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Segreti e bugie dell’affaire Palamara

L’onnipotenza del Procuratore Generale della Cassazione
Le chat di Palamara
Le chat di Palamara

Segreti e bugie dell’affaire Palamara

L’onnipotenza del Procuratore Generale della Cassazione

 

A Petralia e Gerardis li fottiamo …Rispondiamo ad Area con nomine Cassano etc.” (Palamara) - “Mercoledì abbiamo in plenum Liccardo, direttore Dgsia, per pres, Trib Modena… E ci divertiamo” (risposta Forciniti); “Il nano su cosa non ha votato con noi?”(Forciniti,) – “Reggio Emilia” (Palamara) – “Allora io non avrei votato D’Avino” (Forciniti) – “Lo so infatti ci stavo pensando … A quel punto ci sentiamo liberi in plenum” (Palamara) – “Allora in plenum votiamo Seccia …esatto” (Forciniti); “Su Lagonegro ti dico io strategia … bisogna tirare fuori storia disciplinare Donadio … perciò ho fatto votare Tridico da Beppe … o altrimenti facciamo saltare plenum” (Palamara). Queste alcune perle delle innumerevoli chat scambiate, all’insegna ...della disciplina e dell’onore (art. 54 Cost.), tra due membri del Consiglio Superiore della Magistratura, Luca Palamara e Massimo Forciniti, mentre erano in carica (giugno 2017-25.9.2018). Né più encomiabili sono le chat scambiate tra loro al termine del mandato consiliare (26.9.2018-29.5.2019). Ora moltiplicate questi epistolari informatici per almeno cento, quanti sono stati i magistrati clientes telefonici di Palamara, e avrete le dimensioni dell’affaire Palamara. I contenuti sono altrettanto allarmanti. Molti magistrati sono stati nominati a dirigere uffici importanti in forza di illegittimi accordi correntizi volti a favorirli ovvero a danneggiare i loro ignari concorrenti. Possiamo chiamarle ‘raccomandazioni’, ma in realtà si tratta di fattispecie d’abuso d’ufficio, proprio il reato (art. 323 c.p.) che il Governo vuole abrogare. Eppure né Palamara né i suoi necessari correi sono stati mai sanzionati, né in sede disciplinare né penalmente, per queste chat. Infatti Palamara è stato bandito sì dalla Magistratura e dall’ANM, ma soltanto per avere fatto parte di un cenacolo, composto anche da membri del Consiglio Superiore della Magistratura e da parlamentari, che il 9 maggio 2019, la «notte della Repubblica», cospirò segretamente per incidere sulla nomina del Procuratore della Repubblica di Roma (e non solo). E i suoi numerosi correi, che gli chiedevano favori illegittimi, molto spesso ottenendoli? Ora siamo in grado finalmente di comprendere come e perché anche essi siano sfuggiti a qualunque sanzione, perfino disciplinare. Tocca perciò di riparlare del dott. Forciniti.

Il 13 aprile 2022 il Consiglio Superiore della Magistratura rigetta la proposta di archiviazione avanzata dalla Prima Commissione: atti relativi all'accertamento della sussistenza di situazioni di oggettiva incompatibilità a carico del Dott. Massimo Forciniti, Presidente di Sezione del Tribunale di Crotone. Tale procedimento è riservato alle condotte incolpevoli, mentre le chat tra Palamara e Forciniti sono vistosamente volontarie e consapevoli. Se ne accorgono tre consiglieri della passata consiliatura del C.S.M., Di Matteo, Gigliotti e Pepe, i quali pubblicamente lamentano che il P.G. della Suprema Corte avrebbe dovuto esperire l’azione disciplinare nei confronti del Forciniti.

Persona informata di tali fatti (pubblicati su fonti aperte) denuncia tale contrasto alla Procura della Repubblica competente, chiamata così a stabilire se, omettendo (in violazione degli artt. 14 e 15 del D. lgs. n. 109 del 2006) di agire in via disciplinare nei confronti del dott. Forciniti in rapporto alla fattispecie disciplinare prevista dall’art. 2, 1° lett. d del citato D. lgs. (“comportamenti abitualmente o gravemente scorretti”), il P.G. abbia commesso il reato di cui all’art. 328 c.p. A richiesta del P.R., il P.G. gli trasmette un documento e sulla sua base il G.I.P. accoglie l’istanza di archiviazione: nessuna omissione di atti dovuti!

Residuano tuttavia irrisolte criticità. Infatti, per esonerarsi dall’obbligo di agire, il P.G. può soltanto archiviare ma la sua inazione deve avere la forma e la sostanza previsti dall’art. 16, 5-bis del citato D. lgs.: «Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso». Sennonché il documento trasmesso dalla P.G. al Procuratore della Repubblica (N. 493/2020/SD2) di tutto tratta salvo che delle chat scambiate tra Palamara e Forciniti (quest’ultimo neppure nominato). Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal P.R. e dal G.I.P., neppure rileva che il Ministro della Giustizia non sia insorto rispetto a tale asserita archiviazione perché egli – a differenza del P.G. - ha soltanto la facoltà di esperire l’azione disciplinare (art. 107, 2° Cost.): trattasi dunque di un ‘controllo’ giuridicamente improprio.

Restano senza alcuna adeguata risposta le domande dei tre consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, Di Matteo, Gigliotti e Pepe: perché il P.G. non ha agito in sede disciplinare nei confronti del dott. Forciniti? Infatti, l’archiviazione penale del G.I.P. è altrettanto incomprensibile dell’archiviazione disciplinare del P.G. della Cassazione.

Ma a questo punto è finalmente manifesta la ragione di così rilevante anomalia. La riforma Mastella fece un pessimo ‘regalo’ ai magistrati ordinari, consentendo al P.G. della Suprema Corte di archiviare senza alcun effettivo controllo le notizie disciplinari, che invece secondo la riforma Castelli dovevano passare al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura. Attualmente il P.G. è perciò il dominus incontrastato dell’azione disciplinare, condizionando l’effettività della funzione disciplinare stessa assegnata dalla Costituzione al C.S.M (art. 105 Cost.). E il P.G. ha aggravato tale situazione rendendo inaccessibili le proprie archiviazioni o procedendo ad archiviazioni innominate e cumulative, sicché il suo potere è ormai tanto autarchico quanto segreto. Altrettanto grave, e foriero di responsabilità politica, è il disinteresse dimostrato dal Ministro della Giustizia, cui la legge ha assegnato il potere (ma non l’obbligo) di vagliare le archiviazioni emesse dal P.G.

Al benevolo lettore spetta un’ulteriore informazione: che ne è stato del dott. Forciniti? Il 14 settembre 2022 il Plenum del C.S.M. riesamina la sua situazione e dispone l’archiviazione, perché la sussistenza di una situazione di incompatibilità funzionale era stata prospettata relativamente all’incarico semidirettivo di Presidente di sezione del Tribunale di Crotone, ma tale incarico era cessato il ...3 agosto 2022!

Giustizia è ...sfatta!