivere ai propri associati obblighi di (diligenza e) verifica per la loro iscrizione ad altre associazione che non valgano, in primo luogo, anche nei riguardi di sé stessa. Dunque anche l' ANM, per restare fedele ai propri ideali, deve garantire «la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati». A Tizio, magistrato iscritto all'ANM, è vietato fare parte di un'altra associazione i cui affiliati sono per statuto segreti. A maggior ragione la stessa ANM, se non voglia diventare essa stessa segreta, non può legittimamente occultare a Tizio i nomi dei suoi soci sottoposti a procedimenti disciplinari interni e i loro esiti. La trasparenza dell'attività disciplinare è dunque requisito legale indefettibile del fenomeno associativo.
ASPETTI PUBBLICISTICI
8. Abbracciando il 90% dei magistrati ordinari, l'ANM sarebbe niente altro che l'unica associazione non riconosciuta di tale categoria, se non fosse che con legge le è stato imposto il dovere di dettarne anche il codice etico «a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata» sol perché pubblici impiegati, e quindi anche se non affiliati all'ANM[10]. Infatti con delibera del 13 novembre 2010, il Comitato Direttivo Centrale (CDC) dell'ANM ha approvato il nuovo Codice etico, alla cui stregua: «Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità» (art. 1, 2°) e più precisamente «Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri. Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore. Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.» (art. 10).
9. Sul medesimo côté pubblicistico deve aggiungersi che:
a. mentre il «codice di comportamento» per tutti i dipendenti pubblici è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, quello per i magistrati ordinari è stato deliberato proprio dall'ANM, in ossequio ad una disposizione (funzionale al rispetto dell'indipendenza della Magistratura sancita dalla Costituzione) che, in caso di inerzia dell'associazione, prevedeva l'intervento sostitutivo del Consiglio Superiore della Magistratura[11];
b. adempiendo a tale obbligo, l'ANM ha introdotto norme di fondamentale importanza per reprimere il sistema clientelare-spartitorio all'interno della Magistratura e del Consiglio Superiore della Magistratura (retro sub par. n. 7), come quello rappresentato dal «Sistema Palamara»;
c. perciò - premesso che gli artt. 23 e 24 D.P.R. 03/05/1957, n. 686 (T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato) prevedono che sul Bollettino Ufficiale delle Amministrazioni siano pubblicati «i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale...»[12] - è davvero ovvio che a fortiori siano ostensibili tanto le archiviazioni dei Probiviri quanto le decisioni del CDC;
d. il codice 'etico' così dettato dall'ANM in realtà è articolato in norme giuridiche vincolanti e rilevanti proprio agli effetti disciplinari, sicché i Probiviri hanno il dovere di vagliare le chat di Palamara; più precisamente, per effetto del citato art. 54 del D. lgs. 165/ 2001 (v. nota n. 11 più sopra), l'obbligo civilistico dei Probiviri, sorto originariamente soltanto nei confronti dei soli associati, si è trasformato in funzione pubblica;
e. non agevole è il rapporto tra l'art. 54 citato e il D. lgs. n. 109 del 2006, che regola gli illeciti disciplinari dei magistrati; ma l'incidenza diretta dell'art. 10 del codice etico dell’A.N.M sull'interpretazione dell'art. 2, 1° comma, lett. d) del menzionato D. lgs. (dovere di correttezza) è stata confermata - proprio in rapporto al «caso Palamara» - dalle Sezioni Unite, con le sentenze nn. 741/ 2020 e n. 22302/ 2021, e dal Consiglio Superiore della Magistratura, con la sent. n. 139/ 2020;
f. se si considera che il rapporto di servizio dei magistrati è sottoposto al regime pubblicistico dettato in gran parte dalla Costituzione, che riserva al Consiglio Superiore della Magistratura l'irrogazione della sanzione disciplinare, e che non è diversa la natura dell'art. 54 citato, si può concludere agevolmente che anche tale disposizione è collocata in «ambito pubblico», «stante la mobilità del confine tra enti pubblici e privati e in piena armonia con gli sviluppi della legislazione europea, (che) guarda oggi più alla natura dell’interesse perseguito con il trattamento che a quella del soggetto che lo effettua»[13];
g. consegue che l'ANM e i suoi Organi Centrali (Probiviri, CDC e Assemblea generale) possono legittimamente trattare i dati personali contenuti nelle chat sequestrate, ai sensi dell’art. 6, 1° lett. e) del regolamento (UE) 2016/679, alla cui stregua il trattamento è lecito se «necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in sintonia per altro con l'art. 8 CEDU[14];
h. è d'interesse pubblico che, per mezzo dei suoi organi, l'ANM, come è tenuta a predisporre il codice di comportamento, possa (e debba) trattare i dati personali degli associati a fini disciplinari; ed è di interesse pubblico, sia a fini di prevenzione generale sia per consolidare la fiducia dell'Utente finale della Giustizia, che - in un «ambito pubblico» istituzionalmente qualificato dalle pubbliche funzioni del magistrato - le decisioni disciplinari siano, in via di principio, accessibili a tutti e soprattutto agli associati;
i. come spetta al CDC elaborare il codice etico, così incombe sui Probiviri e allo stesso CDC l'obbligo di sanzionare gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari in quanto impiegati pubblici. E difatti «Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina» (art. 54, 6° trascritto): disposizione che sarebbe incomprensibile se riferita ad un'associazione esclusivamente privata.
D'altronde questa rilevanza pubblicistica è rivendicata dalla stessa dell'ANM, se il suo attuale Presidente ha affermato: «Noi come Associazione nazionale dei magistrati non commentiamo la sentenza sul depistaggio Borsellino, siamo un soggetto pubblico collettivo e come tanti altri siano in attesa che ci sia, da parte degli organi preposti, una risposta di verità definitiva»[15]: proprio la verità che è necessario svelare. Specialmente al tempo della 'pandemia' (il «Sistema Palamara»), «La luce del sole è il miglior disinfettante»[16].
ASPETTI PROCESSUALI
10. Al rispetto del codice etico sovrintende doverosamente, all'interno dell'ANM, tanto il Collegio dei Probiviri quanto il CDC e, in ultima istanza, l'Assemblea Generale dei soci (artt. 9-11 bis Statuto). Il procedimento c.d. 'disciplinare', modellato sull'art. 24 c.c. [17], è regolato dallo Statuto, cioè «dagli accordi degli associati» come previsto dall'art. 36 c.c. Invero l'Assemblea Generale dall'ANM, composta da tutti gli aderenti, ogni quattro anni nomina il Comitato Direttivo Centrale, il quale elegge il Collegio dei Probiviri, destinato a restare in carica per due anni (artt.12, 22 e 30, lett. r e 37 Stat.: doc. 11). I Probiviri svolgono collegialmente attività decisoria definitiva (quando archiviano) ovvero meramente propositiva (quando propongono al CDC l'irrogazione di una sanzione).
10.1. Invero, il primo scrutinio sulla notizia 'disciplinare' (nella specie le chat di Palamara) spetta al predetto Collegio, che può archiviare con provvedimento insindacabile dal CDC (art. 11, 3° Stat.), che si limita perciò a prenderne atto in apposita seduta[18]. Non altrettanto vale per gli affiliati. Infatti ovviamente dell'archiviazione dei Probiviri deve essere data comunicazione al CDC che ne prende atto con apposito verbale. Ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, Stat. la «... copia del verbale di ogni seduta del Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa, a cura del Segretario Generale ad ogni Sezione nel termine di dieci giorni per essere tenuta a disposizione dei soci». I quali possono chiedere all'Assemblea Generale l'annullamento, la revoca o la modifica dell'archiviazione disposta dai Probiviri (art. 13, 3° Stat.[19]) e il CDC è tenuto ad inserire la trattazione di tale ricorso nell'ordine del giorno dell'Assemblea stessa (art. 14, 3° Stat.[20]). Dunque è espressamente disposta l'insindacabilità dell'archiviazione soltanto ad opera del CDC, ma non rispetto all'Assemblea Generale che è «l’organo supremo deliberante dell’Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi sociali di cui all’art. 2» (art. 13, 2° Stat.). D'altronde se così non fosse, il potere dei Probiviri sarebbe dispotico ed autoreferenziale nel pronunciare l'archiviazione, mentre «organo supremo» è soltanto l'Assemblea Generale.
10.2. Difettando invece gli estremi per l'archiviazione, il Collegio dei Probiviri può proporre motivatamente il proscioglimento o l'applicazione della sanzione disciplinare. In tal caso il CDC, senza adottare alcun specifico e motivato provvedimento, si limita a votare sulla proposta dei Probiviri ed anche tale decisione-votazione è impugnabile davanti all’Assemblea Generale.
11. In conclusione, certo è che l'archiviazione dei Probiviri o gli alternativi provvedimenti del CDC devono essere portati a conoscenza degli associati tutti, ciascuno dei quali può impugnarli davanti all'Assemblea Generale. La libera adesione agli scopi ideali dell'ANM[21] presuppone costantemente che ciascuno dei soci confidi nella corretta condotta degli altri nonché nella piena trasparenza dell'attività svolta dagli organi disciplinari, anche perché il vincolo associativo è intensamente personale e coinvolgente. Ben vero le condotte espressamente vietate dal codice etico impediscono il conseguimento degli scopi sociali e appannano all'esterno l'immagine dell'ANM e perfino dei suoi iscritti. La prevalenza dell'elemento personale - che fa dell'associazione (riconosciuta o non) un'universitas personarum - spiega non solo l'intrasmissibilità della qualità di associato, ma anche tanto il normale diritto di recedere ad nutum del singolo socio quanto il diritto dell'assemblea di escludere (o sanzionare) per gravi motivi il socio (ritenuto) colpevole (art. 24 c.c.). Ovvio che il recesso è consentito anche quando l'assemblea (o l'autorità giudiziaria) abbia 'assolto' il socio cui si addebitino gravi ragioni di esclusione; altrettanto ovvio che, essendo l'assemblea (o l'autorità giudiziaria) competente a decidere sull'esclusione, ciascun associato deve poter conoscere le ragioni dell''assoluzione' (o dell'archiviazione). In altri termini ciascuno degli associati conserva non solo il diritto di recedere (o di dimettersi) dall'ANM sol perché non condivida i provvedimenti adottati dai Probiviri o dal CDC, ma anche il diritto di (restare nella compagine associativa, e di) contrastare siffatti provvedimenti, appellandosi all'Assemblea generale dei soci. Ciascuna di tali alternative presuppone l'accesso all'inazione dei Probiviri e ai provvedimenti emessi dal CDC, mentre la loro inaccessibilità renderebbe illegittimamente segreta la stessa associazione (v. retro sub cap. III.A).
LA PRIVACY
12. Fin dall'incipit (v. retro sub par. n. 2-3) si è documentato che Probiviri, CDC e Assemblea Generale dell’ANM hanno trattato e deciso pubblicamente i procedimenti endodisciplinari a carico di L. Palamara e dei suoi sei commensali. Le chat tra il dott. Palamara ed altri magistrati ordinari, pubblicamente trattate e valutate anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, sono state divulgate, analizzate e commentate da tempo sui media e sono perfino raccolte in volumi di grande successo editoriale, creando grande sconcerto. Sebbene coinvolgano dati e fatti personali di numerosi magistrati ordinari, che si raccomandavano o concertavano con il dott. Palamara spartizioni di cariche ed onori, la loro pubblicazione non è stata repressa in ossequio al diritto di cronaca. Chat, raccomandazioni e progetti spartitori fanno ormai parte del notorio, come tali accettati, intesi e discussi pubblicamente. Negli Utenti finali della Giustizia è cresciuta perciò l'attesa legittima di conoscere la doverosa reazione degli organi deputati al controllo istituzionale sulla condotta dei magistrati. Non può pretermettersi che dopo l'esplosione del caso Palamara, il Capo dello Stato non ha proceduto allo scioglimento del C.S.M. proprio per non attardare la giusta punizione dei magistrati colpevoli, come ha ribadito incisivamente da ultimo, nel momento in cui ha accettato il secondo mandato. Più qualificato interesse vantano gli adepti dell'ANM a conoscere l'esito delle indagini svolte dai Probiviri sugli associati indagati per tali violazioni disciplinari endoassociative.
Invero, appare dirimente il fatto che da oltre quattro anni l’ANM, per mezzo dei suoi Organi centrali (il Collegio dei Probiviri e il CDC), legittimamente tratta i dati personali dei magistrati contenuti nelle menzionate chat, pervenendo a decisioni di archiviazione (ad opera dei probiviri) o di colpevolezza (ad opera del CDC). Non a caso nessuno dei magistrati indagati, e perfino sanzionati (come lo stesso dott. Palamara, bandito dall'ANM), ha eccepito in sede giudiziaria la violazione del diritto alla privacy. Ben vero, in conformità al parere (doc. n. 11) del P.R. di Perugia, dott. Raffaele Cantone, il competente G.I.P. ha autorizzato (ex art. 116 c.p.p.) il rilascio all'Associazione di copia delle note chat oggetto di sequestro, ritenendo decisivo il fatto che l'ANM, in quanto tenuta a elaborare il codice etico dei magistrati ordinari (ai sensi del ciato art. 54: v. retro sub cap. III.B), aveva anche il compito di applicare le pertinenti sanzioni disciplinari. Più precisamente, in aggiunta a quanto segnalato dianzi (v. retro sub par. 8), l’ANM e i suoi Organi Centrali (Probiviri, CDC e Assemblea generale) possono legittimamente trattare i dati personali contenute nelle chat sequestrate, innanzi tutto, ai sensi dell’art. 6, 1° lett. b) del regolamento (UE) 2016/679, alla cui stregua il trattamento è lecito «se necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte»; contratto che nella specie è proprio quello associativo. Aderendo all'ANM ciascuno degli associati entra in una trama di rapporti giuridici, compresa (nelle forme previste dallo statuto) la soggezione al potere disciplinare (o di esclusione), cui nessuno può sottrarsi anche dimettendosi (art. 7, 3° Stat.). Alla quale soggezione corrisponde il diritto sia dell'associazione di trattare e valutare anche dati personali altrimenti inaccessibili, sia degli altri associati ad esserne informati, per conformare la propria condotta. Se i Probiviri, nell’esclusivo interesse degli adepti, hanno il diritto – dovere di scrutinare le chat e, se del caso, di disporre l’archiviazione, gli associati hanno il diritto di conoscerla sia per valutare la condotta dei Probiviri, sia per impugnarla davanti all'Assemblea Generale, sia per eventualmente determinarsi alle dimissioni o all'esperimento di altre congrue azioni; altrettanto può ripetersi per i provvedimenti votati dal CDC. Alla stessa stregua la Suprema Corte ha statuito che: «La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; ne consegue che - fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce un'indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli artt. 11 e 15 del citato codice.» (Cass. n. 161 del 2011). Appare evidente l'analogia: anche per effetto del rapporto giuridico associativo le vicende giuridiche che riguardano l'associato in quanto tale - e massimamente qualunque esito di un procedimento disciplinare (archiviazione compresa) - non possono essere legittimamente velate agli altri adepti; a meno che non si tratti di associazione segreta, di per sé vietata e penalmente sanzionata.
13. D'altronde specialmente le archiviazioni (necessariamente motivate), lungi dall'infirmare la rispettabilità dei magistrati indagati (ma neppure incolpati), ne esaltano soltanto il merito nonché il valore professionale e umano, al pari di una ... «medaglia al valore giudiziario». È impensabile dunque che il magistrato indagato possa trarre personale nocumento o disdoro dall'archiviazione decisa dai Probiviri, in sé e per sé considerata. Non incolpato, ma soltanto indagato, egli è stato prosciolto: il risultato più liberatorio e ambito che potesse ottenere. Mutatis mutandis di regola nessun magistrato negherebbe, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., al denunciante, al querelante o al quisque la copia di un'archiviazione penale, sol temendo di danneggiare la reputazione dell'indagato! É infatti notorio che l'archiviazione (penale o disciplinare) viene sbandierata proprio dall'interessato a conferma dell'accertata liceità della sua condotta.
14. Ai sensi dell'art. 11 Stat., «I’incolpato può chiedere che si proceda a porte chiuse». In difetto di specificazioni, non a caso previste espressamente dall'art. 472 c.p.p., non è affatto certo che il CDC debba accogliere tale istanza. Comunque sia l'archiviazione dei Probiviri esclude la stessa esistenza sia di un incolpato sia, essendo insindacabile, di una qualunque ulteriore trattazione da parte del CDC Questo diverso trattamento definitivamente conferma, con la forza del dato normativo, l'assoluta innocuità dell’archiviazione. Di segretezza si può trattare soltanto qualora, esclusa l'archiviazione dei Probiviri, l'incolpato sia sottoposto al giudizio del CDC La trattazione riservata davanti al CDC non esclude ab imis l'accessibilità della decisione conseguente. Basti considerare che la trattazione a porte chiuse (artt. 114, 4° e 472 c.p.p.) di un dibattimento penale non implica affatto la segretezza della sentenza che lo conclude (artt. 114, 4° e 472 c.p.p.). Infine giova rammentare che, ai sensi dell'art. 11, 4° Stat., il CDC può disporne la pubblicazione nel Giornale dell'Associazione (accessibile al pubblico) della sanzione irrogata. Poiché tale pubblicazione ha funzione chiaramente punitiva, rendendo maggiormente accessibile la sanzione e divulgandola, è giocoforza concludere che l'incolpato non può evitarla, ancorché abbia optato per la trattazione riservata davanti al CDC; scelta dunque che ha effetti estremamente limitati.
L'OPINIONE DEI PROBIVIRI
15. «In realtà, pare al Collegio, soprattutto alla luce di una copiosa giurisprudenza di legittimità, che gli associati vantino un diritto soggettivo alla conoscenza delle vicende associative idonee ad incidere sulla loro “partecipazione” — inteso il termine nel senso di una partecipazione attiva e consapevole — alla vita del sodalizio cui hanno aderito e cui devono poter sapere se continuare a prestare adesione. In tal senso, il Collegio auspica che sia i pareri recanti le proposte dei probiviri sia le decisioni del CDC sulle stesse siano pubblicate nel sito web della ANM nella parte consultabile dai soli soci: in difetto di tale pubblicazione pare infatti al Collegio che tutta l’attività disciplinare propria della Associazione si risolva in una sorta di interna corporis, così privando le norme deontologiche di un reale enforcement e impedendo agli associati ogni conoscenza della loro effettiva applicazione, risultato ancora più grave laddove si rammenti che le decisioni in materia disciplinare sono prese – a maggioranza qualificata - da un organo elettivo quale il CDC, la cui attività è destinata per definizione ad essere valutata dai soci elettori. Per il vero, una tutela della privacy dei soci all’interno dell’associazione, spinta al di là di quella riconosciuta dalle stesse disposizioni legislative, affievolisce se non addirittura vanifica totalmente la forza deterrente della sanzione prevista dal codice etico, che, per ciò solo, diverrebbe inutile.» (resoconto del Collegio dei Probiviri, 30 giugno 2022, pag. 4). È altresì opportuno menzionare il contributo di E. Riva Crugnola (già componente del Collegio dei Probiviri), secondo cui è necessario «il coordinamento tra la legislazione in materia di privacy e i principi di cui alle norme del codice civile, in particolare l’art.2261 cc in tema di società di persone essendo stato ritenuto applicabile anche alle associazioni non riconosciute in quanto principio generale in materia di enti collettivi (cfr. Tribunale Torino sentenza n.1143/2019, secondo la quale con specifico riferimento al diritto di accesso degli associati non amministratori di una associazione non riconosciuta alla documentazione relativa alla gestione dell’associazione stessa si ritiene che debba trovare applicazione la disciplina prevista per le società semplici di cui all’art.2261 c.c.”)»[22].
IV. IL PARERE DEL GARANTE PRIVACY
16. Non è condivisibile il parere negativo reso dal Garante (v. retro pag. 1) perché non tiene conto:
a) della completa, generale e incontestata notorietà che caratterizza l'affaire Palamara & Company e le famose chat (v. retro sub cap. II. );
b) della trasparenza dell’attività disciplinare endoassociativa, intesa come requisito legale indefettibile del fenomeno associativo (v. retro sub cap. III.A);
c) della rilevanza pubblicistica rivendicata dalla stessa dell'ANM, in quanto chiamata a dettare - e fare rispettare - il codice etico anche per i magistrati ordinari non affiliati all’associazione (v. retro sub cap. III.B);
d) della possibilità per l'associato, prevista dallo statuto, di ottenere copia dell'archiviazione o della delibera del CDC per impugnarla davanti all'Assemblea Generale (v. retro sub cap. III.C);
e) del principio per cui il trattamento è lecito «se necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte»: contratto che nella specie è proprio quello associativo (v. retro sub cap. III.D);
f) della duplice aporia per cui stando al parere del Garante, per un verso, la sanzione etica - siccome rigorosamente velata - resta amputata della sua intrinseca funzione general preventiva e, per altro verso, gli associati non sono posti in condizione di valutare la condotta dei Probiviri e dei componenti del CDC nell’esercizio della funzione disciplinare (v. retro sub cap. III.E).
CONCLUSIONI
17. Per quanto fin qui argomentato, gli associati dell'ANM hanno certamente non solo il diritto, ma anche il dovere o quanto meno l'onere (v. retro sub par. 6), di conoscere e valutare il risultato dell'attività disciplinare, legittimamente svolta nel loro interesse dai Probiviri e dal CDC. In ragione delle funzioni istituzionali svolte dai Magistrati - ed in coerenza ai profili pubblicistici di cui a ragione si vanta la stessa ANM (retro cap. III.B) - perfino i terzi estranei all'ANM - e cioè gli Utenti finali della Giustizia, in nome dei quali i magistrati (in quanto impiegati civili) responsabilmente decidono - avrebbero diritto di conoscere le valutazioni etico - disciplinari svolte dall'ANM sullo scandalo più grave che l'ha colpita, così superandosi «visioni obsolete, ereditate dalla legislazione anteriore e ancora presenti dopo l’entrata in vigore della Costituzione, imperniate sul principio, espressione di antichi principi corporativi, secondo cui l’intera problematica disciplinare costituiva una questione interna al corpo professionale e la migliore tutela del prestigio dell’ordine giudiziario era racchiusa nella riservatezza del procedimento disciplinare» (Corte Costituzionale, sent. n. 497/2000).
18. Invece di affrettarsi a rispettosamente prospettare al Garante della privacy le difficoltà ermeneutiche che inficiano il suo parere, di recente il C.D.C. è riuscito a menar vanto per «l’irrogazione di numerose sanzioni per le violazioni previste dal Codice etico dell’ANM» - tuttavia rigorosamente segretate - limitandosi ad auspicare una modifica statutaria che consenta espressamente l’ostensione dei provvedimenti endodisciplinari dell’ANM (v. retro sub par. 2); che sarebbe – essa sì - la pietra tombale per i provvedimenti disciplinari attinenti alle famose chat di Palamara, siccome anteriori alla modifica stessa!
[1] "se, tenuto conto della natura giuridica dell'Associazione, nonché della necessità di contemperare l'esigenza della massima trasparenza sulla attività associativa in materia disciplinare con la privacy degli incolpati, l'Associazione - possa pubblicare sulla Rivista on line "La Magistratura", accessibile a tutti gli utenti, gli esiti dei procedimenti disciplinari endoassociativi con l'indicazione del nominativo dell'incolpato e indipendentemente dal sua consenso";
"possa pubblicare integralmente e dunque, con l'indicazione del nominativo dell'incolpato e indipendentemente dal suo consenso -, nella sezione riservata (e, dunque, fruibile da tutti gli iscritti) del sito dell'Associazione nazionale magistrati, tutti gli atti dei procedimenti disciplinari endoassociativi (atti istruttori, proposte di condanna e/o archiviazione del Collegio dei probiviri, decisioni adottate dal Comitato direttivo centrale ed il voto espresso da ciascun componente del Comitato direttivo centrale)";
"in caso affermativo, sia tenuta a rispettare limiti temporali nella conservazione e pubblicazione dei predetti dati e se tali facoltà persistano anche nel caso di recesso del socio dalla compagine associativa".
[2] Segnatamente La Verità.
[3] A. SALLUSTI - L. PALAMARA, Il Sistema, Rizzoli, 2021; A. SALLUSTI - L. PALAMARA, Lobby & Logge, Rizzoli, 2022; A. MASSARI, Magistropoli. Tutto quello che non vi hanno mai raccontato sul Csm e sul caso Palamara, PaperFIRST, 2020.
[4] Art. 10 Codice Etico:
«Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri.
Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.
Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi
Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori».
Statuto ANM
«Art. 9 - Illecito disciplinare
Costituisce illecito disciplinare la violazione del codice etico dei magistrati, nonché la commissione di illeciti penali dolosi».
[5] L'ANM ha pubblicato sul proprio sito ufficiale i dati statistici, attestati al 4 ottobre 2022, dell’attività disciplinare, tacendo le generalità dei magistrati coinvolti.
PROCEDIMENTI APERTI NEL 2021 N. 78 - APERTI NEL 2022 N. 24
PROCEDIMENTI ANCORA APERTI N. 38
PROCEDIMENTI DEFINITI N. 64:
- CON ARCHIVIAZIONE N. 21
- CON SANZIONI N. 16 (censura n. 12, espulsione n. 2, interdizione n. 2)
- PER DIMISSIONI N. 27.
Degno di rilievo è che le chat coinvolgono dunque allo stato almeno 102 magistrati ordinari (38+64), un numero tanto cospicuo quanto preoccupante. È il caso di precisare che l’ANM ha consentito le dimissioni (ben 27) nei confronti di iscritti attinti dal procedimento disciplinare, in immotivata violazione dell’art. 7, 3° Statuto: «Nel caso in cui il socio dimissionario sia sottoposto a procedimento disciplinare, il Comitato Direttivo Centrale può disporre che si sospenda di provvedere sull’accoglimento delle dimissioni fino all’esito del procedimento medesimo». V. amplius R. RUSSO, Quel pasticciaccio brutto delle dimissioni dall’Associazione nazionale magistrati, sul sito Filodiritto, 15 giugno 2021.
[6] Sul caso Forciniti v. G. MERLO, su Domani, 1° luglio 2022. Sul caso Canepa v. R. RUSSO, Ancora domande senza risposta sulle chat di Palamara, su Domani, 15 luglio 2022.
[7] Qualche anno dopo il delitto Matteotti fu disposto lo scioglimento dei partiti politici e di molte associazioni, tra cui la massoneria, e fu introdotto il divieto di costituire sindacati.
[8] L. n. 17 del 1982: Art. 1: «Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale». Gli articoli successivi prevedono la sanzione, lo scioglimento e l'avvio del procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti. Con l'ultimo articolo è stato disposto lo scioglimento della associazione segreta denominata "Loggia P2".
[9] Estensione quest'ultima dovuta all’opera del Consiglio Superiore della Magistratura (in contrasto con le valutazioni dell'allora Capo dello Stato. on. F. Cossiga) e delle Sezioni Unite: v. amplius S. DI AMATO, La responsabilità disciplinare del magistrato, Milano, 2013, p. 350 e segg. V. anche V. DE SANTIS, Il divieto di istituire associazioni segrete. Obblighi di trasparenza dei dipendenti pubblici e tutela del pluralismo associativo, in Federalismi.it, paragrafo 9, 22.11.2017.
[10]In questo senso Consiglio Superiore della Magistratura, A proposito del “codice etico” dei magistrati elaborato dall’Associazione Nazionale Magistrati (Delibera del 12 luglio 1994).
[11] Art. 54 del D. lgs. 165/ 2001 (Testo unico sul pubblico impiego - TUPI), novellato dall’ art. 1 comma 44 della L. n. 190/2012 ('legge Severino')
1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché' di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l’applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi).
[12] Con la sentenza n. 1162/2012, nel confermare la vigenza di tali disposizioni, il C.D.S. ha ammesso l’accesso (documentale) ai provvedimenti emessi in sede disciplinare (di archiviazione e sanzionatori), qualora sussista lo specifico interesse legittimante previsto dalla normativa di settore.
[13] F. MODAFFERI, Il regime particolare dei trattamenti dati effettuati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, in F. PIZZETTI, Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e codice novellato, 2021, pag. 361.
[14] ARTICOLO 8 CEDU
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
[15] Cons. Dott. Giuseppe Santalucia, Presidente dell’Anm,
in https://www.ildubbio.news/2022/07/16/anm-giuseppe-santalucia-strage-via-amelio-paolo-borsellino/
Sia consentito rammentare anche le coraggiose dichiarazioni del medesimo Presidente: «Oggi si insedia il nuovo collegio dei probiviri e si riavvia un processo di approfondimento intrapreso dalla Giunta precedente in merito alle chat del dottor Palamara con colleghi per valutare il loro rilievo rispetto al nostro codice etico. Quindi questa vicenda non è affatto chiusa, si tratta di proseguire un lavoro della magistratura su più piani: quello penale di cui si occupa la procura di Perugia, quello disciplinare che compete alla procura generale della Cassazione e al Csm e il nostro» (intervista al Fatto Quotidiano del 21 gennaio 2021, riportata sul sito dell'ANM).
[16] L. BRANDEIS (già membro della Corte Suprema americana) dalle cui opere ha preso avvio il lungo e faticoso cammino verso la trasparenza (politica e) amministrativa.
[17] Cassazione civile sez. VI - 20/09/2021, n. 25319, in motivazione: «...l'esclusione degli associati è regolata dall'art. 24 c.c., dettato per le associazioni riconosciute, ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale (Cass. n. 22986/2019; Cass. n. 18186/2004), secondo cui l'esclusione d'un associato può essere deliberata solo per gravi motivi, con facoltà per il medesimo di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione». Nello stesso senso Cassazione civile sez. I - 16/09/2019, n. 22986 che, accogliendo il ricorso dell'associazione, ha annullato la sentenza con cui il giudice d'appello aveva riformato la prima decisione di conferma della validità dell'esclusione con condanna del socio al risarcimento dei danni.
[18] Regolamento procedurale sull'attività disciplinare del Collegio dei Probiviri (sul sito ufficiale dell'ANM)
Articolo 4
L'esercizio dell’azione disciplinare
Esaminata la notizia della violazione il Collegio, se non ravvisa le condizioni per l'immediata archiviazione, - da disporsi con provvedimento comunicato al CDC entro 15 giorni dalla decisione - promuove l’azione disciplinare disponendo che si proceda all'istruzione.
[19] «Ogni socio può ricorrere all’Assemblea per l’annullamento, la revoca o la modifica delle deliberazioni degli altri Organi centrali dell’Associazione.». «Organo centrale» è espressamente definito il Collegio dei Probiviri (art. 12, 1° n. 5 Stat.), oltre che il CDC.
[20] È palese che il rinvio dell'art. 14, 3° Stat. al 4° comma dell'art. 11 («L’incolpato può chiedere che si proceda a porte chiuse») è frutto di un mero refuso.
[21] Statuto Art. 2. - Scopi
L'Associazione si propone i seguenti scopi:
1) dare opera affinché il carattere, le funzioni e le prerogative del potere giudiziario, rispetto agli altri poteri dello Stato, siano definiti e garantiti secondo le norme costituzionali;
2) propugnare l'attuazione di un Ordinamento Giudiziario che realizzi l'organizzazione autonoma della
magistratura in conformità delle esigenze dello Stato di diritto in un regime democratico;
3) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati, il prestigio ed il rispetto della funzione giudiziaria;
4) promuovere il rispetto del principio di parità di genere tra i magistrati in tutte le sedi associative ed in
particolare assicurare la presenza equilibrata di donne e uomini negli organismi dirigenti centrali, distrettuali e sottosezionali dell'Associazione, nonché in tutte le articolazioni del lavoro associativo e nei casi in cui l'Associazione sia chiamata a designazioni di suoi rappresentanti.
5) promuovere iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale;
6) dare il contributo della scienza ed esperienza della magistratura nella elaborazione delle riforme legislative, con particolare riguardo all'Ordinamento Giudiziario;
7) curare la pubblicazione di un periodico, nonché la gestione della mailing list dell'ANM e di eventuali social network.
[22] E. RIVA CRUGNOLA (già componente del Collegio dei Probiviri), Codice etico dei magistrati, collegio dei probiviri della ANM: questi sconosciuti? In Questione Giustizia, 10 novembre 2023.