Intercettazioni: la l. n. 47/2025 pone la durata massima di 45 giorni

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Intercettazioni: la l. n. 47/2025 pone la durata massima di 45 giorni

 

L’art. 1 della legge 31 marzo 2025 n. 47 introduce modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni. In particolare, la presente legge dispone che all’art. 267, comma 3, del Codice di procedura penale sia aggiunto, in fine, il periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».

In più, il comma 2 dell’art. 1 dispone che all’art. 13 del decreto-legge n. 152/1991, così come modificato dalla legge n. 203/1991, sia apportata la modifica del comma 2, per cui dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale».

Grazie a questo intervento legislativo, si è stabilito che la durata complessiva delle intercettazioni non può superare i quarantacinque giorni, salvo che vi sia una assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore.

L’intervento legislativo stabilisce peraltro una deroga per i reati che soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 13 del decreto-legge n. 152/1991, per cui non è prevista una limitazione di durata. Tale deroga riguarda delitti «di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del Codice di procedura penale».

La deroga della durata complessiva delle intercettazioni si applica altresì, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 13 del decreto-legge n. 152/1991, per i delitti, consumati o tentati, “previsti dall’articolo 371 bis, comma 4-bis del Codice di procedura penale”, ossia per i reati informatici in relazione ai quali sono state attribuite al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo funzioni di impulso e di coordinamento.

Taluni autori hanno ritenuto incoerente, dal punto di vista della ragionevolezza sistematica del codice, la previsione di un termine di 45 giorni rispetto ai termini di durata massima delle indagini preliminari, che per i delitti è di 18 mesi e per reati più gravi – quelli di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) del C.p.p. – è di 2 anni.

Altri ancora hanno sostenuto che la previsione di una durata complessiva renderebbe le intercettazioni un mezzo di ricerca della prova di secondo livello, dato che altri, come le perquisizioni, sono sempre possibili per tutta la durata delle indagini.

Ad ogni modo, la richiesta volta a ottenere l’autorizzazione a eseguire le intercettazioni oltre i 45 giorni, è analoga all’ordinaria richiesta di proroga: precisamente, occorre una motivazione basata sul compendio indiziario e sull’indispensabilità dello strumento.

Infine, vi è concordia nel ritenere che la novità legislativa sia volta a evitare un utilizzo esplorativo dello strumento delle intercettazioni